Descrizione
Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato NON appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato NON appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Cittadini o cittadine con residenza anagrafica in Italia.
Inoltre, deve essere in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).
Se vuoi convertire la tua patente extra UE/SEE in una patente italiana, puoi farlo solo se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:
La traduzione può essere effettuata da un traduttore professionista o anche da una persona che conosce entrambe le lingue e deve essere asseverata mediante giuramento davanti ad un notaio o ad un giudice di pace o al tribunale.
Potrebbero anche non essere richiesti la traduzione e o l’attestazione di autenticità e o la legalizzazione della firma del Console. Alternativamente, potrebbero essere richiesti solo in parte per la conversione di alcune patenti estere. Puoi contattarci in caso di dubbi, al seguente indirizzo di posta elettronica: sportello.mobilita@provincia.bz.it.
Se la domanda viene presentata allo sportello da persona delegata devi compilare anche:
I costi del servizio corrispondono alla Tariffa B003.
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Puoi effettuare i versamenti, dalla lista delle pratiche del carrello, selezionando il pulsante "Plus +":
Attenzione: allo Sportello non si effettuano pagamenti.
Se sei residente in Italia e sei titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato non EU o SEE, puoi circolare sul territorio nazionale solo per un anno dalla data di acquisizione della residenza anagrafica
Per poter continuare a circolare in Italia con veicoli che richiedono la patente di guida oltre tale termine devi ottenere una patente italiana. Puoi ottenerla tramite:
Ogni Accordo prevede un tempo massimo, generalmente variabile dai quattro ai sei anni dalla data di iscrizione anagrafica, entro cui è possibile procedere alla conversione. Se questo termine non è ancora scaduto e tutti gli altri requisiti sono rispettati, la risposta è affermativa.
La conversione di patente estera in corso di validità, ottenuta per conversione di una precedente patente italiana, è sempre possibile. In ogni caso la nuova patente dovrà essere di categoria non superiore a quella del precedente documento di guida italiano (art. 136 comma 4 del Codice della strada).
Alla documentazione dovrà essere allegata un‘attestazione dell‘autorità estera che certifichi l‘avvenuta conversione e l‘autenticità della patente estera.
Italia e Albania hanno sottoscritto un Accordo. Tale accordo prevede che possano essere convertite solo le patenti in corso di validità e le categorie conseguite prima dell‘acquisizione della residenza nell‘ altro Paese. La domanda di conversione deve essere presentata prima che siano decorsi quattro anni dalla data di iscrizione anagrafica. Premesso questo, la Sua patente albanese è convertibile ma limitatamente alle sole categorie A e B, perché le ha conseguita prima di risiedere in Italia.
Articoli 135 e 136 del Codice della Strada.
Accordi bilaterali vigenti tra Italia e Stati EXTRA EU/SEE.
Via Renon 12, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 35 20 / +39 0471 41 35 21
Email: sportello.mobilita@provincia.bz.it
Sito web: mobilita.provincia.bz.it