Chi sono le amministratrici e gli amministratori di sostegno?
L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica personalizzata destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come ad es. persone con demenza senile, con malattie psichiche, con disabilitá, con dipendenze patologiche ecc. La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato ("beneficiario/beneficiaria"). Le amministratrici di sostegno o i amministratori di sostegno sono nominati dalla o dal Giudice tutelare per supportare le beneficiarie e i beneficiari nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e nella tutela dei loro interessi personali e/o economici.
Dove posso ricevere consulenza sull’amministrazione di sostegno?
La Ripartizione provinciale Politiche sociali concede, ai sensi dell’art. 20bis della LP 13/1991, contributi all’ “Associazione per l’amministrazione di sostegno” (link) per offrire alle cittadine e ai cittadini e ai servizi una prima consulenza sull’amministrazione di sostegno e sul procedimento di redazione e presentazione del ricorso per la nomina di un’amministratrice e amministratore di sostegno. Tale prima consulenza è gratuita.
Dove posso frequentare i corsi formazione e aggiornamento utili per l’iscrizione e il prolungamento dell’iscrizione all’elenco?
La Ripartizione Politiche sociali concede, ai sensi dell’art. 20bis della LP 13/1991, contributi all’ “Associazione per l’amministrazione di sostegno” (link) per l’organizzazione annuale di corsi base ed incontri di aggiornamento sull’amministrazione di sostegno in favore di tutta la popolazione. Tali corsi sono gratuiti.
Vengono riconosciuti i corsi organizzati anche da altri enti formativi.
Se voglio diventare amministratrice o amministratore di sostegno di un mio familiare, devo iscrivermi all’elenco?
No. L’iscrizione all’elenco serve se vuoi metterti a disposizione per diventare amministratrice o amministratore di sostegno di una o più persone estranee al tuo nucleo familiare.
Se voglio diventare amministratrice o amministratore di sostegno di una mia amica/un mio amico, devo iscrivermi all’elenco?
No. In quel caso è sufficiente proporre il proprio nome nel ricorso di nomina per la nomina dell’amministratrice o amministratore di sostegno. L’iscrizione all’elenco serve se vuoi metterti a disposizione per diventare amministratrice o amministratore di sostegno di una o più persone a te sconosciute.
Perché dovrei iscrivermi all’elenco?
Solo se hai intenzione di assumerti volontariamente l’incarico di amministratrice o amministratore di sostegno per persone a te estranee.
Quali vantaggi ho iscrivendomi all’elenco?
Le amministratrici di sostegno volontarie e gli amministratori di sostegno volontari iscritte e iscritti all’elenco quali persone fisiche beneficiano della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi stipulata dalla Provincia per tutelarsi da eventuali danni causati dai propri dipendenti nell’esercizio dei loro compiti istituzionali. La polizza copre la sola colpa lieve.
L’iscrizione all’elenco è anche uno dei requisiti per poter ricevere il
Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno.
L’incarico dell’amministratrice o amministratore di sostegno è retribuito?
Il Codice civile prevede che la tutela, e quindi anche l’amministrazione di sostegno, sia gratuita. Ai sensi dell’art. 379 del Codice civile, però il/la Giudice Tutelare può assegnare un’”equa indennità” all’amministratrice o amministratore di sostegno a copertura delle “spese vive” e/o come “equo indennizzo”, nel caso di patrimoni ingenti o nel caso di amministrazioni di sostegno particolarmente complesse.