web
Modalità offline. Versione di sola lettura della pagina.
close
Codice servizio: 1828

Autorizzazione per le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche

Aggiungi ai preferiti
Loading...
Condividi

Descrizione

Regolamentazione e avvio delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche.

L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata secondo le seguenti modalità:

  • su posteggi dati in concessione (per es. in un mercato). Per l’attività di commercio su aree pubbliche su un posteggio fisso in mercati, fiere o fuori mercato, il Comune predispone bandi e li pubblicizza adeguatamente;
  • in forma itinerante. Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante in Alto Adige non possono sostare sulla stessa area per più di un'ora al giorno. Decorsa l’ora l'operatore commerciale dovrà spostarsi a non meno di 1.000 metri.

A chi è rivolto il servizio

Imprese individuali o società regolarmente costituite.


Cosa serve

Per attivare il servizio devi avere un'identità digitale (SPID, CIE o CNS) e un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


Come fare domanda

Puoi trasmettere la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) esclusivamente per via digitale attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). È necessario partecipare a un bando pubblico indetto dal Comune territorialmente competente per ottenere una concessione per un posteggio fisso (in mercati, fiere o aree fuori mercato). In alternativa, puoi subentrare in una concessione esistente tramite trasferimento o subingresso.


Cosa segue

In caso di commercio su area pubblica in forma itinerante:

  • riceverai, per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, una ricevuta di avvenuta consegna. Questa ricevuta sarà inviata all’indirizzo PEC che hai indicato nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come domicilio elettronico. Tale ricevuta costituisce a tutti gli effetti il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività;
  • il Comune controlla entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge;
  • il Comune competente, nel caso in cui accerti la carenza di requisiti e di presupposti, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti riguardano il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa;

L’attività può essere iniziata comunque dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.


Tempi e scadenze

Non ci sono scadenze temporali.