Descrizione
Procedura che deve essere seguita da chi intende aprire un esercizio commerciale per vendere farmaci. Trovi tutte le informazioni sulla procedura nonché la relativa modulistica nell’apposito sito del Ministero.

Procedura che deve essere seguita da chi intende aprire un esercizio commerciale per vendere farmaci. Trovi tutte le informazioni sulla procedura nonché la relativa modulistica nell’apposito sito del Ministero.
Chi intende aprire un esercizio commerciale per vendere farmaci.
Il farmacista o la farmacista responsabile deve possedere l’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea. L’attestato deve essere conseguito ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Sono valide anche le certificazioni dichiarate equipollenti;
in caso di assenza breve del farmacista o della farmacista responsabile deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali. Se l’assenza del farmacista o della farmacista responsabile dura oltre 7 giorni, il farmacista sostituto deve possedere un certificato di conoscenza linguistica. Il certificato deve essere uno di quelli indicati sopra;
gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci devono rendere disponibile all’acquirente la versione in lingua tedesca del foglietto illustrativo.
La consegna deve avvenire al momento della vendita e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 13 aprile 2007;
il titolare o la titolare dell’esercizio deve comunicare all’Ufficio governo sanitario e all’Ordine dei farmacisti di Bolzano le generalità dei farmacisti operanti (23.2 PARAFARMACIE).
La comunicazione va fatta all’entrata in servizio e deve includere il nominativo del farmacista o della farmacista responsabile del reparto.
Devono essere comunicate tempestivamente anche le eventuali sostituzioni in caso di assenza del farmacista responsabile oltre i 7 giorni (23.2 sostituto).
Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio.
Informazioni sui documenti richiesti e sulla relativa modulistica si trovano sull’apposito sito del Ministero.
Il servizio è gratuito.
Trovi tutte le informazioni sulla procedura che deve essere seguita sull’apposito sito del Ministero della Salute.
Poiché l’Ufficio Governo sanitario - Ripartizione Salute esercita la vigilanza sugli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci, tutti i moduli compilati devono essere inviati per conoscenza anche a tale Ufficio.
Trovi tutte le informazioni sull’apposito sito del Ministero della Salute.
Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Decreto ministeriale 13 aprile 2007;
Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16.
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano.
Telefono: +39 0471 41 80 50 / +39 0471 41 80 51
Email: governosanitario@provincia.bz.it
PEC: gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it
Sito web: salute.provincia.bz.it