Descrizione
Le agenzie di educazione permanente, che secondo la legge provinciale n. 41/1983 e la legge provinciale n. 18/1988 sono sostenute dalla Provincia, possono richiedere contributi per investimenti.

Le agenzie di educazione permanente, che secondo la legge provinciale n. 41/1983 e la legge provinciale n. 18/1988 sono sostenute dalla Provincia, possono richiedere contributi per investimenti.
Le domande possono essere presentate dalle agenzie di educazione permanente e dalle agenzie educative che soddisfano i requisiti della legge provinciale n. 41/1983. Si tratta di agenzie che:
Per le agenzie di educazione permanente, inoltre:
Possono presentare domanda le agenzie che hanno realizzato almeno 200 ore di educazione permanente (45 minuti) nell'anno precedente. Le agenzie di educazione permanente e le agenzie educative possono indicare nel modulo di domanda le ore di educazione permanente raggiunte nell'anno precedente. Le nuove agenzie richiedenti devono pianificare di realizzare almeno 200 ore di educazione permanente nell'anno solare della domanda. Se non raggiungono questo obiettivo, la domanda viene revocata.
ATTENZIONE: La domanda deve essere presentata prima che vengano sostenute le spese.
Sono necessari i seguenti documenti:
L'Ufficio educazione permanente e lingue esamina la domanda e invia all'indirizzo indicato nella domanda l'approvazione o il rifiuto con la motivazione.
Se la domanda viene approvata, dopo il completamento degli interventi può essere presentata all’Ufficio la domanda di liquidazione del contributo. A tal fine deve essere presentata una rendicontazione.
Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre.
Le rendicontazioni devono essere presentate all'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda. Se ciò non è possibile, deve essere inviata all'ufficio una comunicazione con la richiesta di proroga per la rendicontazione.
Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.
Legge provinciale n. 41 del 7 novembre 1983 (Educazione permanente).
Legge provinciale n. 5 del 13 marzo 1987 (Lingue straniere).
Palazzo 7, Via Andreas-Hofer 18, 39100, Bolzano
Telefono: +39 0471 41 33 90 / +39 0471 41 33 91
Email: amt.weiterbildung@provincia.bz.it
PEC: weiterbildung@pec.prov.bz.it
Sito web: cultura-tedesca.provincia.bz.it
Marion Egger, telefono: +39 0471 41 29 57, email: marion.egger@provinz.bz.it
Barbara Trebo, telefono: +39 0471 41 33 98, email: barbara.trebo@provinz.bz.it
Helene Oberleiter, telefono: +39 0471 41 33 93, email: helene.oberleiter@provinz.bz.it
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.