Descrizione
Richiesta di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari e cittadine extracomunitarie in Italia.

Richiesta di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari e cittadine extracomunitarie in Italia.
Datori di lavoro che intendono istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato stagionale o non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero.
Decreto Flussi 2026-2028
Nuove disposizioni e scadenze per le domande per il rilascio del nulla osta al lavoro che vengono presentate nell’ambito del Decreto flussi
Con la circolare del Ministero dell’Interno del 16 ottobre 2025, n. 8047, sono state stabilite le nuove disposizioni per il Decreto Flussi triennale 2026-2028.
La Commissione provinciale per l’impiego ha deciso nella propria riunione del 07.08.2025 che il contingente deliberato per gli anni 2026, 2027 e 2028 sia disponibile esclusivamente per le aziende con sede legale in Alto Adige. Per tale motivo le istanze di aziende che verranno presentate da aziende che non hanno la sede legale in Alto Adige non potranno essere approvate.
Periodo per la presentazione delle domande: vedi “Tempi e scadenze”
Paesi ammessi per la presentazione delle domande:
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro per cittadini dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Corea del Sud (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.
Attività economiche ammesse:
Le domande per attività subordinate (stagionali e non stagionali) possono essere presentate per attività economiche identificate dal Codice ATECO, fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’ assistenza familiare.
Attività svolta:
La parte istante non può inoltrare la domanda se nel precedente triennio non aveva sottoscritto (tranne nei casi di causa non imputabile alla parte istante) i relativi contratti di soggiorno.
Per richiedere il nulla osta per lavoro subordinato non stagionale, devi tenere conto dei seguenti punti:
Per richiedere il nulla osta per lavoro subordinato stagionale, devi allegare alla domanda la sottostante documentazione:
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Nell'ipotesi di nulla osta al lavoro non stagionali che prevedono un rapporto di lavoro che sia superiore ad un anno, i cittadini extracomunitari devono stipulare il contratto d'integrazione presso il Commissariato del Governo. L'appuntamento per la sottoscrizione del contratto d'integrazione potrà essere chiesto presso il Commissariato del Governo immigrazione.pref_bolzano@interno.it.
I datori di lavoro che intendono istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero devono prima verificare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Questo deve essere fatto presso il Centro di mediazione lavoro.
La verifica si intende esperita con esito negativo se il Centro di mediazione lavoro non comunica l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un’autocertificazione che attesti il completamento della verifica, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca personale (mancata disponibilità, non idoneità della candidata ovvero del candidato, mancata presentazione al colloquio di presentazione).
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i Centri di mediazione lavoro non è richiesta.
Le istanze per i nulla osta al lavoro stagionale nei settori dell’agricoltura e del turismo-alberghiero che vengono chieste attraverso le associazioni datoriali godono di un’assegnazione prioritaria. I cittadini extracomunitari che hanno svolto attività lavorativa almeno una volta nei cinque anni precedenti in Italia, godono di un diritto di precedenza (art. 24, comma 9, decreto legislativo n. 286/1998).
Il codice fiscale provvisorio viene generato non appena rilasciato il visto d’ingresso: il datore di lavoro trova il codice provvisorio (solo numerico) sul portale gestito dal Ministero dell’Interno (SPI/ALI). Sarà cura del datore di lavoro informare lo straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice provvisorio.
Il codice fiscale definitivo viene generato in fase di vidimazione del contratto di soggiorno.
Successivamente la generazione del codice fiscale definitivo può essere verificata sul seguente sito web di Agenzia delle Entrate.
Il cittadino o la cittadina extracomunitaria che si presenta senza datore di lavoro presso il suddetto ufficio non troverà accolta la richiesta di un codice fiscale. Questo perché il codice fiscale viene generato solo in occasione della sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno.
Il servizio è regolato dalle norme nazionali.
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 85 00
Email: ual@provincia.bz.it
PEC: arbeit.lavoro@pec.prov.bz.it
Sito web: lavoro.provincia.bz.it/sml
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30.