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Codice servizio: 1143

Assistenza indiretta transfrontaliera

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Descrizione

La Direttiva 2011/24/UE, applicata in Italia e integrata a livello provinciale, permette di farsi curare in un altro Stato UE e ottenere, a certe condizioni, il rimborso delle spese sanitarie fino al costo equivalente in Italia.
Tale possibilità riguarda i 27 stati membri dell’UE e Islanda, Lichtenstein e Norvegia (SEE).
La Svizzera è esclusa.

A chi è rivolto il servizio

Persone iscritte al Servizio Sanitario Provinciale.

Requisiti

Devi essere residente in Alto Adige.


Cosa serve

Per fare richiesta, devi presentare:

Inoltre, per i ricoveri per i quali sia previsto almeno un pernottamento (compresi day hospital e day surgery) e per prestazioni che prevedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva da parte dell’Azienda Sanitaria. Per le rimanenti prestazioni ambulatoriali non è prevista l’autorizzazione preventiva.

Il servizio è gratuito.


Come fare domanda

Per poter beneficiare del rimborso, devi consegnare allo sportello amministrativo del tuo Distretto sanitario l’apposito modulo sopraindicato, la prescrizione e tutta la documentazione clinica relativa al tuo caso.


Cosa segue

  1. Per le cure all’estero per le quali è prevista l’autorizzazione preventiva, la richiesta e la documentazione presentata viene inoltrata al Primario o alla Primaria competente per lo specifico ambito specialistico.

  2. Il Primario o la Primaria, dopo aver esaminato la documentazione, dà parere positivo o negativo. Per poter effettuare una migliore valutazione e qualora lo ritenga necessario, può invitarti ad un colloquio personale. Tale colloquio non è obbligatorio e può essere rifiutato. L’eventuale rifiuto non influisce in alcun modo sulla decisione.

  3. Ricevi comunicazione scritta dell’esito:

  • in caso di parere positivo, il Distretto provvederà a dartene comunicazione in forma scritta entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, informandoti anche dell’l’importo previsto per il rimborso. Per i casi urgenti il termine per la comunicazione è di 15 giorni;

  • in caso di parere negativo, il Distretto sanitario te ne darà comunicazione scritta sempre entro 30 giorni, che scendono a 15 per i casi urgenti. Contemporaneamente verrai informato o informata anche in merito alle strutture in Italia presso le quali è possibile eseguire quel determinato trattamento. Puoi decidere di eseguire comunque il trattamento sanitario all’estero, ma in questo caso devi sostenerne autonomamente i costi.

  1. Per il rimborso, in caso di valutazione positiva della domanda o nei casi in cui non è prevista l’autorizzazione, dovrai presentare al distretto sanitario, entro 60 giorni dal trattamento, la/le fatture e la relativa documentazione clinica.

  2. Dopo ulteriore verifica ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, il Distretto sanitario provvede alla liquidazione dell’importo dovuto.

  3. Se l’autorizzazione per usufruire di un trattamento all’estero viene respinta o il rimborso vero e proprio ti viene negato puoi presentare ricorso presso la Commissione Provinciale competente. La normativa, infatti, prevede che ogni assistito o assistita abbia diritto ad un riesame della decisione. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego, alla Ripartizione Sanità, Ufficio Governo sanitario – Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, Bolzano, come previsto dall’art. 34, comma 7 della Legge provinciale n. 7 del 05.03.2001. Deve essere sottoscritto dal ricorrente e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e marca da bollo di 16,00 €.


Tempi e scadenze

  • Il periodo di risposta del distretto sanitario è di 30 giorni dalla presentazione della domanda. In casi urgenti, questo periodo è ridotto a 15 giorni.

  • Per il rimborso devi presentare la documentazione clinica e la fattura al distretto sanitario di competenza entro 60 giorni dal trattamento, pena decadenza.

  • Il distretto sanitario provvede a liquidarti l’importo dovuto, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.


Domande frequenti

Quali ulteriori diritti hanno acquisito i cittadini con l'entrata in vigore della Direttiva 2011/24/UE, rispetto alla regolamentazione prevista dal Regolamento UE 883/2004 (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)?

I diritti che scaturiscono dalla Direttiva europea 24/2011 integrano quelli spettanti in base al regolamento 883/2004 (“Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”) e li ampliano in favore delle/dei pazienti. Questi ultimi, se fruiscono di prestazioni sanitarie all'estero in base alla Direttiva 24/2011 possono liberamente scegliere la struttura sanitaria, indifferentemente che questa sia pubblica o privata. Le pazienti ed i pazienti pagano le prestazioni sanitarie quali pazienti privati e ottengono dall’Azienda sanitaria dell'Alto Adige, alle condizioni e nell’entità previste, un rimborso delle spese sostenute.L'utilizzo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (“Tessera sanitaria – Carta Servizi”) si limita invece a coprire le prestazioni sanitarie urgenti e necessarie (non programmate) fruite in un paese estero appartenente all'UE. I costi vengono addebitati direttamente al Servizio Sanitario Provinciale dall'ente erogatore della prestazione all’estero. Si deve però trattare in ogni caso di un ente pubblico o che opera in regime di convenzione.

Quali trattamenti sono esclusi?

La Direttiva non è valida per le prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza a lungodegenti, per l’assegnazione e l’accesso ad organi riservati ai trapianti e per i programmi inerenti alle vaccinazioni contro le malattie infettive.

Chi è responsabile in caso di errore per un trattamento medico eseguito all’estero?

In caso di cure sanitarie eseguito presso un paese dell’UE vengono applicate le leggi vigenti nello stato dove è stato erogato il trattamento. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige non è responsabile per errori derivanti da un trattamento medico eseguito all’estero.

Quali sono gli standard di qualità e sicurezza tenuti in considerazione per le cure erogate all’estero?

Per le cure mediche eseguite in un paese dell’UE vengono tenuti in considerazione gli standard di qualità e sicurezza validi per lo stato in cui un determinato trattamento sanitario viene eseguito. Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla qualità della prestazione, il medico competente nega l’autorizzazione.

Cosa accade se è necessario intraprendere delle cure successive nel proprio paese d’origine?

Se hai usufruito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, al tuo rientro hai diritto allo stesso tipo di cure previste per i/le pazienti assistiti/e in Alto Adige. La Direttiva prevede inoltre – nello spirito della continuità assistenziale – che tu riceva copia di tutta la relativa documentazione medica da parte della struttura sanitaria estera.

Per più dettagliate e specifiche informazioni ti consigliamo di rivolgerti al Servizio Amministrativo del tuo Distretto sanitario.