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Codice servizio: 3484

Premio per incentivare il pascolamento sugli alpeggi ai fini del benessere animale

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Descrizione

Il premio viene concesso per l'alpeggio di bovini e cavalli ai fini del benessere animale. Per ottenere il premio, gli animali devono aver trascorso almeno 60 giorni di pascolo alpino, anche non consecutivi, secondo la banca dati nazionale del bestiame BDN.
Il premio ammonta a 200,00 € per UBA (unità bovino adulto) pascolata in alpeggio.
1 UBA e 200,00 € rappresentano il minimo per ottenere il premio.

A chi è rivolto il servizio

Imprese agricole che:
  • sono attive nella produzione agricola primaria;
  • sono iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole con una partita IVA valida;
  • sono registrate come operatori nella banca dati nazionale del bestiame BDN.
Sono esclusi dall'aiuto:
  • le imprese che non hanno ottemperato a un ordine di recupero ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2472;
  • le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, e articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472.

Requisiti

Il premio per l'alpeggio di bovini e cavalli può essere concesso solo se:
  • la domanda viene presentata prima del pascolamento degli animali sull'alpeggio, altrimenti vengono considerati solo i giorni di alpeggio successivi alla data di presentazione della domanda;
  • la stalla di provenienza degli animali alpeggiati deve essere una stalla con codice “BZ”, ovvero l'operatore deve essere responsabile di un allevamento di bovini e/o cavalli nella provincia di Bolzano;
  • i movimenti degli animali verso gli alpeggi devono essere correttamente registrati nella banca dati del bestiame BDN. Gli animali devono essere registrati con la data di inizio di alpeggio e la data di ritorno dall'alpeggio.
  • avviene un trasferimento/un'alpeggio degli animali verso un'alpeggio all’interno o all’esterno del territorio italiano (il trasferimento degli animali verso alpeggi situati in Alto Adige deve avvenire con un codice che termina con la lettera “P”)
  • gli animali vengono alpeggiati per almeno 60 giorni, anche non consecutivi;
  •  viene alpeggiato almeno 1 UBA (unità bovino adulto) di bovini e/o cavalli.
Per lo stesso animale, il premio può essere concesso solo una volta all'anno. Se un animale viene portato in alpeggio da 2 o più operatori, il premio viene concesso all'allevatore i cui animali iniziano per primi l'alpeggio e raggiungono i 60 giorni di alpeggio.

Cosa serve

La richiesta per la concessione del premio può essere inviata solamente in forma elettronica tramite la piattaforma di myCivis, per la quale occorre un'identità digitale (SPID) oder CIE (carta d’identità elettronica).

Come fare domanda

Per poter utilizzare i servizi in myCivis, è necessario effettuare un aggiornamento iniziale del profilo nel portale attuale di myCivis (se non ancora eseguito): My_Civis_Profil_einrichten_2026.

Una volta in possesso dell’identità digitale e dopo che il proprietario dell'azienda agricola ovvero il legale rappresentante avrà creato una delega My_Civis_Vertretung_beantragen_2026 per l'azienda nell'area personale (Il mio profilo) in myCivis, è possibile effettuare le richieste online attraverso la stessa piattaforma.

Attenzione: Se il richiedente è già in possesso di una delega valida, non deve richiedere una nuova delega per l'anno 2026, e può procedere direttamente all'inoltro della domanda di premio accedendo al servizio online My_Civis_Antrag_Foerderung_2026 in myCivis.

Le domande possono essere presentate anche da un terzo (persona di fiducia oppure da una federazione), delegato dal proprietario ovvero dal legale rappresentante, previo rilascio di apposita delega. Si fa presente che le deleghe devono essere perfezionate entro una settimana dal loro caricamento sul portale.


Cosa segue

I dati relativi ai bovini e ai cavalli ammessi, necessari per il calcolo del premio, vengono estratti dai movimenti degli animali registrati nella banca dati nazionale del bestiame BDN.

I 60 giorni di alpeggio minimi richiesti per ottenere il premio devono essere comprovati nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di aiuto e il 30 settembre 2026. Se il ritorno degli animali dall'alpeggio secondo la banca dati del bestiame BDN avviene dopo il 30 settembre 2026, per il calcolo del periodo di pascolo si considera comunque come ultimo giorno il 30 settembre 2026.

Il premio è fissato in UBA (unità bovino adulto) applicando i coefficienti previsti dalla delibera della Giunta Provinciale del 31/01/2023, n. 100.

La data di riferimento per il calcolo dell'età degli animali e per la determinazione delle UBA (unità bovino adulto) è il 31 luglio 2026.

L'effettiva attività di alpeggio degli animali viene controllata mediante ispezioni in loco.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata online tramite la piattaforma myCIVIS nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2026, alle ore 12.00.

Domande frequenti

A quanto ammonta il premio?

Il premio ammonta a euro 200,00 per unità di bestiame adulto (UBA) per bovini e cavalli.