Descrizione
La risoluzione internazionale “Basic Principles on the use of restorative justice programs in criminal matters, Nazioni Unite, 2002” definisce la Giustizia Riparativa. Essa viene definita come “Ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente e insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”.
La Giustizia Riparativa deve:
- risultare estranea a logiche sanzionatorie e retributive;
- superare la logica del castigo, della meritevolezza e della punizione;
- aprirsi alla dimensione del risanamento della sofferenza e della riparazione degli effetti negativi implicati dall’evento criminoso.
Nella Giustizia Riparativa il reato non è più visto come la violazione di una norma, ma come la violazione di una persona e delle relazioni interpersonali. Da questo discende l’obbligo di rimediare ai torti commessi.
Gli strumenti della giustizia riparativa sono principalmente la mediazione penale, i cerchi di giustizia, e i programmi di restituzione. Questi strumenti mirano a coinvolgere attivamente le persone offese e offendenti, facilitando il dialogo, la riparazione del danno e la riconciliazione.
Gli obiettivi perseguiti sono:
- centralità della vittima: la giustizia riparativa pone la vittima al centro del processo, offrendo uno spazio per esprimere le proprie emozioni, bisogni e richieste di giustizia;
- prevenzione del reato: attraverso la responsabilizzazione e la ricostruzione dei legami, la giustizia riparativa può contribuire alla prevenzione di futuri reati;
- complementarità al sistema penale: la giustizia riparativa non sostituisce il sistema penale, ma lo integra, offrendo un percorso alternativo per la risoluzione dei conflitti.
