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Codice servizio: 1828

Commercio su aree pubbliche

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Descrizione

Regolamentazione e avvio delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche.

L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata secondo le seguenti modalità:

  • su posteggi dati in concessione (per es. in un mercato). Per l’attività di commercio su aree pubbliche su un posteggio fisso in mercati, fiere o fuori mercato, il Comune predispone bandi e li pubblicizza adeguatamente;
  • in forma itinerante. Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante in Alto Adige non possono sostare sulla stessa area per più di un'ora al giorno. Decorsa l’ora l'operatore commerciale dovrà spostarsi a non meno di 1.000 metri.

A chi è rivolto il servizio

Imprese individuali o società regolarmente costituite.


Cosa serve

Per attivare il servizio devi avere un'identità digitale (SPID, CIE o CNS) e un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


Come fare domanda

Puoi trasmettere la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) esclusivamente per via digitale attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). È necessario partecipare a un bando pubblico indetto dal Comune territorialmente competente per ottenere una concessione per un posteggio fisso (in mercati, fiere o aree fuori mercato). In alternativa, puoi subentrare in una concessione esistente tramite trasferimento o subingresso.


Cosa segue

In caso di commercio su area pubblica in forma itinerante:

  • riceverai, per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, una ricevuta di avvenuta consegna. Questa ricevuta sarà inviata all’indirizzo PEC che hai indicato nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come domicilio elettronico. Tale ricevuta costituisce a tutti gli effetti il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività;
  • il Comune controlla entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge;
  • il Comune competente, nel caso in cui accerti la carenza di requisiti e di presupposti, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti riguardano il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.

L’attività può essere iniziata comunque dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.


Tempi e scadenze

Non ci sono scadenze temporali.


Domande frequenti

Voglio iniziare l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica. A quale Comune devo inoltrare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?

L’attività di commercio su aree pubbliche effettuata su posteggio dato in concessione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività.

Se ho una SCIA per il commercio itinerante posso lavorare anche fuori provincia?

Sì, con una SCIA per il commercio su area pubblica in forma itinerante, è possibile lavorare in tutta Italia, fatta eccezione per le aree espressamente vietate.

Se ho una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio itinerante posso svolgere anche altre tipologie di attività di vendita?

Si, la SCIA inoltrata per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche:

  • all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  • all’esercizio dell’attività nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mercato;
  • alla partecipazione alle fiere.

L’attività in forma itinerante può essere esercitata su qualsiasi area pubblica?

No, l'attività di commercio in forma itinerante non può essere esercitata su qualsiasi area pubblica. L'esercizio di questa forma di commercio su aree pubbliche è consentito, ma con alcune limitazioni e divieti, che possono variare a seconda del Comune. Il Comune può interdire o limitare l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree stesse.

Possono essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi d’interesse pubblico. Inoltre, è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è, inoltre, vietato nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, nonché nelle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti.

Se voglio avere un posto fisso in un mercato, a chi mi devo rivolgere?

Per ottenere un posteggio fisso in un mercato, è necessario rivolgersi al Comune nel quale viene svolo il mercato, partecipare ad un bando pubblico qualora svolto, risultare tra gli assegnatari e ottenere la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Devo indicare sempre il prezzo di vendita? Indipendentemente se vendo articoli del settore alimentare o non alimentare?

Si, tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita. Se si tratta di alimentari devi indicare il prezzo di vendita per unità di misura in modo chiaro e ben leggibile. Quindi devi indicare il prezzo di vendita per unità di misura mediante l’uso di un cartello o altra modalità idonea allo scopo.