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Codice servizio: 3139

Controversie di lavoro / conciliazioni

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Descrizione

  1. Tentativo facoltativo di conciliazione;
  2. Collegio di conciliazione e arbitrato in caso di provvedimento disciplinare;
  3. Conciliazione collettiva.

A chi è rivolto il servizio

  • Tentativo facoltativo di conciliazione: ciascuna parte di un rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, di un rapporto di agenzia o derivante da un contratto agrario;
  • Collegio di conciliazione e arbitrato in caso di provvedimento disciplinare: il lavoratore occupato presso un datore di lavoro che opera nel settore privato, destinatario di un provvedimento disciplinare diverso dal licenziamento;
  • Conciliazione collettiva: l’azienda o le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Requisiti

Non sono previsti particolari requisiti.


Cosa serve

 

È necessaria la dichiarazione del consenso alla trattazione dei dati personali e la documentazione a sostegno delle proprie pretese. Inoltre, a seconda del caso devi presentare uno dei seguenti documenti:

  • richiesta di convocazione della commissione di conciliazione: modulo;
  • oppure, richiesta di convocazione di un collegio di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni disciplinari: modulo di richiesta;
  • oppure, conciliazione - richiesta per la convocazione di una conciliazione collettiva: modulo;
  • oppure, istanza per la ratifica di un accordo convenuto tra le parti: modulo.

Qui trovi la dichiarazione di consenso per la trattazione dei dati personali: modulo da compilare.

Il servizio è gratuito.


Come fare domanda

La domanda può essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. Oppure deve essere inviata per PEC a arbeit.lavoro@pec.prov.bz.it, se il richiedente è un soggetto tenuto al possesso di una PEC.

 

ATTENZIONE: La domanda di convocazione della Commissione per un tentativo di conciliazione facoltativo deve essere inviata per raccomandata o per PEC anche alla controparte.

 


Cosa segue

Ricevuta tutta la documentazione necessaria, l’Ufficio amministrativo Mercato del lavoro convoca le parti coinvolte.


Tempi e scadenze

Per il tentativo facoltativo di conciliazione sono da rispettare i termini previsti dal diritto civile (vedi FAQ).

La convocazione del Collegio di conciliazione e arbitrato deve essere chiesta dal lavoratore entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento disciplinare.

Nel caso di un licenziamento collettivo, l’esame congiunto deve esaurirsi presso l’Ufficio amministrativo Mercato del lavoro entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo che era stato redatto in sede sindacale.


Domande frequenti

Ho impugnato il mio licenziamento: quanto tempo ho a disposizione per presentare la richiesta di conciliazione?

La richiesta del tentativo di conciliazione deve essere comunicata alla controparte entro 270 giorni dall’impugnazione del licenziamento. Se la controparte non accetta entro 20 giorni o se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, devi presentare il ricorso al giudice entro 60 giorni dalla mancata accettazione o dal mancato accordo.

In una conciliazione collettiva, i lavoratori possono essere rappresentati dai propri sindacati?

Sì, purché ciascun lavoratore abbia formalmente delegato la propria organizzazione sindacale di appartenenza a partecipare alla conciliazione collettiva.

Che tipo di decisione può prendere il Collegio di conciliazione e arbitrato?

Il Collegio di conciliazione e arbitrato può confermare, annullare oppure ridurre la sanzione disciplinare.


Riferimenti normativi

Norme di riferimento

  • articolo 12, comma 3, lettera d) della legge 628 del 22 luglio 1961;

  • articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

  • articolo 2112 del codice civile;

  • articoli 409, 410 e 411 del codice di procedura civile.

 

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