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Codice servizio: 3067

Rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio

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Descrizione

Il trasporto di cose è considerato in conto proprio quando ricorrono, tra le altre, le seguenti condizioni:

  1. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale dell'impresa;
  2. le merci trasportate appartengano alle stesse imprese. Siano da esse prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione. Oppure debbano da loro essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili. Oppure siano tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o vendere.

A chi è rivolto il servizio

Le imprese che intendano acquistare degli autoveicoli aventi massa complessiva superiore ai 6000 kg, per trasportare i propri prodotti o prodotti soggetti alla propria lavorazione.


Requisiti

L’impresa deve:

  • essere iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano;
  • avere un veicolo attinente all’attività dell’impresa in proprietà o in leasing;
  • dimostrare la necessità del veicolo per veicoli con portata utile (carico) superiore alle 3000kg.

Il regolamento specifico in materia ha poi delineato che al fine di valutare se l’attività in conto proprio costituisce attività accessoria, occorre utilizzare i seguenti parametri:

  1. le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
  2. l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una porta utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
  3. i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa.

Sono esenti dall’obbligo di licenza trasporto conto proprio gli autoveicoli ad uso speciale, come per esempio gli autoveicoli muniti di scala mobile, ecc.


Cosa serve

Devi avere i seguenti documenti:

  • la domanda rilascio licenza trasporto merci in conto proprio CP1compilata in tutte le sue parti e firmata;
  • una copia del COC del veicolo oppure altro documento contenente n.telaio e dati tecnici;
  • la ricevuta di pagamento PagoPA;
  • la fotocopia di un documento valido (se la domanda non è firmata digitalmente);
  • la fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini non appartenenti alla U.E);
In caso di licenza per veicoli di portata utile superiore a 3000 kg è previsto il parere dell’Ufficio. In aggiunta alla domanda va presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (mod.CP1.2-I) relativa all’ultima dichiarazione dei redditi. Va inoltre presentato un bilancio provvisorio riferito al periodo successivo redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e contenente le stesse voci.
Nel caso di imprese di nuova costituzione, che non abbiano presentato alcuna dichiarazione dei redditi, è richiesto:
  • il bilancio provvisorio riferito al periodo di attività svolta, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (mod.CP1.2-I));
  • la relazione del richiedente (motivazione) che giustifichi l’impiego del veicolo, possibilmente documentata.

Inoltre, se svolgi l’attività di:

  • estrazione minerali o cava: devi presentare copia dell’autorizzazione e disciplinare per l’apertura della cava;
  • produzione calcestruzzo: devi presentare documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di calcestruzzo, in tal caso il relativo valore della produzione deve essere indicato separatamente;
  • scavi e movimento terra: devi presentare documentazione attestante la disponibilità di macchine operatrici.

In più, qualora la richiesta si riferisca al rilascio in via definitiva di una licenza già rilasciata in via provvisoria, devi presentare:

Devi pagare tramite pagoPA/portale dell’automobilista (codice tariffa B114 – 42,33 ).

Può essere utilizzato il pagamento cumulativo per la richiesta di più copie (max. 50).

NB: importi pagati erroneamente non vengono restituiti.



Cosa segue

Se la richiesta di rilascio licenza sarà accolta, viene rilasciata la licenza provvisoria per 21 mesi (per le nuove imprese) oppure la licenza definitiva.

Dovrai presentare entro sei mesi la domanda di immatricolazione del veicolo.


Tempi e scadenze

Dalla data di presentazione della domanda hai 15 giorni per integrare i documenti mancanti.


Domande frequenti

A chi devo rivolgermi per avere la licenza per un veicolo con massa complessiva superiore a 6000 kg?

Ad uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzia pratiche auto) sito nella provincia di Bolzano oppure direttamente alla Motorizzazione della provincia - settore trasporti.

Cosa devo fare se ho smarrito la licenza?

Devi richiedere un duplicato tramite il modulo domanda rilascio licenza trasporto merci in conto proprio CP1 allegando la denuncia di smarrimento.

I rimorchi hanno bisogno di una licenza?

No, i rimorchi sono esenti dalla licenza conto proprio.

Cosa faccio con gli originali delle licenze scadute o obsolete per motivi di vendita veicolo ecc.?

Devono essere restituite entro 30 giorni dall’evento all’ufficio provinciale che ha rilasciato la licenza.

Qual è la differenza tra licenza provvisoria e licenza definitiva?

La licenza provvisoria viene rilasciata alle imprese nuove che non possono dimostrare un bilancio definitivo. Vale 21 mesi dopodiché bisogna richiedere la licenza definitiva con una nuova domanda.

Quale licenza richiedo per un veicolo sotto i 3000 kg di portata?

Si richiede subito la licenza definitiva.

Cosa succede se circolo con licenza scaduta?

In un controllo stradale rischi la sospensione del veicolo, in un incidente rischi la copertura dell’assicurazione.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Norme di riferimento

  • Legge 6 Giugno 1974 n. 298, articolo 32;

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 83, comma 2.

 

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