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Codice servizio: 2174

Contributi per la gestione delle aree di prato nella zona delimitata della Muta di Malles

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Descrizione

Concessione di un aiuto per la gestione delle aree di prato nella zona delimitata della Muta di Malles (Malser Haide), che protegge l’uccello nidificante dei prati. L'area è divisa in 3 sottozone in base al livello del mare, in base al quale vengono stabilite le date di sfalcio più precoci possibili.


A chi è rivolto il servizio

Imprese agricole, che:

  • operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

  • sono iscritte come detentrici nella banca dati animali;

  • partecipano all'iniziativa SRA08 "prati permanenti" oppure SRA29 "produzione biologica" nell'ambito degli impegni in materia di ambiente, di clima e di altri impegni in materia di gestione del piano strategico nazionale della politica agricola comune PAC.

L'aiuto può essere cumulato con il premio “agro-ambientale e il “biopremio” del programma di sviluppo rurale previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

 


Requisiti

I requisiti riguardano valori soglia e altre condizioni alle quali ti devi attenere per ottenere la concessione.

  1. Valori soglia minimi:

  • la superficie minima per la concessione dell'aiuto è di 1/3 di ettaro;

  • le tue superfici devono essere registrate come prato (comprese le relative sottocategorie) nel Registro Provinciale delle Imprese Agricole secondo il Decreto del presidente della Provincia del 9 marzo 2007, n. 22;

  • l'aiuto non viene concesso se l’ammontare è inferiore a 200 euro.

  1. Inoltre, devi rispettare le seguenti condizioni:

  • non devi livellare o drenare la superficie interessata;

  • devi mantenere le strutture esistenti come accumuli di sassi, i muri a secco e le siepi; sono permesse solo le pratiche di manutenzione ordinaria;

  • devi rispettare la data di taglio secondo la sottozona, iniziando al più presto il:

  • 25 giugno nella zona bassa (1), che si estende fino a 1200 m;

  • 01 luglio nella zona centrale (2), da 1200 m fino a 1450 m;

  • 08 luglio nella zona superiore (3), che si estende al di sopra dei 1450 m.

 




Cosa segue

  • L’ufficio esamina la tua domanda e i tuoi requisiti;

  • l’inadempienza, anche parziale, dei requisiti sopra riportati comporta l’esclusione di tutte le tue particelle dall’aiuto.

  • nell’ambito dei controlli amministrativi si applica una tolleranza massima del 10% riferita alla superficie totale che richiedi;

  • nel calcolo del contributo verranno prese in considerazione le superfici (m²) che hai inserito nel “SIAF”;

  • se risulti idoneo, ti viene concesso un aiuto che ammonta a 600 euro per ettaro.


Tempi e scadenze

Devi presentare la domanda nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo.


Domande frequenti

Cosa si intende per aiuto “de-minimis”?

I suddetti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de-minimis” nel settore agricolo. Questo prevede che le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possano ricevere un aiuto “de-minimis” fino a un massimo di 25.000 euro nell'esercizio in corso e nei due precedenti.

Posso fare richiesta dell’aiuto se ho meno di un ettaro di prato?

Sì, puoi fare richiesta anche se hai meno di un ettaro, ma la superficie minima deve essere almeno 1/3 di ettaro. Inoltre, l’aiuto non ti viene concesso se l’importo totale è inferiore a 200 euro.

Quando posso tagliare il prato per avere diritto all’aiuto?

Dipende dalla zona in cui si trova il tuo prato:

  • dal 25 giugno se è nella zona bassa (fino a 1200 m);
  • dal 1° luglio se è nella zona centrale (da 1200 a 1450 m);
  • dall’8 luglio se è nella zona superiore (oltre i 1450 m).