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Codice servizio: 1570

Sospensione del fermo amministrativo per veicoli in riscossione coattiva

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Descrizione

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che vieta l’utilizzo di beni mobili registrati, come un’automobile. Il provvedimento viene trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il servizio prevede che, una volta iscritto il fermo puoi ottenere la sospensione dello stesso, per poter circolare con il veicolo interessato, presentando alla Società:

  • la richiesta di rateazione del debito per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo deve essere accompagnata dal pagamento della prima rata del piano di rateazione concesso. Successivamente, è necessario presentare alla Società la richiesta di sospensione del provvedimento di fermo; oppure
  • la richiesta di sospensione del provvedimento di fermo può essere presentata se, per il debito in questione, è stata attivata una procedura di pignoramento presso terzi. Il terzo deve aver già iniziato a effettuare regolari versamenti delle somme pignorate in favore della Società.

A chi è rivolto il servizio

Ogni soggetto che ha uno o più veicoli intestati su cui la Società ha iscritto un fermo amministrativo in relazione a debiti per i quali:

  • è stato concesso un piano di rateazione con pagamento della prima rata del piano;
  • è stata avviata una procedura di pignoramento di crediti presso terzi per la quale il terzo ha già dato avvio a regolari versamenti alla società delle somme pignorate.


Requisiti

Per richiedere la sospensione del fermo amministrativo devi aver pagato:

  • la prima rata del piano di rateazione concesso dalla Società oppure;
  • il terzo pignorato deve aver versato regolarmente alla Società le somme pignorate.

Cosa serve

  • Il seguente modulo di richiesta: Istanza di sospensione del fermo amministrativo del veicolo;
  • la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata del piano che ti è stato concesso dalla Società per il debito per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo. Se non hai ancora richiesto una rateazione alla Società, leggi le relative informazioni nelle schede dei servizi. Le schede sono: “Riscossione coattiva - Rateazione per importi fino a 120.000 euro” e “Riscossione coattiva - Rateazione per importi superiori a 120.000 euro”;
  • documento di identità del richiedente;
  • eventuale delega per richiedere una sospensione riferita ad fermi amministrativi intestati a un’altra persona, con copia del documento di identità anche del delegante.

Il servizio è gratuito.


Come fare domanda

  • Compila l’apposito modulo sopra citato, allegando i documenti necessari;
  • consegna la richiesta sospensione tramite:
  1. Email all’indirizzo riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it, oppure;
  2. PEC all’indirizzo se.aar.bz@legalmail.it (modalità obbligatoria per imprese e professionisti), o
  3. di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3° piano, o;
  4. per posta ad Alto Adige Riscossioni Spa, via J. Mayr Nusser 62/D, 39100 Bolzano.

Cosa segue

La Società verifica se:

  • la prima rata del piano è stata pagata, oppure
  • il terzo pignorato ha già dato avvio a regolari versamenti.

In caso positivo la Società annoterà la sospensione al PRA e ti trasmetterà il provvedimento di sospensione.

In caso negativo riceverai un provvedimento di diniego della richiesta.

Riceverai i provvedimenti tramite:

  • Email se nel modulo dell’istanza hai acconsentito all’invio con questa modalità riportando il tuo indirizzo mail.

In mancanza dell’indicazione del tuo indirizzo mail le relative comunicazioni verranno trasmesse tramite:

  • PEC se sei titolare di un indirizzo risultante da un pubblico registro, oppure
  • per posta all’indirizzo da te riportato nel modulo della istanza.

 


Tempi e scadenze

  • La Società elaborerà la tua richiesta, se completa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della stessa, altrimenti ti chiederà le integrazioni necessarie;
  • la sospensione del fermo amministrativo verrà rimossa e non sarà più possibile circolare con il veicolo interessato se:
  1. non hai rispettato le scadenze del piano rateale e ne è conseguita la decadenza del provvedimento di rateazione, oppure;
  2. se la procedura di pignoramento presso terzi viene revocata per licenziamento o per altri motivi.


Domande frequenti

Posso circolare con il veicolo interessato dal fermo amministrativo dopo aver pagato la prima rata del piano concesso e presentato la richiesta di sospensione del fermo, ma prima che mi sia stato comunicato dalla Società il provvedimento di sospensione del fermo?

La circolazione è ammessa dal momento in cui il provvedimento di sospensione viene trascritto da parte della Società nel PRA. Puoi quindi verificare autonomamente l’avvenuta sospensione oppure attendere la ricezione del provvedimento di sospensione dello stesso da parte della Società.

Posso circolare con il veicolo interessato dal fermo amministrativo se per il debito per il quale è stato iscritto il fermo è stata attivata anche una procedura di pignoramento presso terzi e il terzo ha già dato avvio a regolari versamenti, in favore della Società, delle somme pignorate e ho già presentato la richiesta di sospensione del fermo, ma non mi è ancora stato comunicato dalla Società il provvedimento di sospensione del fermo?

La circolazione è ammessa dal momento in cui il provvedimento di sospensione viene trascritto da parte della Società nel PRA. Puoi quindi verificare autonomamente l’avvenuta sospensione oppure attendere la ricezione del provvedimento di sospensione dello stesso da parte della Società.

Cosa succede se non pago entro 30 giorni dal preavviso di fermo amministrativo?

Prima dell’iscrizione del fermo ti viene notificato un preavviso di fermo amministrativo con l’indicazione della targa del veicolo interessato o dei veicoli interessati e con l’invito a pagare l’importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del preavviso. In caso contrario la Società iscriverà il fermo.

Se non paghi l’importo indicato nel preavviso entro 30 giorni dalla notifica, e non chiedi la rateazione, lo sgravio o la sospensione, la Società iscriverà il fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Da quel momento:

  • il veicolo non può più circolare;
  • se circoli, comunque, rischi una multa secondo l’art. 214, comma 8, del Codice della Strada;
  • se avviene un incidente mentre il fermo è attivo, l’assicurazione potrebbe chiederti i soldi indietro (diritto di rivalsa), come previsto nel contratto.

Riferimenti normativi

Norme di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, Art. 86.