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Codice servizio: 2075

Sussidi per spese di revisione a favore di enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza

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Descrizione

Sussidi per le spese delle revisioni ordinarie disposte dall’Ufficio provinciale competente.

A chi è rivolto il servizio

Enti cooperativi iscritti nel Registro provinciale degli enti cooperativi, ma non aderenti ad un’associazione di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuta ai sensi della normativa regionale.


Requisiti

Förderfähige Ausgaben

Effektiv bestrittene Revisionskosten (bezahlte Rechnung des Revisors/der Revisorin)

Das Beihilfegesuch ist beim Amt für Genossenschaftswesen innerhalb von sechs Monaten ab Erhalt des Revisionsberichtes und der von diesem Amt übermittelten Aufforderung zur Begleichung der Revisionskosten, einzureichen.

Cosa serve

Per la domanda:
  • modulo di domanda
  • nota spese ovvero della fattura del revisore, completa di quietanza di pagamento e l'attestazione dell’avvenuto pagamento della ritenuta d’acconto (mod. F24).
marca da bollo da 16 euro, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

Come fare domanda

La domanda insieme agli allegati deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica (vedi “cosa serve”), convertita in PDF, sottoscritta con firma digitale e inviata con un'unica comunicazione all'indirizzo PEC gen.coop@pec.prov.bz.it

Cosa segue

L’Ufficio competente riceve la domanda e verifica i requisiti.

Al ricevimento della domanda, l’ente cooperativo riceve via PEC la comunicazione di avvio del procedimento di concessione del contributo.

Se la domanda viene accolta, il sussidio verrà concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile. Il sussidio viene liquidato automaticamente, senza la necessità di ulteriori richieste da parte del beneficiario.

Tempi e scadenze

  • La domanda di contributo deve essere inoltrata entro sei mesi dal ricevimento della relazione di revisione spedita all’ufficio competente.
  • Entro 120 giorni, fatte salve le sospensioni previste dall’art. 4 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo), il procedimento viene concluso e l’ente cooperativo riceve la relativa comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Domande frequenti

Le fatture sono state emesse prima della presentazione della domanda. Sono ammissibili?
 

Sì, la fattura può essere emesse prima della presentazione della domanda.

 

Entro quando viene erogato il contributo?



Di norma entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione.

 

Come posso pagare la marca da bollo da 16 euro?



1. Marca da bollo fisica:
Si acquista una marca da bollo del valore di 16 euro. Il codice univoco telematico viene applicato sulla prima pagina del modulo di domanda. La marca può essere utilizzata esclusivamente per questo documento e deve essere conservata per 3 anni, ai sensi dell’art. 37 del DPR 642/1972.
2. Marca da bollo virtuale:
Se si è in possesso di un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, è possibile assolvere l’imposta di bollo in modalità elettronica. Il pagamento avviene tramite il sistema online dell’Agenzia e viene annotato nella domanda.
3. Esenzione:
Se l’ente cooperativo è iscritto al RUNTS ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il pagamento non è dovuto.