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Codice servizio: 3090

Espropriazioni per pubblica utilità

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Descrizione

Per esproprio si definisce la privazione della proprietà di un bene immobile o di un altro diritto reale – dietro pagamento di una giusta indennità – per causa di pubblico interesse. Con l’esproprio un ente pubblico (di norma Provincia e Comuni) acquisisce la proprietà delle aree occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche od interventi di pubblica utilità.

Per maggiori informazioni, consulta il sito web Patrimonio.


Requisiti

L’opera da realizzare deve essere:

  • prevista nel piano urbanistico provinciale e sul bene deve essere stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
  • dichiarata di pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità consiste nell’affermazione dell’esistenza di un interesse generale all’esecuzione di una determinata opera su una determinata area con conseguente sottrazione di determinati diritti ai loro titolari.

Cosa segue

  • Decreto dell’avvio del procedimento con le varie pubblicazioni.
  • Stato di consistenza.
  • Emissione del decreto di stima.
  • Emissione del decreto di occupazione.
  • Realizzazione dell’opera pubblica.
  • Decreto di stima a conguaglio.
  • Decreto di esproprio/asservimento.
  • Intavolazione al libro fondiario.

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Norme di riferimento

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