Descrizione
L'ordinamento dell'artigianato, legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, disciplina lo svolgimento dell'attività artigiana e prevede requisiti per le attività regolamentate.

L'ordinamento dell'artigianato, legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, disciplina lo svolgimento dell'attività artigiana e prevede requisiti per le attività regolamentate.
Le persone che hanno bisogno di informazioni sui requisiti per lo svolgimento dell’attività artigiana.
I seguenti requisiti riguardano l’esercizio delle attività artigiane e l’idoneità dei locali in cui queste vengono svolte.
Può esercitare l’attività artigiana liberamente, fatta eccezione per le seguenti categorie che richiedono particolari condizioni o autorizzazioni:
I locali destinati allo svolgimento di attività artigiane (art. 10) devono essere:
L’attività di estetista è un’attività regolamentata e quindi devono essere rispettati determinati requisiti professionali, quali ad esempio di aver frequentato una scuola professionale e di aver maturato successivamente un’esperienza lavorativa di almeno 24 mesi a tempo pieno in qualità di operaia qualificata/operaio qualificato (inquadramento min. livello salariale 3) in un’azienda del settore.
Si, anche questa è un’attività regolamentata. Ad esempio, dopo aver maturato un’esperienza professionale di almeno un anno a tempo pieno in qualità di operaio qualificato o operaia qualificata presso un’azienda del settore si può accedere ad un esame di idoneità. L'inquadramento deve essere minimo livello salariale 3. L'esame d'idoneità viene organizzato dallUfficio artigianato e aree produttive almeno una volta all'anno ed è composto da una prova teorica ed una prova pratica. In alternativa dopo aver maturato un’esperienza professionale di almeno 6 anni in un’azienda del settore, si potrà svolgere l’attività in proprio.
L'esame d'idoneità per onicotecniche o onicotecnici viene organizzato almeno una volta all'anno. Gli interessati possono inviare un'e-mail all'indirizzo artigianato@provincia.bz.it.
Lo svolgimento delle attività artigiane è regolamentato dalla legge provinciale della Provincia di Bolzano del 25 febbraio 2008, n. 1 che è consultabile sulla pagina https://lexbrowser.provinz.bz.it.
Ordinamento dell'artigianato (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1).
regolamento d'esecuzione dell'ordinamento dell'artigianato (Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27).
Attività nel settore automobilistico (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 24 - 26; legge 5 febbraio 1992, n. 122).
Attività nel settore dell’installazione di impianti (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 27 - 29; decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37).
Attività nel settore dell'igiene dell'estetica (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 31 - 36; legge 4 gennaio 1990, n. 1; decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110; legge 17 agosto 2005, n. 174).
Attività nel settore alimentare (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 37 - 40).
Attività di spazzacamino (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 41).
Attività di manutentrice o manutentore del verde (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 41.1).
Attività di tintolavanderia (legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, art. 41/bis – 41/quater).
Via Garibaldi 14, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 36 40
Email: artigianato@provincia.bz.it
PEC: handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
Sito web: economia.provincia.bz.it
Orario per il pubblico:
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle 09.00 alle 12.00.
Giovedì: dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.