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Codice servizio: 3137

Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE)

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Descrizione

La persona residente in Italia titolare di una patente di guida UE o SEE valida ai sensi di legge può guidare sul territorio nazionale munito di questo documento, fino alla data di scadenza.
Per rinnovare la validità deve richiedere la conversione in patente italiana. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa. In questo caso il o la titolare può scegliere se utilizzare il periodo di validità residuo oppure se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda il certificato medico.


A chi è rivolto il servizio

La persona titolare di una patente di guida rilasciata:


Requisiti

Puoi convertire la tua patente UE o SEE in una patente italiana solo se non è stata ottenuta convertendo una patente di un Paese fuori dall’UE oppure SEE che non ha siglato un Accordo con l’Italia.


Cosa serve

  • Ricevuta di avvenuto pagamento PagoPA con codice IUV;
  • patente di guida EU o SEE in originale e fotocopia della stessa;
  • certificato medico, rilasciato da un medico certificatore autorizzato, di data non anteriore a tre mesi, se trattasi della  conversione di una patente con validità illimitata o con validità superiore a quella prevista dalla vigente direttiva EU o di patente scaduta;
  • nel caso in cui alla domanda non venga allegato il certificato medico, 2 foto formato tessera identiche a capo scoperto, salvo motivi religiosi. Devono essere recenti con sfondo chiaro su carta fotografica, di cui una autenticata. L’autentica della foto può essere richiesta: dalla persona richiedente allo sportello al momento della presentazione della domanda o presso il Comune o un Notaio;
  • documento d’identità in originale in corso di validità;
  • codice fiscale (tessera sanitaria);
  • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità in originale e relativa fotocopia, se la persona richiedente ha la cittadinanza extracomunitaria. Informiamo inoltre che anche la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo o di primo rilascio del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida. La ricevuta può essere postale o rilasciata dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. In questo caso alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso scaduto. Si devono allegare anche la fotocopia di quest’ultimo e originali in visione o la fotocopia della ricevuta dell’istanza di primo rilascio e relativa fotocopia.

Se la domanda viene presentata allo sportello da persona delegata devi in aggiunta compilare e sottoscrivere:

  • il modello TT2112
  1. copia per il richiedente
  2. copia digitazione;
  3. copia per ufficio provinciale.

I costi del servizio corrispondono alla Tariffa B003.


Come fare domanda

Prenota un appuntamento:

Per pagare la tariffa B003:

  1. accedi all'area riservata del Portale dell'automobilista tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica). Se sei minorenne, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al Portale;
  2. seleziona le voci di menu "Accesso ai servizi" e poi "Pagamento pratiche online PagoPA";
  3. seleziona "Nuovo pagamento";
  4. seleziona il tariffario di Bolzano;
  5. scegli la tariffa della pratica di tuo interesse, aggiungila al carrello e conferma. Attenzione: i dati anagrafici del SOGGETTO PAGATORE devono coincidere con i dati anagrafici dell’intestatario della pratica. Tra i dati da inserire: nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, provincia e comune di nascita. Quindi nel caso di intestatario diverso dall’utente collegato con SPID o CIE al portale, devi modificare tutti i dati anagrafici sopraindicati. Poi inserisci quelli relativi all’intestatario della pratica e conferma;
  6. seleziona la voce "I miei pagamenti" e poi la pratica da pagare.

Puoi effettuare i versamenti, dalla lista delle pratiche del carrello, selezionando il pulsante "+"

  • con la voce "Paga online": in questo modo paghi direttamente dal sito, tramite carta di credito, di debito, etc., oppure
  • con la voce "Stampa avviso di pagamento": in questo modo paghi, utilizzando i dati presenti nell'avviso. Puoi farlo tramite i canali elettronici o fisici indicati sul sito PagoPA, cioè sistemi online (home banking, app, etc.), banca, ufficio postale, esercenti convenzionati, etc.

Dopo il versamento stampa la ricevuta di pagamento e presentala all'Ufficio patenti insieme agli altri documenti previsti dalla pratica da svolgere.

Le istruzioni dettagliate per i versamenti sono disponibili nel documento Guida nuovo sistema di pagamenti PagoPA.

Per assistenza sui pagamenti effettuati tramite PagoPA devi scrivere a assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it.

Attenzione: allo sportello non si accettano pagamenti.


Cosa segue

Ricevi una ricevuta della presentazione della domanda che non vale come permesso provvisorio di guida.
Di seguito riceverai una email di avviso che la patente di guida italiana è pronta per il ritiro presso l’Infopoint del Servizio Sportello solo con la consegna contestuale della patente estera convertita.
La patente estera verrà successivamente inoltrata alla competente autorità dello Stato EU o SEE che l’ha emessa con la nota di avvenuta conversione in patente italiana.

Tempi e scadenze

Se il o la titolare ha acquisito la residenza anagrafica o normale in Italia, la patente rilasciata da uno Stato UE o SEE deve essere convertita alla scadenza del periodo di validità, che coincide con:

  • la data di scadenza indicata sulla​ ​patente;
  • il decorso di due anni dall'acquisizione della residenza anagrafica o normale in Italia, se la​ ​patente​ ​ha validità amministrativa illimitata o una validità superiore a quella prevista dalla Direttiva EU n. 126/2006;
  • il provvedimento di revisione disposta a carico del titolare ai sensi dell'articolo 128 e 136-bis comma 4, del Codice della Strada.

Domande frequenti

Sono residente in Italia. Cosa devo fare nel caso in cui avessi smarrito o mi fosse stata sottratta la patente EU/SEE?

Qualora la patente di guida estera fosse stata dichiarata smarrita o sottratta, puoi richiedere la conversione allegando alla domanda un attestato di validità della patente da richiedere all’autorità estera che l’ha emessa. In assenza di detta attestazione i tempi per il rilascio di una patente di guida italiana saranno più lunghi. Alla richiesta dovrai allegare anche la relativa denuncia di smarrimento/furto fatta presso le Forze dell’Ordine in Italia.

Ho una patente rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), ma non è più valida per guidare in Italia, perché scaduta da oltre 5 anni. Posso convertirla comunque in una patente italiana?

Sì, puoi richiedere la conversione, ma dovrai sostenere anche un esame pratico con un veicolo corrispondente alla categoria più alta presente sulla patente da convertire. Ad esempio, se richiedi la conversione della categoria “D” dovrai sostenere l’esame con un autobus.
Dovrai presentare una specifica istanza utilizzando il modulo TT746, per essere ammesso a tale prova, come previsto dall’articolo 126, comma 8-ter del Codice della Strada.

È possibile convertire insieme alla patente di guida EU/SEE anche il Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) EU/SEE?

Sì, se si vuole è possibile. Devi presentare una richiesta di conversione contestuale di entrambi i documenti di guida. In questo caso i costi del servizio corrispondono alla B097. Alla documentazione già prevista per la sola conversione della patente devi allegare copia integrale della CQC e originale in visione.


Riferimenti normativi

  • articolo 136 del Codice della Strada;
  • articolo 126, comma 8-ter, del Codice della Strada;
  • articolo 118 bis del Codice della Strada;
  • articolo 119 del Codice della Strada;
  • articolo 11 comma 5, Direttiva 2006/126/CE;
  • articolo 7 comma 2 lettera a) e b) Direttiva 2006/126/CE.