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Codice servizio: 2126

Iscrizione al registro laboratori per l'autocontrollo alimentare

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Descrizione

Le imprese alimentari devono applicare l’autocontrollo alle proprie produzioni. Tra le misure di autocontrollo rientrano anche le attività di campionamento e di analisi. Per tali attività gli operatori del settore alimentare (OSA) devono avvalersi del supporto di appositi laboratori.

Non tutti gli OSA dispongono di laboratori annessi alla propria impresa alimentare.

Quindi devono rivolgersi a laboratori esterni, non annessi all’impresa alimentare. Tali laboratori devono richiedere l’iscrizione nell’apposito elenco provinciale tenuto dall’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e Sanità pubblica, previa autorizzazione dell’Assessore competente.


A chi è rivolto il servizio

I laboratori con sede in Provincia autonoma di Bolzano non annessi alle industrie alimentari che eseguono conto terzi analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle loro procedure di autocontrollo.


Requisiti

Nell’elenco provinciale si possono iscrivere unicamente laboratori con sede in Provincia di Bolzano. Tali laboratori devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento è per le singole prove o gruppi di prove.

I laboratori devono essere accreditati da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. I laboratori possono affidare l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo. Questa esecuzione avviene accertando preliminarmente che esso sia iscritto nell’elenco provinciale oppure in quello di altre Regioni o della Provincia Autonoma di Trento.

Oppure i laboratori accertano che il laboratorio terzo sia accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 1702 se operante in uno degli stati membri dell’Unione Europea. La documentazione relativa alla valutazione della competenza del laboratorio terzo, in merito ai lavori svolti da questo ultimo, deve essere tenuta a disposizione dell’autorità di controllo dal laboratorio subappaltante.

È facoltà della Provincia Autonoma di Bolzano estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo o acquisire dati di verifica su tale laboratorio.


Cosa serve

Per la prima iscrizione devi presentare il modulo “domanda di iscrizione all’elenco dei laboratori non annessi alle imprese alimentari”. Il modulo deve essere opportunamente compilato e comprensivo degli allegati richiesti, cioè:

  • copia del certificato di accreditamento oppure;
  • copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento attestante l'avvio delle pratiche delle procedure per l'ottenimento dell'accreditamento;
  • è richiesto l’elenco delle prove o gruppi di prove accreditate e la lista delle prove in corso di accreditamento per le quali si chiede l’iscrizione nell’elenco. Queste prove sono suddivise in prove microbiologiche e prove chimiche. Tali elenchi indicano la matrice oggetto di analisi, il metodo di analisi e la norma di riferimento. Il laboratorio può utilizzare il modulo "allegato A – elenco prove” per elencare le prove per le quali chiede l’iscrizione. È sufficiente l’elenco delle prove rilasciato dall’organismo di accreditamento che contiene tutte le suddette informazioni.

I laboratori non accreditati possono essere iscritti nell’elenco provinciale. Tale iscrizione avviene presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento. Questo contratto attesta l'avvio delle procedure di accreditamento.

Il certificato di accreditamento deve in ogni caso essere acquisito entro 18 mesi dalla data di iscrizione nell’elenco. Tale certificato deve essere trasmesso entro tale termine all’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e Sanità pubblica. L’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e Sanità pubblica ne dà comunicazione al richiedente in caso di valutazione positiva della domanda.

La comunicazione indica le coordinate bancarie per il pagamento dell’importo di 250 euro per le spese di istruttoria. La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa al medesimo ufficio. Devi inoltre acquistare due marche da bollo del valore di 16,00 euro ciascuna.



Cosa segue

La domanda viene valutata dall’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e Sanità pubblica in caso di una nuova iscrizione. L’Assessore competente autorizza con apposito Decreto l’iscrizione del laboratorio dopo la valutazione positiva della domanda. Questa iscrizione avviene nell’apposito elenco provinciale dei laboratori di autocontrollo. Se fosse necessaria l’integrazione della domanda o degli allegati, l’Ufficio Prevenzione, promozione della salute e Sanità pubblica ne dà comunicazione al responsabile del laboratorio.

Il responsabile del laboratorio riceve tale comunicazione. Questa comunicazione indica i tempi entro cui deve essere prodotta la documentazione mancante. In caso di rigetto della domanda viene data comunicazione al responsabile del laboratorio.

Il responsabile del laboratorio è tenuto a comunicare all’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica all’indirizzo PEC praevention.prevenzione@pec.prov.bz.it:

  • ogni variazione degli elementi contenuti nel decreto di iscrizione o di aggiornamento (ad esempio variazione del legale rappresentante, della ragione sociale, aggiornamento delle analisi accreditate, ecc.);
  • l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall’organismo di accreditamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esito delle verifiche.

Tempi e scadenze

Puoi presentare domanda in qualsiasi momento.
Entro 30 giorni dalla ricezione della ricevuta di pagamento per le spese di istruttoria l’Ufficio Prevenzione, promozione della Salute e Sanità pubblica provvede all’iscrizione del laboratorio. L’iscrizione avviene nell’apposito elenco provinciale.


Domande frequenti

Quali laboratori devono iscriversi nell’apposito elenco provinciale?

Devono presentare domanda di iscrizione nell’apposito elenco provinciale i laboratori che eseguono conto terzi analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle loro procedure di autocontrollo.

Possono iscriversi laboratori che hanno sede in altre province?

Nell’elenco provinciale si possono iscrivere unicamente laboratori con sede in Provincia di Bolzano.

Cosa devo fare se ci sono variazioni rispetto all’istanza di prima iscrizione nell’apposito elenco provinciale dei laboratori che eseguono conto terzi analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle loro procedure di autocontrollo?

Il responsabile del laboratorio è tenuto a comunicare all’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica all’indirizzo PEC (praevention.prevenzione@pec.prov.bz.it):

  • ogni variazione degli elementi contenuti nel decreto di iscrizione o di aggiornamento (ad esempio variazione del legale rappresentante, della ragione sociale, aggiornamento delle analisi accreditate, ecc.);
  • l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall’organismo di accreditamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esito delle verifiche.

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Le norme di riferimento sono:

  • deliberazione della Giunta Provinciale del 25 ottobre 2010, n. 1763, di recepimento dell’Accordo dell’8 luglio 2010 fra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per le effettuazioni di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”;
  • deliberazione della Giunta Provinciale del 20 ottobre 2015, n. 1215, di recepimento dell’Accordo del 7 maggio 2015, n. 84, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante: “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle loro procedure di autocontrollo”.

Puoi prendere visione dell’informativa privacy di riferimento al seguente link: informativa privacy.