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Codice servizio: 3002

Rinnovo della patente di guida

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Descrizione

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del o della titolare. La data di scadenza è riportata sulla patente stessa.

Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici certificatori autorizzati.

La visita può essere effettuata presso:

  • l’Azienda Sanitaria nelle sedi di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico;
  • le sedi delle autoscuole o agenzie pratiche automobilistiche dove operano medici autorizzati;
  • ambulatori privati di medici autorizzati.

In caso di particolari patologie o per il rinnovo di alcune categorie di patenti, la visita medica deve essere effettuata presso la Commissione Medica per le patenti di guida.


A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto alle persone la cui patente di guida italiana è prossima alla scadenza.


Cosa serve

  • Documento di identità valido;
  • patente di guida originale in visione;
  • codice fiscale;
  • una foto recente formato tessera su sfondo chiaro;
  • per chi porta protesi acustiche: certificato rilasciato dalla ditta produttrice (non anteriore a 3 mesi);
  • se portatori, munirsi di occhiali e/o lenti a contatto;
  • ricevuta del pagamento PagoPA relativo alla tariffa “N004 – rinnovo patente”.

Come fare domanda

Prenotazione

Prenota la visita medica presso l’Azienda Sanitaria tramite il CUPP (Centro unico di prenotazione provinciale per la prevenzione):
  • telefonicamente tramite +39 0471 100 100 /+ 39 0472 100 100/+39 0473 100 100 /+39 0474 100 100;
  • via Mail: cupp-prevenzione@asdaa.it, indicando cognome, nome, data di nascita, numero di telefono e descrizione della prestazione da eseguire. Successivamente, verrai contattato o contattata dal CUPP per la Prevenzione, entro 2 giorni lavorativi;
  • fisicamente tramite il servizio casse multifunzionali negli ospedali.
  • presso l’Autoscuola o l’Agenzia di pratiche auto;
  • presso l’ambulatorio privato autorizzato.

Pagamento della tariffa N004

Paga la tariffa “N004-Rinnovo patente” solo tramite piattaforma PagoPA e accesso al portale www.ilportaledellautomobilista.it tramite SPID o CIE. Puoi effettuare il pagamento seguendo i seguenti passaggi:

  1. accedi al portale: www.ilportaledellautomobilista.it;
  2. clicca su “Accedi al portale” (tramite SPID o CIE);
  3. clicca su “Accesso ai servizi”;
  4. clicca su “Pagamenti pratiche online PagoPa”;
  5. clicca su “Nuovo pagamento”;
  6. seleziona “N004–Rinnovo Patente”;
  7. clicca su “Aggiungi pratica al carrello”;
  8. conferma le finestre che si aprono;
  9. clicca su “conferma carrello”;
  10. conferma le finestre che si aprono;
  11. cliccando su “+” puoi scegliere se pagare online o stampare l’avviso di pagamento col quale pagare presso una banca o una ricevitoria/tabaccheria abilitata;
  12. stampa la ricevuta di avvenuto pagamento. Attenzione: a prescindere dalla modalità di pagamento scelta, dopo il versamento occorre sempre stampare la ricevuta di pagamento. Il versamento è valido solo se il codice fiscale di chi effettua il pagamento corrisponde al codice fiscale dell’intestatario/a della patente;
  13. effettua la visita medica, portando con te tutta la documentazione richiesta.


Cosa segue

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’utente. La ricevuta vale come permesso provvisorio di guida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente di guida. Deve essere accompagnata dalla patente di guida scaduta di validità e da un documento di riconoscimento valido.

L’Ufficio Centrale Operativo di Roma invierà con posta assicurata la nuova patente all’indirizzo indicato in fase di rinnovo. Le spese postali sono a carico del destinatario o della destinataria e devono essere pagate all’atto del ricevimento della patente.

Solo nel caso in cui non fosse possibile il rinnovo telematico sopra descritto, il medico consegna all’utente una relazione medica cartacea e lo indirizza all’Ufficio Patenti per completare la pratica di rinnovo patente di guida.


Tempi e scadenze

  • La domanda di rinnovo della patente può essere presentata solo a partire da quattro mesi prima della data di scadenza;
  • se la patente è scaduta da più di cinque anni, il rinnovo è subordinato anche al superamento di un esperimento di guida (per informazioni vedi il servizio: richiesta esperimento di guida).

Domande frequenti

Ho fatto un cambio di dati anagrafici, quale è la procedura da seguire?

Dopo che hai effettuato la visita medica, il medico ti rilascerà l’Allegato 1.
Dovrai quindi rivolgerti all’Ufficio patenti e richiedere un duplicato della patente di guida per variazione dei dati anagrafici.

Quali sono i contatti e le informazioni se devo fare il rinnovo presso la Commissione Medica per le patenti di guida?

La Commissione medica per le patenti di guida rivolge il suo servizio alle persone che hanno necessità di rinnovare la patente di guida e che appartengono a uno dei seguenti gruppi:

  • persone affette da malattie organiche, patologie cardiovascolari, diabete complicato, malattie sistema nervoso centrale e periferico (tutte), epilessie (tutte le forme), deficit visivi, patologie oculari progressive (es. retinopatia diabetica, glaucoma, maculopatia, diplopia, cataratta;
  • persone affette da patologie fisiche invalidanti ai fini della guida per minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici);
  • persone con dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti (anche se per uso occasionale) segnalate dalle autorità competenti;
  • persone ultra 60enni titolari di patente D, persone ultra 65enni titolari di patente C o che richiedono il rinnovo del KAP (certificato di abilitazione professionale).

La Commissione Medica per le patenti di guida si trova a 39100 Bolzano (BZ), Via G. Galilei 10/H 2° Piano. Di seguito i contatti:

Attenzione: visti i lunghi tempi di attesa, consigliamo di contattarla almeno quattro mesi prima della scadenza della patente.

Ci sono altri tempi e scadenze che devo sapere?

Sì, ovvero che le patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE, devi rinnovarle:

  • ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
  • ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;
  • ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni;
le patenti di guida di categoria anche speciali devi rinnovarle:
  • ogni 5 anni fino al compimento dei 50 anni (attenzione se il titolare o la titolare ha mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate la validità è di 10 anni con rinnovo presso un medico certificatore);
  • ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni;
  • ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;
  • ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni;
Le patenti di guida di categoria C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate ogni 5 anni. Al compimento dei 65 anni il rinnovo deve essere fatto ogni 2 anni presso la Commissione Medica per le patenti di guida;
le patenti di guida di categoria C1 e C speciale devono essere rinnovate ogni 5 anni. Al compimento dei 65 anni il rinnovo deve essere fatto ogni 2 anni presso la Commissione Medica per le patenti di guida;
le patenti di guida di categoria D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni. Ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni e successivamente ogni 2 anni;
le patenti di guida di categoria D1 e D speciale devono essere rinnovate ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni. Ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni e successivamente ogni 2 anni.

Ci sono certificazioni rilasciate in condizioni particolari?

Sì, un’ulteriore certificazione viene rilasciata annualmente dalla Commissione Medica per le patenti per la guida sul territorio nazionale di:

  • autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, se il o la titolare della patente di guida italiana ha più di 65 anni e fino ai 68 anni;
  • autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, se il o la titolare della patente di guida italiana ha più di 60 anni e fino ai 68 anni.

Riferimenti normativi

Norme di riferimento

  • Articolo 126 del Codice della Strada;

  • Articolo 115 comma 2 lett. a) e b) del Codice della Strada;

  • Articolo 25 Legge 11 Agosto del 2014 n.114.

 

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