Descrizione
In caso di violazione delle norme riguardanti l’uso delle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco e ladino) puoi presentare un reclamo all’Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili dell’amministrazione provinciale.
Informazioni generali
Tutti gli uffici, le autorità e gli enti della pubblica amministrazione con sede in Alto Adige o che hanno competenza regionale sono tenuti a garantire l’uso paritario dell’italiano e del tedesco. Questo obbligo vale per tutte le istituzioni statali, regionali, provinciali e locali, comprese le Comunità comprensoriali e i Comuni, nonché per istituzioni specifiche quali:
• il Commissariato del Governo
• l’Agenzia delle Entrate
• l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
• la Banca d’Italia
• l’Archivio di Stato
• la RAS, Radiotelevisione Azienda Speciale
• la Camera di Commercio
• l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
• l’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
• l’ACI, Automobile Club d’Italia
Le norme in materia di bilinguismo si applicano anche ai servizi digitali della pubblica amministrazione, che devono quindi essere messi a disposizione di cittadine e cittadini sia in italiano sia in tedesco.
Le cittadine e i cittadini di lingua ladina hanno il diritto di usare la loro lingua sia oralmente sia per iscritto nelle comunicazioni con uffici, enti o istituzioni scolastiche che hanno sede nelle valli ladine, cioè in val Badia e in val Gardena. Lo stesso diritto spetta alle ladine e ai ladini nei contatti con gli uffici dell’amministrazione provinciale che si occupano esclusivamente o prevalentemente di questioni che interessano la popolazione ladina, anche se hanno sede al di fuori delle località ladine. Questi uffici sono tenuti a rispondere oralmente in ladino. Le risposte scritte sono redatte in lingua italiana e in lingua tedesca, seguite dal testo in ladino. Questo procedimento vale anche per l’emissione di atti pubblici. Nelle comunicazioni con le altre pubbliche amministrazioni dell’Alto Adige, le cittadine e i cittadini di lingua ladina possono scegliere se usare l’italiano o il tedesco.
Le norme in materia di bilinguismo si applicano anche ai concessionari di servizi di pubblico interesse, ossia coloro che forniscono servizi per conto di enti pubblici in Alto Adige. Alcuni esempi di concessionari di servizi di pubblico interesse sono:
• Poste Italiane
• le aziende che forniscono servizi energetici, acqua potabile, gas o che gestiscono la raccolta di rifiuti (come Alperia, SEAB, EcoCenter)
• i gestori di impianti di risalita
• i gestori di strade e parcheggi
• i servizi di trasporto pubblico (come STA, SASA, SAD e Trenitalia)
• le farmacie comunali
I concessionari di servizi di pubblico interesse che operano esclusivamente nelle località ladine sono tenuti a rispondere oralmente in ladino alle persone che utilizzano questa lingua. Le comunicazioni scritte devono essere redatte in italiano e tedesco, seguite da una traduzione in ladino.
Le norme sull’uso delle tre lingue ufficiali si applicano inoltre in ambito sanitario e nei rapporti con la giustizia.
In Alto Adige, nei rapporti con la cittadinanza anche le forze armate e le forze di polizia sono tenute a rispettare le norme in materia di bilinguismo. Questo obbligo vale per il personale e gli organi di Polizia di Stato, forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza operanti in provincia di Bolzano o in provincia di Trento, ma con competenza anche nella provincia di Bolzano. L’obbligo del bilinguismo si applica in particolare alle attività generali di polizia, come i controlli stradali, nonché a tutte le attività che possono portare all’avvio di un’azione penale o a una sanzione di altro genere.
Nei rapporti con tali autorità, le cittadine e i cittadini di lingua ladina possono scegliere liberamente se usare il tedesco o l’italiano.
Eccezione di nullità
Le persone interessate da atti o provvedimenti amministrativi emessi da organi, uffici o concessionari di servizi tenuti a rispettare le disposizioni in materia di bilinguismo possono sollevare eccezione di nullità contro le comunicazioni e gli atti formulati in contrasto con le norme sull’uso della lingua. Questo significa che se una persona è destinataria di un atto o provvedimento amministrativo che non è scritto nella sua lingua (italiano o tedesco) può richiederne l’annullamento.
L’eccezione di nullità può essere presentata per iscritto, ma anche oralmente, entro massimo 10 giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza dell’atto o della comunicazione, o da quella in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione. È possibile scegliere se presentare l’eccezione:
all’organo, ufficio o concessionario che ha emesso l’atto o il provvedimento;
- direttamente all’ufficiale notificante, che lo menziona nella relazione di notifica;
- alla sindaca o al sindaco del comune di residenza (questa scelta è ammissibile soltanto quando l’atto o il provvedimento sono stati emessi da organi, uffici o concessionari con sede in un altro comune). In questo caso sarà il comune di residenza che trasmetterà l’eccezione di nullità all’organo o concessionario competente.
L’eccezione di nullità sospende gli effetti dell’atto
L’organo, l’ufficio o il concessionario a cui si presenta l’eccezione di nullità può richiedere di allegare il certificato di appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico (vedi articolo 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574). Se il certificato non viene presentato, l’eccezione di nullità viene rigettata, ossia respinta, e l’atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto. Se l’eccezione di nullità è completa, l’organo, l’ufficio o il concessionario interessato può:
accogliere l’eccezione e provvedere a propria cura e spese, entro 10 giorni, a rinnovare l’atto nella lingua richiesta oppure
- rigettare l’eccezione entro 10 giorni, e l’atto riprende a produrre i suoi effetti a partire dalla data di rigetto, oppure
- lasciar trascorrere i 10 giorni senza fare nulla, causando così l’inefficacia dell’atto.
In caso di rigetto dell’eccezione, la persona interessata può, entro 10 giorni dalla comunicazione del rigetto, presentare ricorso alla Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA), chiedendo che l’atto sia dichiarato nullo. Il ricorso può essere presentato dalla persona interessata o, nei casi descritti dall’articolo 92 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), da consiglieri o consigliere regionali, provinciali o comunali. L’eccezione di nullità può essere presentata al TRGA in qualsiasi forma, quindi anche oralmente.
Davanti al TRGA la persona interessata può presentarsi anche senza l’assistenza di un avvocato. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. Il tribunale decide con sentenza entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Se viene pronunciata la nullità dell’atto impugnato, la struttura che ha emesso l’atto deve far rinnovare l’atto annullato entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione. La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento.
Anche in relazione all’uso del ladino è possibile presentare un’eccezione di nullità se si ritiene che un atto amministrativo o una comunicazione violi le disposizioni sull’uso delle tre lingue ufficiali.
