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In cosa consiste l’armonizzazione dei bilanci?
Il processo di riforma della contabilità pubblica chiamato “armonizzazione dei bilanci” ha creato un sistema contabile omogeneo per tutte le amministrazioni pubbliche europee. Esso ha introdotto regole che permettono di avere una visione precisa sui crediti e debiti di ciascun esercizio finanziario.
Le amministrazioni devono ora impegnare su un determinato esercizio, ad es. sul bilancio 2025, solo le attività che verranno effettuate nell’anno 2025. Le fatture possono essere emesse anche nel corso dell’anno successivo. È importante che contengano nella descrizione il riferimento all’anno dell’impegno del contributo.
È sempre necessario il cronoprogramma nel caso di domanda pluriennale? E nel caso di una riprogrammazione dell’investimento?
Si, il cronoprogramma è sempre necessario perché rappresenta lo strumento sulla base del quale l’amministrazione dovrà impegnare contabilmente il contributo.
Nel caso di riprogrammazione della spesa è innanzitutto necessaria una comunicazione tempestiva all’ufficio con l’indicazione dettagliata delle variazioni e relative motivazioni.
È possibile autorizzare lo spostamento degli acquisti all’anno successivo. Solo in caso di acquisti pluriennali legati a nuove costruzioni o ampliamenti, se lo slittamento dei lavori non è riconducibile al beneficiario del contributo.
Nel caso invece non venissero effettuati gli acquisti annuali previsti, l’importo corrispondente impegnato sarà mandato in economia. Rappresenta un’eccezione il ritardo di una consegna e relativa fattura di un ordine effettuato nell’anno della concessione del contributo; in questo caso può essere concesso lo spostamento degli acquisti, sempre che il ritardo non sia riconducibile al beneficiario del contributo.
Per quale motivo un contributo non può coprire tutti i costi di un investimento e che cos’è la spesa ammessa?
Il contributo è un sostegno della pubblica amministrazione ad un ente per un’attività o investimento e pertanto non prevede una copertura totale delle spese.
Per questo motivo il contributo non può superare una percentuale, che nel caso della LP 37/92, è pari al 70%, dei costi ammessi. La differenza deve essere coperta dall’ente beneficiario con risorse proprie e/o altri finanziamenti.
La spesa ammessa è la spesa che l’ufficio individua, sulla base del preventivo presentato dal richiedente e l’applicazione dei “Criteri di concessione dei contributi”, sulla quale verrà calcolata la percentuale di finanziamento.
Cosa succede se non completo gli acquisti del programma d’investimento ammesso a contributo?
Il contributo viene liquidato interamente solo se vengono realizzati tutti gli acquisti e le spese ammesse a contributo. In caso contrario il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
Esempio: su una spesa ammessa di € 1.000,00 è stato concesso un contributo di € 700,00; sono stati spesi solo € 900;00 il contributo viene ricalcolato sulla base della seguente proporzione:
1.000,00 : 700,00 = 900,00 : X
X = € 630,00 il contributo rideterminato che potrà essere liquidato al beneficiario.