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Codice servizio: 3402

Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno

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Descrizione

Alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, con un basso reddito, può essere concesso un contributo per pagare o liquidare al proprio amministratore di sostegno l’equa indennità. L'indennità dell'amministratore di sostegno viene assegnato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bolzano.
L'ammontare del contributo dipende dall’importo dell’equa indennità assegnata dal Giudice Tutelare, risultante dall’atto di liquidazione firmato dallo stesso, e non può comunque superare il massimale di 1.200 euro annui.

A chi è rivolto il servizio

Alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, con un basso reddito.

Requisiti

Il contributo è concesso solo se la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ed il suo amministratore di sostegno soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti, da comprovare attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17: il nucleo familiare di fatto della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ha un valore della situazione economica non superiore a 1,35.
L’amministratore di sostegno della persona amministrata:
  • deve essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12 e successive modifiche, oppure all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;
  • non è il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
  • non ha legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata.
Si applicano i criteri di cittadinanza previsti per la concessione dell’assistenza economica sociale (vedi servizio).

Come fare domanda

  1. Verifica di soddisfare i requisiti.
  2. Compila il modulo richiesto "Domanda prestazione di terzo livello".
  3. Presenta la domanda presso il distretto sociale competente.
  4. Allega tutta la documentazione richiesta.

Tempi e scadenze

Per fare domanda puoi rivolgerti in qualsiasi momento al competente Distretto sociale al "Servizio di assistenza economica".
Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata prima del 21° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
L'erogazione avviene di norma in un'unica soluzione annuale, tuttavia può avvenire anche in più soluzioni in presenza di più amministratori che si susseguano nel corso dello stesso anno.

Domande frequenti

Come posso fare ricorso? 

Puoi presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità contro la decisione dell'ente entro 45 giorni dalla comunicazione. Per motivi di legittimità ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, alla Sezione ricorsi presso la Ripartizione Politiche sociali.