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Codice servizio: 3136

Conversione della patente di guida estera extra UE e extra SEE

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Descrizione

Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato NON appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).


A chi è rivolto il servizio

Cittadini o cittadine con residenza anagrafica in Italia.
Inoltre, deve essere in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE).


Requisiti

Se vuoi convertire la tua patente extra UE/SEE in una patente italiana, puoi farlo solo se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

  • esiste un accordo bilaterale per la conversione delle patenti di guida tra l’Italia e lo Stato che ha rilasciato la tua patente;
  • la tua patente estera è in corso di validità;
  • la tua patente corrisponde a uno dei modelli contenuti negli allegati tecnici inseriti nell’Accordo bilaterale;
  • hai conseguito la patente estera prima di ottenere la residenza in Italia;
  • sei in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dalla legge.

Cosa serve

  • Ricevuta di avvenuto pagamento PagoPA con codice IUV (Tariffa B003);
  • patente extracomunitaria originale in corso di validità in visione e relativa fotocopia;
  • l’attestazione di autenticità (*) della patente straniera in originale. Questa è rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nello Stato che ha emesso la patente. In alternativa, dal Consolato o dall’Ambasciata in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. La firma dell’autorità Consolare deve essere legalizzata (*) presso il Commissariato del Governo di Bolzano;
  • certificato medico dematerializzato rilasciato da un medico certificatore in data non anteriore a tre mesi;
  • documento d’identità originale ed in corso di validità;
  • codice fiscale (tessera sanitaria);
  • permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità in originale e relativa fotocopia, se la persona richiedente ha la cittadinanza extracomunitaria. Informiamo inoltre che la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo o di primo rilascio del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida. La ricevuta può essere postale o rilasciata dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. In questo caso, alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta dell’istanza di rinnovo del permesso scaduto. Si deve allegare anche la fotocopia di quest’ultimo e l'originale in visione. In alternativa, dovrà avere allegata la fotocopia della ricevuta dell’istanza di primo rilascio e la relativa fotocopia.

Traduzioni

La traduzione della patente estera in originale che può essere effettuata:
  1. dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente;
  2. dalla rappresentanza diplomatica in Italia del Paese che ha rilasciato la patente. La firma dell'Autorità Consolare deve essere legalizzata presso il Commissariato del Governo di Bolzano.

La traduzione può essere effettuata da un traduttore professionista  o anche da  una persona che conosce entrambe le lingue e deve essere asseverata mediante giuramento davanti ad un notaio o ad un giudice di pace o al tribunale.
Potrebbero anche non essere richiesti la traduzione e o l’attestazione di autenticità e o la legalizzazione della firma del Console. Alternativamente, potrebbero essere richiesti solo in parte per la conversione di alcune patenti estere. Puoi contattarci in caso di dubbi, al seguente indirizzo di posta elettronica: sportello.mobilita@provincia.bz.it.

Se la domanda viene presentata allo sportello da persona delegata devi compilare anche:

  • il modulo TT2112;
  1. copia per il richiedente;
  2. copia digitazione
  3. il modello TT2112;

I costi del servizio corrispondono alla Tariffa B003.


Come fare domanda

Prenota un appuntamento:

  • presso il Servizio Sportello Patenti,  sito a Bolzano, via Renon n. 12 tramite:
  • presso un' agenzia di pratiche automobilistiche o un’autoscuola.

Per pagare la Tariffa B003:

  1. accedi all'area riservata del Portale dell'automobilista tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica). Se sei minorenne, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al Portale;
  2. seleziona le voci di menù "Accesso ai servizi" e poi "Pagamento pratiche online PagoPA";
  3. seleziona "Nuovo pagamento";
  4. seleziona il tariffario di Bolzano;
  5. scegli la tariffa della pratica di tuo interesse, aggiungila al carrello e conferma. Attenzione: i dati anagrafici del SOGGETTO PAGATORE devono coincidere con i dati anagrafici dell’INTESTATARIO DELLA PRATICA. Tra i dati richiesti: nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, provincia e comune di nascita. Quindi nel caso di intestatario diverso dall’utente collegato con SPID o CIE al portale, devi modificare tutti i dati anagrafici sopraindicati. Poi inserisci quelli relativi all’intestatario della pratica e conferma;
  6. seleziona la voce "I miei pagamenti" e poi la pratica da pagare.

Puoi effettuare i versamenti, dalla lista delle pratiche del carrello, selezionando il pulsante "Plus +":

  • con la voce "Paga online": in questo modo paghi direttamente dal sito, tramite carta di credito, di debito, etc., oppure
  • con la voce "Stampa avviso di pagamento": in questo modo puoi pagare tramite i canali elettronici o fisici indicati sul sito PagoPA, cioè sistemi online (home banking, app, etc.), banca, esercenti convenzionati, etc.

Attenzione: allo Sportello non si effettuano pagamenti.


Cosa segue

  • Ricevi una ricevuta della presentazione della domanda che NON vale come permesso provvisorio di guida;
  • ricevi una email di avviso che la patente di guida italiana è pronta per il ritiro presso l’Infopoint del Servizio Sportello. Il ritiro può avvenire solo con la consegna contestuale della patente estera convertita;
  • la patente estera verrà successivamente inoltrata alla competente autorità dello Stato che l’ha emessa con la nota di avvenuta conversione in patente italiana.

Tempi e scadenze

Se sei residente in Italia e sei titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato non EU o SEE, puoi circolare sul territorio nazionale solo per un anno dalla data di acquisizione della residenza anagrafica 

Per poter continuare a circolare in Italia con veicoli che richiedono la patente di guida oltre tale termine devi ottenere una patente italiana. Puoi ottenerla tramite:

  • la conversione (se prevista);
  • il conseguimento con esame di teoria e di guida.

Domande frequenti

Sono residente in Italia da due anni e la mia patente di guida extracomunitaria mi è stata ritirata su strada. Questo perché non ho provveduto alla sua conversione entro il primo anno di residenza. Posso ancora convertirla?

Ogni Accordo prevede un tempo massimo, generalmente variabile dai quattro ai sei anni dalla data di iscrizione anagrafica, entro cui è possibile procedere alla conversione. Se questo termine non è ancora scaduto e tutti gli altri requisiti sono rispettati, la risposta è affermativa.

Ho una patente extracomunitaria valida, ottenuta convertendo la mia patente italiana in uno Stato che non ha sottoscritto con l'Italia un Accordo sulle patenti di guida. Ora sono tornato residente in Italia. Posso avere una nuova patente italiana?

La conversione di patente estera in corso di validità, ottenuta per conversione di una precedente patente italiana, è sempre possibile. In ogni caso la nuova patente dovrà essere di categoria non superiore a quella del precedente documento di guida italiano (art. 136 comma 4 del Codice della strada).

Alla documentazione dovrà essere allegata un‘attestazione dell‘autorità estera che certifichi l‘avvenuta conversione e l‘autenticità della patente estera.

Ho una patente di guida albanese valida di categoria A, B e C. Ho conseguito le categorie A e B prima di avere la residenza anagrafica in Italia, mentre la categoria C l‘ho conseguita in data successiva. Sono residente in Italia da tre anni. La mia patente è convertibile?

Italia e Albania hanno sottoscritto un Accordo. Tale accordo prevede che possano essere convertite solo le patenti in corso di validità e le categorie conseguite prima dell‘acquisizione della residenza nell‘ altro Paese. La domanda di conversione deve essere presentata prima che siano decorsi quattro anni dalla data di iscrizione anagrafica. Premesso questo, la Sua patente albanese è convertibile ma limitatamente alle sole categorie A e B, perché le ha conseguita prima di risiedere in Italia.


Riferimenti normativi

Articoli 135 e 136 del Codice della Strada.
Accordi bilaterali vigenti tra Italia e  Stati EXTRA EU/SEE.