L’autorizzazione e
l’autorizzazione semplificata non hanno scadenza.
Quando si verificano una o più delle seguenti circostanze, va presentata una domanda di nuova autorizzazione o di nuova autorizzazione semplificata:
- trasferimento definitivo del servizio in altra sede;
- trasferimento temporaneo del servizio in altra sede;
- ristrutturazione, risanamento, ampliamento del servizio che implichino la modifica funzionale anche di una sola parte dei locali del servizio;
- modifica della capacità ricettiva;
- cambio di ente gestore o dell’ente incaricato;
- modifica della tipologia, della destinazione d’uso o dei destinatari del servizio;
- cambio di ragione sociale o della personalità giuridica dell’ente gestore.
La domanda va presentata prima del verificarsi delle circostanze sopra descritte, a eccezione del cambio di ragione sociale o della personalità giuridica dell’ente gestore. Il provvedimento di autorizzazione ti viene rilasciato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di autorizzazione semplificata non verrà rilasciato nessun provvedimento formale di autorizzazione. Il servizio può iniziare la sua attività dalla data di presentazione della comunicazione.
In caso di apertura di nuovo servizio la procedura di autorizzazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di apertura di un nuovo servizio affidato a un ente pubblico o privato attraverso una procedura di appalto, l’ente aggiudicatario deve presentare una domanda di autorizzazione. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione. L’ente può iniziare la sua attività solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione.
L’accreditamento ha validità massima di cinque anni. Esso va rinnovato presentando l’apposita domanda almeno 120 giorni prima della scadenza dell'accreditamento stesso. Va presentata una domanda di aggiornamento dell’accreditamento quando si verificano una o più delle seguenti circostanze:
- trasferimento definitivo del servizio in altra sede;
- trasferimento temporaneo del servizio in altra sede;
- ristrutturazione, risanamento, ampliamento del servizio che implichino la modifica funzionale anche di una sola parte dei locali del servizio;
- modifica della capacità ricettiva;
- cambio di ente gestore o dell’ente incaricato;
- modifica della tipologia, della destinazione d’uso o dei destinatari del servizio;
- cambio della ragione sociale dell’ente.
La procedura di accreditamento si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di apertura di nuovo servizio va presentata la domanda di accreditamento provvisorio. Tale
accreditamento è valido per il tempo necessario alla verifica dell’attività svolta e della qualità erogata, per un periodo non superiore a un anno. La procedura di accreditamento provvisorio si conclude
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.