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Codice servizio: 1837

Informazioni sull'Ordinamento del commercio al dettaglio

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Descrizione

Questo servizio è relativo alla regolamentazione e avvio di alcune attività di vendita al dettaglio nella provincia di Bolzano.

Le attività di vendita al dettaglio sono soggette a regimi abilitativi diversi:

  1. segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA); oppure
  2. autorizzazione, a seconda della dimensione della struttura e della zona urbanistica (es. residenziale, produttiva, etc.) in cui sono insediate.

Il regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente di iniziare l’attività con l’inoltro della stessa.

Il regime abilitativo dell’autorizzazione consente invece l’avvio dell’attività solo al termine del procedimento autorizzatorio e al rilascio della stessa.

Le attività di vendita al dettaglio comprendono gli esercizi commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita.

Commercio in sede fissa

In base alla loro dimensione, gli esercizi commerciali in sede fissa si distinguono principalmente in quattro categorie.

  • esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  • medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
    • 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
    • 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti.
  • grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella delle medie strutture, e cioè:
    • più di 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
    • più di 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti.
  • centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica. Essi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

Forme speciali di vendita al dettaglio

Le forme speciali di vendita si distinguono in:

Vendita di stampa quotidiana e periodica:

L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Quest’ultima è da inoltrare al Comune competente per territorio.

Orari di apertura e chiusura delle strutture di vendita al dettaglio

Conformemente al DL n. 201/2011, a partire dal 2013 anche nel territorio provinciale vige il principio della piena libertà di determinare l'orario di apertura/chiusura degli esercizi commerciali. Non sussiste più l’obbligo di chiusura domenicale, festivo, di riposo infrasettimanale, etc. Limitazioni possono essere disposte dal Sindaco esclusivamente via ordinanza contingibile e urgente.

Vendite straordinarie:
In questa categoria rientrano:

Durante le vendite straordinarie, l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Pubblicità dei prezzi:

Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalità idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico. Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria, le confezioni di alta moda, questo obbligo è da ritenersi rispettato anche attraverso l’apposizione sul singolo prodotto di un cartellino leggibile dall’interno del negozio.

L’indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo è vietata, salvo nel caso di vendite straordinarie e vendite sottocosto.


A chi è rivolto il servizio

Imprese individuali e società regolarmente costituite.


Requisiti

I requisiti che deve soddisfare sono i seguenti:

  • di onorabilità di cui all’articolo 8 della Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12;
  • per il settore alimentare sono richiesti inoltre i requisiti professionali di cui all’articolo 9 della Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12.

Devono, inoltre, essere rispettate le disposizioni urbanistiche, in particolare la destinazione d’uso dei locali, nonché le normative in materia igienico-sanitaria, edilizia e di sicurezza.


Cosa serve

Per attivare il servizio devi avere un'identità digitale (SPID, CIE o CNS) e un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

In base alla tipologia di attività è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la richiesta di autorizzazione.

Esercizi commerciali in sede fissa

In base alla loro dimensione e in base alla zona urbanistica, gli esercizi commerciali in sede fissa sono soggetti a diversi titoli abilitativi: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o richiesta di autorizzazione:

Esercizi commerciali di vicinato: per aprire un esercizio commerciale di vicinato devi trasmettere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Medie strutture di vendita:
  • nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della relativa superficie di vendita di una media struttura sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Essa è da inoltrare al Comune competente per territorio;
  • nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una media struttura sono soggetti ad autorizzazione. Essa è rilasciata dal Comune competente per territorio;
  • la sospensione, la cessazione dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.
Grandi strutture di vendita: 
  • l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Sono inoltre soggette alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche;
  • la sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione. Quest’ultima è da inoltrare al Comune competente per territorio.
Centro commerciale:
l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Sono inoltre soggetti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.
La sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione. Quest’ultima è da inoltrare al Comune competente per territorio.

Forme speciali di vendita al dettaglio:

l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in una delle seguenti forme speciali è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio:


Come fare domanda

Puoi trasmettere sia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che la richiesta di autorizzazione  esclusivamente per via digitale, attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

 


Cosa segue

In caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): per l’esercizio del commercio al dettaglio riceverai una ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo PEC indicato nella SCIA come domicilio elettronico. La ricevuta conferma la corretta trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività. Tale ricevuta costituisce a tutti gli effetti il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività all’amministrazione competente.
Il Comune controlla entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.
Il Comune competente, se accerta la carenza di requisiti e presupposti, adotta i provvedimenti entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione. Tali provvedimenti possono anche comportare il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi causati dalla stessa.
In caso di autorizzazione: L’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente.

 


Domande frequenti

I prodotti posti in vendita possono essere anche somministrati?

Sì, questo è possibile solo negli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati abilitati alla vendita di prodotti alimentari.
È consentito il consumo immediato dei prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Deve comunque essere garantita l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Nel passato ho lavorato nel settore alimentare. Questo vale come requisito professionale per la vendita di alimentari?

Tale esperienza lavorativa vale, se è stata svolta nell’ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, come dipendente qualificato.

Se inoltro una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per un esercizio commerciale di vicinato (fino a 150 metri quadrati), entro che termine devo avviare l’attività?

Devi avviare l’attività entro un anno dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In caso contrario la segnalazione è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell’effettivo avvio dell’attività.

Ho già un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa. Vorrei attivare una forma speciale di vendita. Devo inoltrare sempre una ulteriore segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?

Le seguenti forme speciali non necessitano di una specifica e aggiuntiva segnalazione certificata di inizio attività esclusivamente solo se svolte in via accessoria:

  • la vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  • il commercio elettronico;
  • la vendita effettuate presso il domicilio dei consumatori.

Rimane comunque impregiudicato l’obbligo della comunicazione unica d’impresa (ComUnica) al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano.

Voglio effettuare una vendita straordinaria. Quanto tempo prima posso indicare il prezzo scontato sugli articoli?

L’apposizione dei cartellini riportanti i nuovi prezzi delle merci è consentito nei tre giorni precedenti l’inizio della vendita straordinaria. Deve però essere chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la data effettiva di inizio della relativa vendita straordinaria.

In caso di vendita straordinaria come devo indicare il prezzo?

Per le merci oggetto di vendite straordinaria devono essere indicati:

  • il prezzo normale di vendita;
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  • il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Posso sospendere la mia attività di commercio al dettaglio in sede fissa?

Si, questo è possibile per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La sospensione dev'essere comunicata al comune competente per territorio, tramite il SUAP, contestualmente alla data di sospensione o comunque entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione. Questo periodo di sospensione può essere prorogato, anche più volte, su tua richiesta motivata in relazione a eventi o fatti non imputabili a te, per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi per volta.


Riferimenti normativi

Norme di riferimento

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