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Codice servizio: 1956

Comunicazione di sostituzione temporanea nella conduzione della farmacia

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Descrizione

Comunicazione di sostituzione temporanea nella conduzione professionale della farmacia con un altro o un’altra farmacista.

Il farmacista o la farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare o la titolare o il direttore o la direttrice di una farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia.


A chi è rivolto il servizio

Il titolare o la titolare o il direttore o la direttrice della farmacia che chiede di essere sostituito o sostituita temporaneamente.


Requisiti

I motivi della sostituzione possono essere:

  • Infermità;
  • gravi motivi di famiglia;
  • gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
  • a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
  • servizio militare;
  • chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali a livello nazionale;
  • ferie;
  • partecipazione a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).

Cosa serve

Un comunicato nel seguente formato: domanda di autorizzazione per la sostituzione temporanea del/della farmacista responsabile. La domanda va indirizzata al direttore o alla direttrice della Ripartizione Salute.
Il comunicato deve contenere le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome del farmacista sostituto o della farmacista sostituta;
  • data e luogo di nascita del sostituto o della sostituta;
  • iscrizione all’albo professionale (in caso di iscrizione non in provincia di Bolzano, allegare copia del certificato d’iscrizione);
  • periodo della sostituzione;
  • dichiarazione del motivo per la sostituzione;
  • possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciale riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. In alternativa, sono valide le certificazioni dichiarate equipollenti;
  • data e firma del titolare o della titolare o del direttore o della direttrice della farmacia.


Cosa segue

Una volta ricevuto il modulo compilato, l’Ufficio ti rilascerà una lettera di autorizzazione tramite PEC.


Tempi e scadenze

  • La sostituzione deve essere comunicata all’Ufficio Governo sanitario entro il settimo giorno della stessa;
  • la durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio;
  • due periodi di sostituzione per infermità non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese;
  • la durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno;
  • la durata della sostituzione per ferie non può superare un periodo di trenta giorni in un anno.

Domande frequenti

Quali sono le farmacie di turno?

Di seguito la listea delle farmacie di turno.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

 Norme di riferimento

  • Legge del 2 aprile 1968, n. 475;

  • Decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1971, n. 1275;

  • Legge provinciale del 11 ottobre 2012, n. 16.

 

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