Requisiti
Requisiti morali
Non puoi esercitare l’attività commerciale:
- se sei stato dichiarato fallito;
- se hai riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- se hai riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale. Ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- se, nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività, hai riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria con sentenza definitiva.
Le condanne devono riguardare i delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o delitti di frode alimentare previsti da leggi speciali; - se sei sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
Oppure se sei stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
