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Codice servizio: 2983

Autorizzazione per l’utilizzo di droni nelle aree protette

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Descrizione

Richiesta di autorizzazione per svolgere operazioni di volo con droni nelle aree protette.

A tutela dei Siti Natura 2000 più significativi presenti sul territorio provinciale e di alcuni Monumenti naturali, dal 30 gennaio 2023 sono in vigore limitazioni per i droni. Le restrizioni si applicano a operazioni con droni di peso inferiore ai 25 kg. Le limitazioni riguardano 18 zone geografiche. . Nello spazio aereo, all’interno delle aree così istituite, sono vietate le operazioni UAS (Unmanned Aircraft System) ad eccezione di:

  • UAS di Stato ai sensi dell’art.744 e successivi del Codice della navigazione;
  • UAS <25 Kg possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività su incarico dell’amministrazione dei parchi naturali o delle aree protette. Possono essere impiegati anche in collaborazione con tali amministrazioni. Sono ammessi solo se le attività hanno un manifesto carattere di pubblico interesse..
Per quanto concerne le attività svolte nel pubblico interesse, si precisa che vengono riconosciute come tali solo quelle che risultano in sintonia con gli obiettivi di tutela. Questi obiettivi sono alla base dell’istituzione dell’area protetta stessa. Le attività riconosciute non devono alterare in alcun modo lo status di area protetta. Questo vale sia direttamente sia indirettamente, Resta possibile richiedere l’autorizzazione in deroga per i voli finalizzati alla ricerca scientifica o per rilievi e riprese a carattere tecnico.

I voli per finalità diverse da quanto sopra riportato non sono autorizzabili dagli Uffici preposti.

Le attività devono essere dimostrate con idonea documentazione.


A chi è rivolto il servizio

  • Chi effettua attività con droni su incarico o in collaborazione con l’amministrazione dei parchi naturali o delle aree protette.
  • Chi svolge attività di pubblico interesse in sintonia con gli obiettivi di tutela dell’area protetta.
  • Chi effettua attività di ricerca scientifica previo accordo con l’Ufficio Natura.
  • Chi svolge rilievi o riprese a carattere tecnico.

Requisiti

Devi essere munito della polizza assicurativa di responsabilità civile, in linea con la normativa vigente in materia.

Il o la pilota deve essere in possesso del numero di licenza per droni o del numero di registrazione.

Il drone deve essere dotato di codice operatore UAS europeo.

L’autorizzazione in deroga può essere richiesta solo per voli con UAS < 25 Kg con le seguenti finalità:

  • ricerca scientifica;
  • rilievi e riprese a carattere tecnico.
La comunicazione all’Ufficio Natura deve essere inoltrata per i voli con UAS < 25 kg con le seguenti finalità:
  • svolgimento dell’attività su incarico o in collaborazione con l’amministrazione dei parchi naturali/aree protette;
  • svolgimento di attività che abbiano un manifesto carattere di pubblico interesse in sintonia con gli obiettivi di tutela.

Per quanto concerne le attività svolte nel pubblico interesse, si precisa che vengono riconosciute come tali solo quelle che risultano in sintonia con gli obiettivi di tutela, alla base dell’istituzione dell’area protetta stessa. Tali attività non devono alterare in alcun modo, direttamente o indirettamente, lo status dell’area protetta medesima.


Cosa serve

Devi acquistare due marche da bollo del valore di 16 € ciascuna.

Sono esenti dal pagamento della marca da bollo, tutte le eccezioni previste dalla legge e le domande che sono presentate tramite il comune o altri enti pubblici. 

Per assolvere l’imposta di bollo, indica nel modulo "imposta di bollo per il rllascio del provvedimento finale" il numero identificativo e la data della marca da bollo, oppure utilizza il modello F23 allegandolo, scansionato, alla domanda (CODICE TRIBUTO = 456T; UFFICIO O ENTE = TBD). 



Cosa segue

  • L'ufficio riceve la tua domanda.
  • Se la richiesta è conforme ai requisiti e la documentazione è completa, viene rilasciata l’autorizzazione in deroga per l’utilizzo del drone.
  • In caso di comunicazione tramite modulo A, l’Ufficio ne prende atto e invierà una risposta via email solo in caso di osservazioni o criticità.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima del volo previsto.


Domande frequenti

Perché non posso usare il mio drone in alcune aree dell’Alto Adige?

I parchi naturali in Alto Adige sono tutelati per mezzo di un apposito vincolo di tutela paesaggistica. Tale vincolo prevede il divieto di turbare la tranquillità di questi luoghi con rumori molesti ed inutili, ad eccezione di quelli provocati dalle attività ammesse.

Detti parchi naturali fanno anche parte della Rete dei siti Natura 2000 ove trovano applicazione le Direttive comunitarie “Habitat” ed “Uccelli” in base alle quali vige un rigoroso regime di tutela.

Nonostante il disturbo dei droni, sotto il profilo del rumore, possa talvolta anche risultare contenuto, si rileva che, in particolare per la fauna selvatica, i sistemi aerei a pilotaggio remoto, possono costituire un’importante fonte di disturbo.

Per proteggere i parchi naturali e altri luoghi sensibili (come alcuni monumenti naturali), dal 30 gennaio 2023 sono attive limitazioni al volo dei droni (sotto i 25 kg) in 18 zone specifiche.

In quali aree protette esistono limitazioni a usare droni?

Per tutelare la natura e la fauna selvatica, sono state introdotte limitazioni all’uso di droni (sotto i 25 kg) in 18 zone protette dell’Alto Adige. Queste limitazioni sono state istituite da ENAC, con il provvedimento aggiornato del 4 aprile 2023.
Le zone soggette a restrizioni sono pubblicate sul portale D-Flight (è necessaria registrazione) e sono:

  • ENV–002A Biotopo Ahrau di Stegona | Biotop Stegener Ahrau
  • ENV–002B Biotopo Castelfeder | Biotop Castelfeder
  • ENV–002C Biotopo Lago di Caldaro | Biotop Kalterer See
  • ENV–002D Biotopo Lago di Favogna | Biotop Fennberger See
  • ENV–002E Biotopo Ontaneti della Rienza (Dobbiaco) | Biotop Rienzau (Toblach)
  • ENV–002F Biotopo Ontaneto di Sluderno | Biotop Schludernser Au
  • ENV–002G Biotopo Valsura | Biotop Falschauer
  • ENV–002H Monumento naturale Cittá dei Sassi | Naturdenkmal Stadt der Steine
  • ENV–002I Monumento naturale Gola di Bletterbach | Naturdenkmal Bletterbachschlucht
  • ENV–002J Monumento naturale Lago di Carezza | Naturdenkmal Karrersee
  • ENV–002K Parco naturale Fanes Sennes - Braies | Naturpark Fanes-Sennes-Prags
  • ENV–002L Parco naturale Gruppo di Tessa | Naturpark Texelgruppe
  • ENV–002M Parco naturale Monte Corno | Naturpark Trudner Horn
  • ENV–002N Parco naturale Puez Odle | Naturpark Puez-Geisler
  • ENV–002O Parco naturale Sciliar - Catinaccio | Naturpark Schlern-Rosengarten
  • ENV–002P Parco naturale Tre Cime | Naturpark Drei Zinnen
  • ENV–002Q Parco naturale Vedrette di Ries - Aurina | Naturpark Rieserferner Ahrn
  • ENV–002R Prati Armentara | Armentarawiesen

Dove trovo maggiori informazioni per approfondire la tematica?

Puoi consultare i seguenti documenti:

Oppure il portale D-flight (registrazione necessaria): D-Flight | Home.

 

Quali finalità di volo con drone non sono autorizzabili?

Le seguenti finalità rappresentano alcuni esempi di volo con drone non autorizzabile:

  • volo per filmati per matrimoni o per scopi amatoriali;
  • voli per filmati pubblicitari o promozionali (anche attività di PR, influenzer o per divulgazione su social media);
  • voli per produzioni fotografiche e cinetelevisive diverse da documentari naturalistici concertati con l’Ufficio Natura.

Riferimenti normativi

Le norme di riferimento sono

  • Regolamento UE 2019/947, art. 15, paragrafo 1a;
  • ENAC Prot. 09/12/2022 - 0153215-P;
  • ENAC Prot. 04/04/2023 – 0043198-P.

Puoi prendere visione dell’informativa privacy di riferimento al seguente link: Informativa privacy.