Descrizione
Questo servizio ti informa sulla possibilità di presentare reclamo in caso di violazione del diritto all’uso della lingua italiana o tedesca nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in Alto Adige.
Nella corrispondenza scritta e nelle comunicazioni orali con la cittadinanza, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, degli enti pubblici con sede in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché i concessionari di servizi di pubblico interesse devono garantire l’uso della lingua tedesca ed italiana. Questa norma si applica anche ai servizi online.
Ciò vale ad esempio per:
- lo Stato;
- la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- la Provincia autonoma di Bolzano;
- i Comuni;
- le Comunità comprensoriali ed enti pubblici analoghi;
- il Tribunale;
- il Commissariato del Governo;
- l’Agenzia delle Entrate;
- gli Uffici delle Dogane;
- la Banca d’Italia;
- l’Archivio di Stato;
- la Radio-televisione azienda speciale (RAS);
- la Camera di commercio;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l’Automobile Club d’Italia (ACI).
Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:
- nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e agli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Riguarda inoltre i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
- nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
- nei rapporti con la corte d’appello, la corte di assise d’appello, la sezione della corte d’appello per i minorenni. Coinvolge la Procura generale presso la corte d’appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l‘ufficio di sorveglianza il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. Include ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
- nell’attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nei punti 1, 2 e 3;
- nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare. Vale per quelli aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
- negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace a queste disposizioni. Ciò avviene in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l‘attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un‘azione penale o comunque provochino una sanzione.
