Alle persone con disabilità permanente, che sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici solo se accompagnate, può essere concesso il rimborso per il servizio di accompagnamento.
Alle persone con disabilità permanente che non possono utilizzare mezzi pubblici di trasporto, è concesso il rimborso per le spese di trasporto.
Le spese di trasporto possono essere rimborsate qualora la persona usi un automezzo privato o venga trasportata a proprie spese da imprese o associazioni che svolgono un servizio di trasporto dalla propria abitazione presso:
- ai servizi sociali semiresidenziali situati sul territorio provinciale,
- servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione,
- al posto di lavoro, oppure al luogo indicato nel progetto di inserimento lavorativo o nella convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, situato sul territorio provinciale.
Il rimborso è concesso anche alla persona con disabilità che guida autonomamente il proprio mezzo adattato, ma soltanto per il raggiungimento del posto di lavoro.
Come tutte le prestazioni di assistenza economica anche l'erogazione del rimborso delle spese di trasporto è subordinata alla situazione economica del nucleo familiare. Il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è invece indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare.