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Codice servizio: 1831

Autorizzazione distributori di carburante ad uso privato interno

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Descrizione

Domanda di autorizzazione per l’installazione, l’esercizio, il trasferimento o la modifica di un distributore fisso di carburante.


A chi è rivolto il servizio

  • Imprenditori e imprenditrici.
  • Comuni.
  • Associazioni.
  • Consorzi.
  • Amministrazione Provinciale.

Requisiti

I distributori di carburante ad uso privato interno si suddividono in:

  • distributori fissi;
  • distributori mobili temporanei;
  • distributori mobili per un periodo massimo di un anno.

Distributori fissi

Possono essere di qualsiasi capacità di stoccaggio dei serbatoi (più di 1 m³).
Per ottenerne l’autorizzazione, l’impresa deve disporre di un parco mezzi di almeno cinque unità, calcolate come segue:

  • ogni automezzo con capacità di carico superiore a 3,5 tonnellate = 1 unità;
  • ogni autocarro con capacità di carico inferiore a 3,5 tonnellate = 0,5 unità;
  • autobus con almeno 40 posti = 1 unità;
  • veicoli per trasporto persone con più di 9 posti (incluso il conducente) = 0,5 unità;
  • ogni macchina operatrice = 1 unità;
  • altri autoveicoli e piccoli apparecchi a motore diesel non inclusi nelle categorie precedenti = 0,25 unità.

L’obbligo del parco mezzi non si applica nei seguenti casi:

  • mezzi battipista;
  • elicotteri;
  • aeromobili che utilizzano carburante per aeromobili;
  • natanti;
  • richiedente che sia un ente pubblico;
  • sede operativa situata ad almeno 15 km dall’impianto stradale di distribuzione carburanti più vicino.

Distributori mobili temporanei

Possono essere installati nei seguenti casi:

  • enti o imprese con accordi con un ente, che presta un servizio pubblico di emergenza;
  • cave, cantieri edili, ferroviari o stradali;
  • attività con elicotteri (emergenza, antincendio, ecc.).

Ulteriori requisiti:

  • capacità massima di stoccaggio: 9 m³;
  • strumento di misura conforme alle leggi metriche (direttiva 2014/32/UE);
  • approvazione rilasciata dal Ministero dell’Interno e in possesso di concessione edilizia o autorizzazione paesaggistica per interventi non essenziali nel paesaggio (DPP 6 novembre 1998, n. 33, art. 1, c.1, lett. a-f);
  • il rifornimento deve avvenire prevalentemente sul posto.

Distributori mobili per un periodo massimo di un anno

Possono installare le imprese che dimostrano di possedere i requisiti necessari per l’autorizzazione di un distributore fisso.


Cosa serve

Per richiedere l’autorizzazione, devi preparare i seguenti documenti.

In caso di distributori di carburante ad uso privato interno fissi

Modulo di domanda. La domanda di autorizzazione ti sarà inviata dall’Ufficio Commercio e Servizi dopo che il Comune avrà trasmesso all’Ufficio la certificazione di inizio attività (permesso di costruire, SCIA o CILA).

Allegati alla domanda. Alla domanda di autorizzazione è da allegare la seguente documentazione:

  • dichiarazione, redatta da un tecnico incaricato o una tecnica incaricata competente per la sottoscrizione del progetto presentato. Deve attestare la conformità:
    • alle prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e a quelle urbanistici,
    • alle prescrizioni fiscali ed
    • alle prescrizioni concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.
  • Prospetto prodotti erogati;
  • dichiarazione assolvimento imposta di bollo da € 16,00 per decreto di autorizzazione: Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
  • elenco parco automezzi e macchine operatrici.

In caso di distributori mobili di carburante ad uso privato interno (temporaneo)

Modulo di denuncia inizio attività: Denuncia inizio attività.

Allegati alla denuncia inizio attività:

  • copia dell’approvazione di tipo di impianto del distributore mobile di carburante rilasciata dal Ministero dell’Interno (da allegare alla prima denuncia inizio attività oppure sostituzione serbatoio);
  • copia dell’autorizzazione comunale per interventi non essenziali nel paesaggio. Questo è ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) ed f) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche;
  • Prospetto prodotti erogati;
  • Elenco parco automezzi e macchine operatrici.

In caso di distributori mobili di carburante ad uso privato interno (per un periodo massimo di un anno)



Cosa segue

Distributori fissi di carburante ad uso privato interno

Conferma dei requisiti amministrativi: il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sviluppo economico ;verifica la documentazione. La verifica è fatta a seguito del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune e del successivo inoltro dello stesso all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Successivamente, con apposita comunicazione, conferma la sussistenza dei requisiti amministrativi necessari per l’installazione, il trasferimento o la modifica del distributore fisso di carburante;

Termine per la realizzazione: la realizzazione (installazione, trasferimento o modifica) dell’impianto deve avvenire entro un termine massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1. Fatti salvi i termini previsti dalla legge provinciale n. 9/2018 riguardo l’efficacia e la decadenza dei titoli edilizi.

Comunicazione fine lavori: trasmissione al completamento dei lavori relativi a interventi non soggetti ad autorizzazione.

Autorizzazione all’esercizio dell’impianto: il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sviluppo economico ;rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio del distributore fisso di carburante:

  • una volta conclusi i lavori;
  • dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto – inviata per conoscenza dal Comune competente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi.

Messa in funzione del distributore: il distributore fisso può essere messo in funzione solo dopo il rilascio:

  • dell’autorizzazione da parte della direttrice o del direttore della Ripartizione Sviluppo economico;
  • e della licenza di esercizio oppure dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di Bolzano.

Verifica quindicennale conformità: trasmissione dopo una effettuata verifica di conformità ogni 15 anni dall’installazione del distributore.

Registrazione carico/scarico ;per distributori fissi ad uso privato interno - ;stoccaggio fino a 5 m³:
  • obbligo di tenuta del registro di carico e scarico senza vidimazione da parte della Provincia o di un file Excel;
  • Prospetto prodotti erogati da trasmettere all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno precedente.
Registrazione carico/scarico ;per distributori fissi ad uso privato interno - stoccaggio superiore a 5 m³ e fino a 10 m³:
  • obbligo di tenuta del registro di carico e scarico senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane o di un file Excel;
  • Prospetto prodotti erogati da inviare all’Ufficio delle Dogane e per conoscenza all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Il prospetto deve essere inviato entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno precedente.
Registrazione carico/scarico ;per distributori fissi ad uso privato interno - stoccaggio superiore a 10 m³:
  • obbligo di tenuta del registro di carico e scarico vidimato presso l’Ufficio delle Dogane;
  • Prospetto prodotti erogati da trasmettere all’Ufficio delle Dogane e per conoscenza all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Il prospetto deve essere inviato entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno precedente.

Per i distributori mobili di carburante ad uso privato interno (per un periodo massimo di un anno) vale per tutti i tipi di impianti mobili

Stoccaggio fino a 5 m³:
  • obbligo di tenuta del registro di carico e scarico senza vidimazione da parte della Provincia o di un file Excel;
  • Prospetto prodotti erogati da trasmettere all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno precedente.
Stoccaggio superiore a 5 m³ e fino a 9 m³:
  • obbligo di tenuta del registro di carico e scarico senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane o di un file Excel;
  • Prospetto prodotti erogati da trasmettere all’Ufficio delle Dogane e per conoscenza all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Il prospetto deve essere inviato entro il 28 febbraio di ogni anno per l’anno precedente.

A seconda dei casi è previsto per i distributori fissi di carburante ad uso privato interno una dei seguenti procedimenti

  • Comunicazione rifornimento mezzi altre imprese: Il titolare dell’autorizzazione può consentire il rifornimento anche ai mezzi di altre imprese.
  • Le imprese devono avere un parco mezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità.
  • Devono inoltre detenere almeno il 30% di partecipazione nell’impresa titolare o, viceversa, l’impresa titolare nella loro. In alternativa, deve esserci una coincidenza dei soci pari ad almeno l’80%.
  • Comunicazione rinuncia autorizzazione: trasmissione in caso di rinuncia.
  • Comunicazione subingresso: trasmissione in caso di trasferimento di titolarità/subingresso.
  • Comunicazione modifiche non soggette ad autorizzazione: trasmissione nel caso in cui non sono previste modifiche strutturali all’impianto di distribuzione carburanti. (modifiche non soggette ad autorizzazione).

Tutti i documenti sono da inviare tramite PEC: handel.commercio@pec.prov.bz.it.


Domande frequenti

Che cosa è un impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno?

Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario con uno o più apparecchi fissi di erogazione.
L’impianto è installato in stabilimenti, magazzini o aree simili, sempre all’esterno degli edifici.
È destinato esclusivamente al rifornimento di autoveicoli, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti appartenenti alle imprese o enti pubblici richiedenti.
Sono inclusi anche i mezzi acquisiti tramite contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

Per i distributori mobili di carburante ad uso privato interno (temporaneo) è consentita una proroga?

Qualora il cantiere non venga completato entro il termine indicato, è possibile richiedere una proroga per il distributore mobile. A tal fine si utilizza lo stesso modulo previsto per la denuncia inizio attività.

Cosa si deve considerare quando si deve sostituire il serbatoio di un distributore mobile?

È necessario trasmettere una nuova comunicazione all’Ufficio Commercio e servizi allegando la nuova copia dell’approvazione di tipo di impianto del distributore mobile di carburante rilasciata dal Ministero dell’Interno.

Cosa fare in caso di chiusura anticipata per un distributore mobile di carburante?

Si deve comunicare la chiusura con apposita comunicazione scritta via PEC unitamente al prospetto prodotti erogati all’Ufficio provinciale Commercio e servizi e all’Ufficio Dogane.

Per i distributori mobili di carburante ad uso privato interno (temporaneo o per un anno) è prevista imposta di bollo?

Non è prevista imposta di bollo.