Descrizione
I datori di lavoro privati e le datrici di lavoro private possono adempiere all'obbligo di assunzione di persone con disabilità anche in caso di somministrazione di lavoro.

I datori di lavoro privati e le datrici di lavoro private possono adempiere all'obbligo di assunzione di persone con disabilità anche in caso di somministrazione di lavoro.
Le agenzie del lavoro.
Contratto: il contratto di somministrazione deve avere una durata non inferiore a 12 mesi ed essere continuativo presso la stessa ditta utilizzatrice.
Lavoratore o lavoratrice:
Il modulo compilato deve essere inviato all’Ufficio Integrazione lavorativa tramite PEC all’indirizzo as.sl@pec.prov.bz.it.
L’impresa utilizzatrice può richiedere che il lavoratore somministrato venga riconosciuto come assunzione utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione previsto dalla quota di riserva.
L’atto di riconoscimento verrà inviato mezzo PEC all’indirizzo da cui proviene la richiesta.
La richiesta per il riconoscimento deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di assunzione prevista.
La quota di riserva è il numero minimo di lavoratori appartenenti alle categorie protette che i datori di lavoro devono assumere per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Queste categorie protette comprendono persone come le persone con disabilità. Tali obblighi sono previsti dalla legge.
No, la richiesta deve essere presentata dall’agenzia del lavoro che ha stipulato il contratto di somministrazione.
Il contratto di somministrazione deve avere una durata non inferiore a dodici mesi ed essere continuativo presso la stessa ditta utilizzatrice.
Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.
Le norme di riferimento sono:
Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1, 39100, Bolzano
Telefono: +39 0471 41 86 00
Email: sl@provincia.bz.it
PEC: as.sl@pec.prov.bz.it
Sito web: lavoro.provincia.bz.it