Descrizione
Finanziamento concesso ai comuni ai sensi della legge provinciale 15/1972, articolo 35/septies, e successive modifiche per l’urbanizzazione o il risanamento di infrastrutture nelle zone produttive di interesse comunale.

Finanziamento concesso ai comuni ai sensi della legge provinciale 15/1972, articolo 35/septies, e successive modifiche per l’urbanizzazione o il risanamento di infrastrutture nelle zone produttive di interesse comunale.
I Comuni della provincia di Bolzano che gestiscono zone produttive
Le seguenti infrastrutture sono ammesse al finanziamento:
Sono escluse le spese per lavori di apprestamento dei singoli lotti edificabili (p. es. Movimenti terra, muri di sostegno ecc.).
Per richiedere il finanziamento, devi preparare:
Alla domanda devi allegare:
Il progetto esecutivo con:
Il servizio è gratuito.
Puoi fare richiesta inviando i documenti presenti nella sezione “cosa serve” tramite PEC al seguente indirizzo: handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
Le spese tecniche derivanti dal piano di attuazione, da perizie geologiche o studi di fattibilità sono ammesse, in caso di fatture emesse al massimo 24 mesi prima della data di presentazione della domanda.
Il leasing non è ammesso come forma di finanziamento per la parte pubblica delle infrastrutture primarie.
Il Comune è obbligato a richiedere il CUP (Codice unico di progetto) anche se la realizzazione degli impianti di urbanizzazione primaria viene affidata a terzi.
Per le zone produttive agevolate il Comune si impegna a mantenere per almeno 20 anni la destinazione urbanistica di “zona produttiva” a pena di revoca e parziale recupero del finanziamento.
Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.
Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35/septies, e successive modifiche “Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi”. Questa legge prevede la suddivisione dei costi per l’urbanizzazione primaria. Per le zone per insediamenti produttivi d’interesse comunale la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento dei costi nella misura definita nei criteri.
Legge Provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche: legge provinciale "Territorio e paesaggio" (questa legge disciplina il settore delle aree produttive in generale).
Deliberazione della Giunta Provinciale del 16 giugno 2020, n. 436 : modello di regolamento "Determinazione e riscossione del contributo di intervento".
Deliberazione della Giunta Provinciale del 8 agosto 2023, n. 677: criteri per il riparto ed il finanziamento degli oneri per l’urbanizzazione primaria delle zone produttive.
via Garibaldi 14, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 36 40
Email: artigianato@provincia.bz.it
PEC: handwerk.artigianato@pec.prov.bz.it
Sito web: economia.provincia.bz.it