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Codice servizio: 1982

Reclami avverso la violazione delle norme riguardanti l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione in Alto Adige

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Descrizione

Questo servizio ti informa sulla possibilità di presentare reclamo in caso di violazione del diritto all’uso della lingua italiana o tedesca nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in Alto Adige.

Nella corrispondenza scritta e nelle comunicazioni orali con la cittadinanza, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, degli enti pubblici con sede in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse devono garantire l’uso della lingua tedesca ed italiana. Questa norma si applica anche ai servizi online.

Ciò vale ad esempio per:

  • lo Stato;
  • la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
  • la Provincia autonoma di Bolzano;
  • i Comuni;
  • le Comunità comprensoriali ed enti pubblici analoghi;
  • il Tribunale;
  • il Commissariato del Governo;
  • l’Agenzia delle Entrate;
  • gli Uffici delle Dogane;
  • la Banca d’Italia;
  • l’Archivio di Stato;
  • la Radio-televisione azienda speciale (RAS);
  • la Camera di commercio;
  • l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
  • l’Automobile Club d’Italia (ACI).

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:

  1. nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e agli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Riguarda inoltre i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
  2. nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
  3. nei rapporti con la corte d’appello, la corte di assise d’appello, la sezione della corte d’appello per i minorenni. Coinvolge la Procura generale presso la corte d’appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l‘ufficio di sorveglianza il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. Include ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
  4. nell’attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nei punti 1, 2 e 3;
  5. nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare. Vale per quelli aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
  6. negli atti pubblici, notarili ed equiparati.

Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace a queste disposizioni. Ciò avviene in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l‘attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un‘azione penale o comunque provochino una sanzione.

 


A chi è rivolto il servizio

Possono presentare il reclamo tutti i cittadini e le cittadine, sia persone fisiche che giuridiche.


Requisiti


Cosa serve



Cosa segue

  1. L’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici riceve il tuo reclamo;
  2. ricevi una conferma dell’avvenuta ricezione;
  3. viene effettuata una valutazione giuridica del reclamo. In caso di necessità ti saranno chieste eventuali integrazioni per comprendere meglio il contenuto del reclamo;
  4. l’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici interviene presso la struttura interessata dal reclamo, chiedendo ad essa di adottare le soluzioni necessarie a risolvere il problema descritto;
  5. alla fine dell’intervento, l’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici provvede a comunicarti l’esito del reclamo, indicando la risposta fornita dalla struttura interessata dal reclamo.

 

Eccezione di nullità
Le persone interessate da comunicazioni o atti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici o dai concessionari di servizi che devono sottostare alle disposizioni in materia di bilinguismo possono sollevare eccezione di nullità nei confronti di tali atti o comunicazioni, nel caso in cui essi siano formulati in contrasto con le norme sull’uso della lingua. Ciò significa che se una persona ha ricevuto una comunicazione o un atto amministrativo che non siano redatti nella sua madrelingua, può richiedere l’annullamento di tale comunicazione o atto. 

L’eccezione di nullità può essere sollevata per iscritto, ma anche oralmente, nel termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui la persona interessata ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. È possibile scegliere se presentare l’eccezione:
 

  • dinanzi all’organo, ufficio o concessionario che ha emesso l’atto o il provvedimento;
  • direttamente all’ufficiale notificante, la quale o il quale ne fa menzione nella relazione di notifica;
  • davanti alla sindaca o al sindaco del comune di residenza. Questa scelta è ammissibile soltanto quando l’atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari con sede in un altro comune. In tal caso il comune trasmette immediatamente la dichiarazione scritta della persona interessata o il verbale che contiene la richiesta all’organo o concessionario competente.

L’eccezione di nullità sospende gli effetti dell’atto.

In alcuni casi può essere richiesto di allegare all’eccezione di nullità l’attestato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico. Tali casi sono definiti nello specifico dall’art. 9 del D.P.R. 574/1988. In caso di mancata presentazione dell’attestato, l’eccezione di nullità va rigettata e l’atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto. Qualora l’eccezione di nullità sollevata sia completa, l’autorità interessata può procedere come segue:
 
  • accogliere l’eccezione e provvedere a sua cura e spese, entro il termine di 10 giorni, alla rinnovazione dell’atto nella lingua richiesta oppure
  • rigettare l’eccezione entro 10 giorni e da quel momento l’atto riprende a produrre i suoi effetti oppure
  • lasciar decorrere il termine di 10 giorni e determinare l’inefficacia dell’atto.


In caso di rigetto dell’eccezione, la persona interessata può ricorrere entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione alla Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TAR), al fine di fare pronunciare la nullità dell’atto. Il ricorso può essere proposto dalla persona interessata o, nei casi descritti dall’art. 92 dello statuto d’autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), da consiglieri regionali, provinciali o comunali. L’eccezione di nullità può essere proposta anche verbalmente davanti alla sezione del TAR che provvede a redigere il processo verbale.

La persona interessata può stare in giudizio anche personalmente (cioè senza l’assistenza di un difensore). Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. La sezione del TAR decide con sentenza entro 60 giorni dalla presentazione dal ricorso. Se la sezione del TAR pronuncia la nullità dell’atto impugnato, la struttura interessata dall’atto deve provvedere alla rinnovazione dell’atto annullato entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione. La parte soccombente è tenuta alle spese del procedimento. Le informazioni dettagliate sulle possibilità di ricorso sono contenute nell’art. 10 del D.P.R. 574/1988.


Tempi e scadenze


Domande frequenti

Quali diritti ho come cittadina o cittadino in Alto Adige riguardo all’uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i concessionari di servizi pubblici?

Nella corrispondenza scritta e nelle comunicazioni orali con la cittadinanza, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, degli enti pubblici con sede in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse devono garantire l’uso della lingua tedesca ed italiana. Questa norma si applica anche ai servizi online.

Ciò vale ad esempio per:

  • lo Stato;
  • la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
  • la Provincia autonoma di Bolzano;
  • i Comuni;
  • le Comunità comprensoriali ed enti pubblici analoghi;
  • il Tribunale;
  • il Commissariato del Governo;
  • l’Agenzia delle Entrate;
  • gli Uffici delle Dogane;
  • la Banca d’Italia;
  • l’Archivio di Stato;
  • la Radio-televisione azienda speciale (RAS);
  • la Camera di commercio;
  • l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
  • l’Automobile Club d’Italia (ACI).
Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace a queste disposizioni. Ciò avviene in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l‘attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un‘azione penale o comunque provochino una sanzione.

Quali atti amministrativi devono essere redatti in forma bilingue?

L’uso congiunto delle lingue italiana e tedesca è obbligatorio nei seguenti casi:

  1. per atti rivolti alla generalità delle persone, cioè quelli diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari, come leggi e regolamenti;
  2. per atti individuali destinati ad uso pubblico, come quelli da esporre al pubblico o da affiggere. Rientrano anche carte di identità, documenti equipollenti, abilitazioni, concessioni e autorizzazioni soggette a esibizione pubblica. Questo vale se l’atto è richiesto da organi pubblici e non viola impegni internazionali dello Stato;
  3. per atti destinati a più uffici, cioè diretti a più enti in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
    Negli atti scritti i due testi devono essere affiancati e avere la stessa evidenza grafica e tipografica. Tutti i servizi online delle strutture indicate al punto 1 devono essere disponibili in tedesco e in italiano.

A chi posso rivolgermi in caso di violazione dei miei diritti riguardo all’uso delle lingue?

Se ritieni di aver subito una violazione dei tuoi diritti riguardo all’uso delle lingue, puoi rivolgerti all’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici dell’Amministrazione provinciale. Scrivi alla seguente e-mail: lingueufficiali.diritticivici@provincia.bz.it oppure al Commissariato del Governo (commgov.bolzano@interno.it). Le segnalazioni e le richieste vengono trattate in forma anonima. Per chiarire i singoli casi, l’Ufficio lingue ufficiali e diritti civici può chiederti eventuali integrazioni ed in seguito interviene presso la struttura interessata dal reclamo.