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Codice servizio: 2131

Riconoscimento degli stabilimenti per la produzione, il deposito e il commercio di additivi, aromi ed enzimi alimentari (alimenti di origine non animale)

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Descrizione

Gli operatori del settore alimentare che intendono, ai fini della commercializzazione, produrre o depositare all’ingrosso additivi, aromi ed enzimi alimentari di origine non animale devono richiedere il riconoscimento del loro stabilimento.
ll riconoscimento degli stabilimenti per alimenti di origine animale (Regolamento (CE) 853/2004 e s.m.i.) è di competenza del Servizio Veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.


A chi è rivolto il servizio

Operatori del settore alimentare, area alimenti di origine non animale.


Requisiti

Lo stabilimento deve:

  • avere la sede in Provincia di Bolzano;
  • possedere infrastrutture e attrezzature conformi all’allegato II del Regolamento (CE) 852/2004;
  • soddisfare gli ulteriori requisiti della normativa alimentare, inclusa la predisposizione di un manuale di autocontrollo basato sul sistema HACCP. Particolare attenzione deve essere data alle sezioni relative ai piani di campionamento delle materie prime e/o prodotti finiti e alle procedure di ritiro o richiamo. Essere in possesso della documentazione che comprovi la destinazione d’uso dei locali, la prevenzione incendi e l’idoneità dell’acqua potabile. Limitatamente alla produzione, è necessario dimostrare anche la conformità dello smaltimento delle acque reflue;
  • limitatamente alla produzione, disporre di un laboratorio per il controllo analitico dei propri prodotti, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi accreditato.

Cosa serve

Per richiedere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, devi presentare la “Domanda di riconoscimento o aggiornamento degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e de” correttamente compilata e comprensiva dei seguenti allegati:

  • tabella A additivi alimentari;
  • pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali e la relativa destinazione d’uso, la localizzazione delle linee di produzione e dei principali impianti/attrezzature, degli accessi, dei percorsi delle materie prime lavorate e dei prodotti finiti;
  • relazione tecnico-descrittiva, datata e sottoscritta dal richiedente, delle attività che vengono svolte e delle caratteristiche strutturali, funzionali e procedurali dello stabilimento, comprendente l'indicazione delle attrezzature adibite alla produzione e delle tipologie produttive richieste (liquidi-solidi-semisolidi, pastiglie, compresse, polveri granulati, ecc.) e specifiche produzioni;
  • limitatamente alla produzione, la convenzione stipulata con il laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti (indicare il numero di accreditamento e presso quale Regione/Provincia autonoma è avvenuta la registrazione).

Devi acquistare due marche da bollo da 16 euro l’una.



Cosa segue

Se la domanda è riferita alla produzione al fine di commercializzare additivi, aromi ed enzimi alimentari:

  1. Primo sopralluogo: su incarico dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige effettua un primo sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature;
  2. riconoscimento condizionato: se il sopralluogo dà esito “favorevole” ottieni, tramite decreto firmato dall’Assessore provinciale competente, il riconoscimento condizionato per lo stabilimento.
  3. secondo sopralluogo: entro tre mesi dal rilascio del decreto di riconoscimento condizionato, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige effettua un secondo sopralluogo presso lo stabilimento, per la verifica degli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti.
  4. riconoscimento definitivo: se il sopralluogo dà esito “favorevole” ottieni, tramite decreto firmato dall’Assessore provinciale competente, il riconoscimento definitivo per lo stabilimento e i dati dello stabilimento sono inseriti nell’apposito elenco provinciale e nel sistema integrato per gli scambi, le importazioni e le strutture “S.INTE.S.I.S.” che attribuirà allo stabilimento un codice alfanumerico (esempio: CE IT AAE000 0).

Se la domanda è riferita al solo deposito e commercio all’ingrosso di additivi, aromi ed enzimi alimentari:

  1. sopralluogo: su incarico dell’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige effettua un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica dei requisiti relativi alle infrastrutture, alle attrezzature, nonché agli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti.
  2. riconoscimento definitivo: se il sopralluogo dà esito “favorevole” ottieni, tramite decreto firmato dall’Assessore provinciale competente, il riconoscimento definitivo per lo stabilimento e i dati dello stabilimento sono inseriti nell’apposito elenco provinciale e nel sistema integrato per gli scambi, le importazioni e le strutture “S.INTE.S.I.S.” che attribuirà allo stabilimento un codice alfanumerico (esempio: CE IT AAE000 0).

Devono essere tempestivamente comunicate all’Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica inviando il modulo di domanda compilato nella sezione cui la modifica si riferisce:

  • la modifica del riconoscimento già rilasciato,
  • le modifiche strutturali, impiantistiche, del ciclo tecnologico o comunque delle condizioni di esercizio delle attività già riconosciute,
  • la variazione dei dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, ecc.), oppure
  • la cessazione definitiva dell’attività.

 


Tempi e scadenze

Puoi presentare domanda in qualsiasi momento.
Se la domanda di riconoscimento è riferita alla produzione la durata del procedimento amministrativo di rilascio del riconoscimento condizionato non può superare sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il riconoscimento definitivo sarà concesso solo ad esito positivo di un nuovo controllo ufficiale sullo stabilimento, effettuato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato. Secondo l'Articolo 148, paragrafo 4, Regolamento (UE) n. 2017/625.
Se la domanda di riconoscimento è riferita al solo deposito e commercio all’ingrosso sarà concesso il solo riconoscimento definitivo, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, ad esito positivo di un controllo ufficiale sullo stabilimento, effettuato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.


Domande frequenti

Quando posso avviare la produzione?

La produzione può essere avviata subito dopo il rilascio del riconoscimento condizionato.

Il riconoscimento è riferito all’impresa o allo stabilimento?

Il riconoscimento è riferito allo stabilimento.

Se commercio additivi, aromi o enzimi conto terzi, lo stabilimento deve essere riconosciuto?

Il riconoscimento non è richiesto per:

  • la produzione di intermedi di lavorazione;
  • l’impiego di additivi, aromi ed enzimi come ingredienti nella preparazione di altri prodotti;
  • la vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati;
  • l’attività di intermediazione commerciale all'ingrosso di additivi, aromi ed enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (esempio: commercio online).

Il riconoscimento è obbligatorio per:

  • gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotto finito;
  • gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito;
  • le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato da norme dell’Unione Europea, che puoi consultare al seguente link: eur-lex.europa.eu, da norme nazionali, che puoi consultare qui: normattiva.it, nonché da norme della Provincia autonoma di Bolzano, che puoi consultare qui: Lexbrowser.

Norme di riferimento

  • regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
  • regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;
  • regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari;
  • regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari;
  • regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti;
  • regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
  • decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 59 CSR del 29 aprile 2010 relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari».

Puoi prendere visione dell’informativa privacy di riferimento al seguente link: informativa privacy.