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Codice servizio: 1951

Autorizzazione e gestione di farmacie in forma societaria

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Descrizione

Autorizzazione rilasciata con provvedimento definitivo dalla Ripartizione Salute (autorità competente) che consente alla società di esercitare una farmacia.

La Ripartizione Salute riconosce, sempre con proprio decreto, ogni modifica relativa alla ragione sociale e alla compagine sociale delle società titolari di farmacia nonché alla direzione della farmacia gestita da tale società.

Infatti, come previsto dalla disciplina di settore, la titolarità dell’esercizio della farmacia privata può essere concessa non solo a persone fisiche. Può essere concessa anche a società di persone, a società di capitale e a cooperative a responsabilità limitata.


A chi è rivolto il servizio

Società di persone, società di capitale ed a società cooperative a responsabilità limitata.


Requisiti

  • La società deve avere come oggetto esclusivo la gestione di una o più farmacie. Tale oggetto esclusivo riguarda fino ad un massimo di quattro farmacie;
  • tutte le farmacie sono ubicate sul territorio provinciale in cui la società ha sede legale;
  • il direttore o La direttrice della farmacia gestita in forma societaria deve possedere l’attestato di conoscenza delle lingue tedesco e italiano riferito al diploma di laurea o certificazioni dichiarate equipollenti. Se si tratta di farmacia sita in località ladina, per il direttore o la direttrice è previsto come requisito l’attestato di trilinguismo;
  • sostituzione della direzione: in caso di assenza breve del direttore o della direttrice deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali. Nel caso di assenza del direttore o della direttrice oltre i 7 giorni il sostituto o la sostituta, deve essere in possesso di uno dei certificati sulla conoscenza delle lingue provinciali sopra citati. La comunicazione della sostituzione deve avvenire entro il settimo giorno della sostituzione stessa: consulta il servizio dedicato;

se resta un solo socio, questi ha sei mesi di tempo per associare nuovi soci, rispettando le condizioni di legge. Costituisce condizione di incompatibilità con la partecipazione alla società che gestisce una farmacia (Incompatibilità):

  • qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
  • la posizione di titolare, gestore, direttore o direttrice o collaboratore o collaboratrice riguarda una farmacia diversa da quella della società di cui il farmacista è socio;
  • qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.



Cosa segue

L’ufficio governo sanitario rilascia il decreto di autorizzazione.


Tempi e scadenze

Ogni modifica della titolarità o riguardante la società o la direzione della farmacia gestita dalla società deve essere comunicata tempestivamente all’Ufficio Governo sanitario, ripartizione Salute.

Lo statuto della società ed ogni successiva variazione devono essere comunicati entro 60 giorni dalla data dell’autorizzazione tramite decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Salute:

  • Al competente Ufficio provinciale;
  • alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
  • all’Ordine provinciale dei farmacisti.

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Norme di riferimento

  • Legge 8 novembre 1991, n. 362.

  • Legge 2 aprile 1968, n. 475.
  • Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16.

 

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