Descrizione
- Tentativo facoltativo di conciliazione;
- Collegio di conciliazione e arbitrato in caso di provvedimento disciplinare;
- Conciliazione collettiva.

Non sono previsti particolari requisiti.
È necessaria la dichiarazione del consenso alla trattazione dei dati personali e la documentazione a sostegno delle proprie pretese. Inoltre, a seconda del caso devi presentare uno dei seguenti documenti:
Qui trovi la dichiarazione di consenso per la trattazione dei dati personali: modulo da compilare.
Il servizio è gratuito.
La domanda può essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. Oppure deve essere inviata per PEC a arbeit.lavoro@pec.prov.bz.it, se il richiedente è un soggetto tenuto al possesso di una PEC.
ATTENZIONE: La domanda di convocazione della Commissione per un tentativo di conciliazione facoltativo deve essere inviata per raccomandata o per PEC anche alla controparte.
Ricevuta tutta la documentazione necessaria, l’Ufficio amministrativo Mercato del lavoro convoca le parti coinvolte.
Per il tentativo facoltativo di conciliazione sono da rispettare i termini previsti dal diritto civile (vedi FAQ).
La convocazione del Collegio di conciliazione e arbitrato deve essere chiesta dal lavoratore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento disciplinare.
Nel caso di un licenziamento collettivo, l’esame congiunto deve esaurirsi presso l’Ufficio amministrativo Mercato del lavoro entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo che era stato redatto in sede sindacale.
La richiesta del tentativo di conciliazione deve essere comunicata alla controparte entro 270 giorni dall’impugnazione del licenziamento. Se la controparte non accetta entro 20 giorni o se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, devi presentare il ricorso al giudice entro 60 giorni dalla mancata accettazione o dal mancato accordo.
Sì, purché ciascun lavoratore abbia formalmente delegato la propria organizzazione sindacale di appartenenza a partecipare alla conciliazione collettiva.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato può confermare, annullare oppure ridurre la sanzione disciplinare.
articolo 12, comma 3, lettera d) della legge 628 del 22 luglio 1961;
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
articolo 2112 del codice civile;
articoli 409, 410 e 411 del codice di procedura civile.
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Telefono 1: +39 0471 41 85 00
Telefono 2: +39 0471 41 86 06
Email: ual@provincia.bz.it
PEC: arbeit.lavoro@pec.prov.bz.it
Sito web: lavoro.provincia.bz.it/sml
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:30.