Descrizione
È vietato decollare, atterrare e sorvolare zone protette con velivoli a motore, anche per volo da diporto o sportivo. Questo divieto tutela l’ambiente naturale e la sua difesa dall’inquinamento acustico. In particolare, esso riguarda determinate zone del territorio provinciale e precisamente:
- quote inferiori a 500 metri dal suolo, i parchi naturali e le zone nell’ambito di piani paesaggistici intercomunali;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare;
- il Parco Nazionale dello Stelvio;
- la conca di Bolzano è interessata dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie notturne e pomeridiane. Tali fasce orarie sono: prima delle ore 07:00, tra le ore 13:00 e le ore 15:00 e dopo il tramonto. Il sabato, le domeniche ed i giorni festivi prima delle ore 09:00 e dopo le ore 13:00. Il divieto si applica ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi ed ai voli per il traino di alianti.
Tali divieti non si applicano a:
- servizi aerei delle Forze armate e di polizia;
- servizi di trasporto di linea;
- servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario;
- servizi di trasporto materiale;
- voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.
La giunta provinciale, con regolamento, ha introdotto le deroghe a tali divieti. In particolare, fermo restando che non sono mai consentiti voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali per singole aziende. In nessun caso sono consentiti voli per l’eliski.
