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Codice servizio: 3160

Conciliazione di controversie riguardanti responsabilità in ambito sanitario

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Descrizione

La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano è un organo di componimento stragiudiziale di controversie indipendente che agisce in maniera imparziale.

La Commissione conciliativa è competente, qualora un eventuale danno alla salute della o del paziente sia riconducibile a un presunto errore nella diagnosi e/o nella terapia di uno o più esercenti una professione sanitaria.

La Commissione conciliativa è inoltre competente, qualora il danno alla salute sia una conseguenza dell’informazione omessa o insufficiente.
La Commissione conciliativa assiste le parti coinvolte nel loro tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale della questione.

Il procedimento conciliativo può articolarsi in due fasi:

  1. nella prima fase viene esperito un tentativo di conciliazione (prima fase o fase conciliativa);
  2. se tale tentativo fallisce, la Commissione conciliativa, su richiesta di tutte le parti coinvolte, procede ad una valutazione oggettiva e imparziale della questione oggetto della controversia (seconda fase o fase valutativa del procedimento conciliativo).

La durata del procedimento conciliativo dipende in gran parte dalla complessità del caso, ma è notevolmente più breve rispetto alla durata dei procedimenti giudiziari. I procedimenti conciliativi durano in media circa nove mesi. Se, in occasione della fase valutativa del procedimento conciliativo, dovesse rendersi necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, il procedimento sarà più lungo.

Il procedimento dinanzi alla Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano costituisce una conciliazione facoltativa.

Non bisogna confondere il procedimento dinanzi alla Commissione conciliativa con la mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, rispettivamente con l’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Questi ultimi sono procedimenti a titolo oneroso che aprono eventualmente la strada ad un’azione legale.

La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano ha l’obiettivo di evitare procedimenti giudiziari. Contribuisce a risolvere conflitti tra pazienti e esercenti una professione sanitaria e/o strutture sanitarie pubbliche o private. Questo contributo può consistere nel fornire alle parti dopo un primo tentativo di conciliazione un'eventuale proposta non vincolante di conciliazione.

Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento davanti alla Commissione conciliativa da una persona di fiducia. Nel caso in cui sia coinvolta una struttura sanitaria pubblica i pazienti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento conciliativo anche dalla Difesa civica.

La Commissione conciliativa redige annualmente un rapporto sull’attività svolta: rapporto sull’attività 2024.

 


A chi è rivolto il servizio

Possono rivolgersi alla Commissione conciliativa le seguenti persone o strutture:

  • pazienti che hanno usufruito di servizi sanitari in Alto Adige, o i loro aventi causa;
  • persone esercenti una professione sanitaria in Alto Adige;
  • strutture sanitarie pubbliche o private con sede in Alto Adige.

Requisiti

La domanda conciliativa deve avere per oggetto le seguenti fattispecie:
  • presunti errori nella diagnosi;
  • presunti errori nella terapia;
  • presunti errori nella diagnosi e nella terapia;
  • un’informazione totalmente omessa;
  • un’informazione insufficiente;

La parte istante (di regola la paziente o il paziente) deve essere maggiorenne. Inoltre, deve essere in possesso dei requisiti per far valere le sue pretese. Pazienti minorenni o incapaci vanno rappresentate o rappresentati rispettivamente assistite o assistiti ai sensi di legge.

Gli aventi causa di pazienti decedute o pazienti deceduti provvedono a comprovare il diritto all’eredità nonché a designare una comune procuratrice o un comune procuratore.

La domanda conciliativa è di regola rivolta nei confronti di una o più persone esercenti una professione sanitaria. Queste persone andrebbero indicate nella domanda, anche per rendere possibile una conciliazione autentica.

La diagnosi deve essere stata posta e/o la terapia deve essere avvenuta in Alto Adige, non rilevando se nell’ambito del servizio sanitario pubblico o da parte di erogatori privati di prestazioni sanitarie. La competenza della Commissione conciliativa è limitata al territorio della Provincia di Bolzano.

L’eventuale pretesa al risarcimento del danno non deve già essere stata fatta valere in via giudiziale.

Il diritto preteso non deve essere prescritto.

Cosa serve

Se sei una o un paziente per poter elaborare una domanda conciliativa, devi preparare la seguente documentazione:

  • domanda conciliativa, utilizzando il seguente modulo: modulo di domanda;
  • documentazione clinica utile (cartelle cliniche, referti) su supporto cartaceo oppure digitale, raccolta in ordine di tempo;
  • eventuale materiale a immagini su supporto informatico (anche su CD, DVD) nonché la relativa refertazione;
  • prova del danno patrimoniale eventualmente subito;
  • in caso di rappresentanza (come, per esempio da parte di un avvocato oppure in caso di persone anziane da parte dei figli adulti) è necessaria la relativa procura;
  • in caso di pazienti decedute o deceduti la prova del diritto all’eredità sotto forma di dichiarazione sostitutiva: ##2## nonché l’eventuale designazione di un comune procuratore.

Se fai parte del personale sanitario o rappresenti una struttura sanitaria per poter elaborare una domanda conciliativa, devi preparare la seguente documentazione:

  • domanda conciliativa, utilizzando il seguente modulo: ##3##;
  • necessariamente una dichiarazione preventivamente raccolta dalla o dal paziente o dagli aventi causa della o del paziente: ##4##;
  • documentazione clinica utile (cartelle cliniche, referti) su supporto cartaceo oppure digitale, raccolta in ordine di tempo;
  • eventuale materiale a immagini su supporto informatico (anche su CD, DVD) nonché la relativa refertazione;
  • in caso di rappresentanza (come, per esempio da parte di un avvocato) la relativa procura.

La domanda conciliativa è soggetta all'imposta di bollo (importo unico pari ad attualmente euro 16,00). La Commissione conciliativa è per il resto soggetta a finanziamento pubblico.

Il procedimento conciliativo viene svolto anche senza la nomina di un consulente tecnico di parte e/o senza patrocinio legale (avvocata o avvocato).

L’assistenza da parte di consulenti tecnici e/o avvocati si rivela peraltro spesso come utile. Le eventuali spese del proprio legale e del proprio consulente tecnico sono a carico della relativa parte del procedimento.

 


Come fare domanda

La domanda conciliativa deve essere completa in tutte le sue parti.


Cosa segue

Se le parti del procedimento conciliativo trovano l’accordo amichevole, viene:

  • stipulata una transazione;
  • e liquidato l’importo dell’indennizzo/risarcimento del danno eventualmente pattuito tra le parti.

Se le parti del procedimento conciliativo non dovessero trovare una soluzione alla loro controversia, anche a seguito di valutazione del caso da parte della Commissione conciliativa, il procedimento viene archiviato. Le parti continuano ad avere facoltà di scegliere vie alternative per risolvere la loro controversia in atto, tra cui per esempio:

  • ulteriori trattative dirette;
  • procedimento di mediazione obbligatoria;
  • accertamento tecnico preventivo;
  • atto di citazione in giudizio;
  • rinuncia.

 


Tempi e scadenze

Devi presentare la domanda conciliativa prima della decorrenza del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione può durare 5 o 10 anni.

 


Domande frequenti

Cosa si intende per Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano?

Si tratta di un servizio pubblico rivolto a pazienti, esercenti una professione sanitaria e strutture sanitarie pubbliche o private. Lo scopo del servizio è di aiutare le parti a risolvere controversie relative a danni alla salute. Danni che possono derivare da presunti errori medici o sanitari nella diagnosi e/o nella terapia, oppure da omessa o insufficiente informazione.

Ha tale procedimento davanti alla Commissione conciliativa i requisiti per essere considerato un procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente? 

Il procedimento davanti alla Commissione conciliativa è una conciliazione facoltativa, non una mediazione obbligatoria o un accertamento tecnico preventivo.

Serve ad evitare procedimenti giudiziari e ha per oggetto, dopo un primo tentativo sommario di conciliazione, proposte conciliative non vincolanti per pazienti, operatori sanitari e/o strutture sanitarie.

Quale funzione svolge la Commissione conciliativa?

La Commissione conciliativa:

  • assiste le parti (pazienti ed esercenti una professione sanitaria/strutture sanitarie pubbliche o private e loro assicuratori) nel loro tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale di controversie in ambito di responsabilità professionale sanitaria;
  • è composta da due avvocate o avvocati e un medico-legale;
  • non ha nessun legame con il Servizio sanitario provinciale ed è quindi indipendente;
  • ha il compito di valutare in maniera oggettiva/neutra casi di presunta responsabilità professionale sanitaria;
  • ha la sua segreteria presso la Ripartizione provinciale Salute;
  • ha dei funzionari che coordinano le attività della Commissione conciliativa. Essi sono esonerati da qualsiasi direttiva del superiore gerarchico.