Sono ammessi a beneficiare dei contributi per l’integrazione del fondo rischi le cooperative di garanzia fidi. Devono possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma (a) della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, come di seguito specificati:
- il patrimonio netto sommato al fondo rischi dovrà essere pari o superiore a 1,5 milioni di euro;
- il rapporto tra la somma di patrimonio e fondi rischi (diminuita delle esposizioni in sofferenza) e il totale delle garanzie in essere (escluse le esposizioni in sofferenza) dovrà essere pari o superiore al 10%;
- adottino un processo di valutazione e gestione del rischio di garanzia in linea con le migliori pratiche adottate dalle cooperative di garanzia nazionali.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere verificati sulla situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio precedente.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 non valgono per i soggetti di cui all’articolo 4 comma 4 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4.