Descrizione
La regolarità del servizio di segreteria nei Comuni deve essere assicurata in caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario comunale. Pertanto:
- se il comune non è dotato di vicesegretario comunale, il Presidente della Provincia provvede alla reggenza o supplenza della sede segretarile mediante decreto;
- in caso di vacanza della sede segretarile si procede analogamente per il tempo necessario all’espletamento del concorso ed all’insediamento del nuovo segretario comunale.
L’incarico di reggenza o di supplenza può essere conferito a:
- segretario di un comune viciniore o segretario comunale collocato in disponibilità;
- coloro che sono stati inseriti nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di reggenza e di supplenza delle sedi segretarili.
L’onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune presso cui viene prestato il servizio. La relativa indennità viene regolamentata nel Contratto di comparto.
