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Codice servizio: 1765

Autorizzazione e registrazione di stabilimenti di sottoprodotti animali

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Descrizione

Registrazione o riconoscimento necessario per stabilimenti ed impianti in cui si svolge una manipolazione di sottoprodotti di origine animale.
I sottoprodotti di origine animale (SOA) sono materiali di derivazione animale non destinati al consumo umano.


A chi è rivolto il servizio

Operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA).


Requisiti

La sede operativa deve essere collocata in provincia di Bolzano.
Deve essere una ditta con iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

 


Cosa serve

Modulistica per la registrazione degli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA):Modulistica per il riconoscimento degli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA): Modulistica usata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (SOA):

Per la procedura di riconoscimento, devi acquistare marche da bollo del valore totale di 32 euro. Il pagamento avviene quasi sempre con due versamenti distinti da euro 16,00 cadauno.
Inoltre, il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASL) emetterà una propria fattura per le prestazioni erogate. Ciò avviene in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 13 novembre 2018 e successive modifiche.


Come fare domanda

  • Scarica e compila la modulistica relativa alla tua domanda, presente nella sezione “cosa serve per la richiesta”, allegando la documentazione necessaria.
  • Invia i documenti al Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, tramite PEC all’indirizzo: vet@pec.prov.bz.it.
Per chiarimenti puoi rivolgerti al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: il veterinario ufficiale e tecnico della prevenzione si occupa dello svolgimento dell’attività istruttoria in materia di registrazioni, riconoscimenti e autorizzazioni (secondo il decreto n. 10312/2016 del Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano).

 


Cosa segue

Registrazione

  • il Servizio veterinario provinciale verifica la correttezza e la completezza della documentazione da te inviata;
  • il Servizio veterinario provinciale effettua la registrazione nel portale nazionale e comunica l’avvenuto inserimento (oppure aggiornamento) al tuo indirizzo PEC nonché a quello del Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (che, essendo l’organo di controllo, deve essere informato).

Riconoscimento

  • Il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) verifica la documentazione. Qualora risulti incompleta, richiede l’integrazione;
  • se tutto è in regola, avvia il procedimento e trasmette la documentazione al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  • il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) effettua i controlli del caso;
  • se l’esito dei controlli del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) è favorevole, il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) emette il decreto di riconoscimento condizionato (oppure aggiornamento condizionato del riconoscimento già attribuito), trasmette il decreto e, qualora necessario, anche il facsimile per l’imposta di bollo al tuo indirizzo PEC nonché a quello del Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (che, essendo l’organo di controllo, deve essere informato) ed inserisce le informazioni nel portale nazionale;
  • il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) effettua nuovamente i controlli del caso ed emette una propria fattura a carico tuo per le prestazioni erogate (deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 13 novembre 2018 e successive modifiche);
  1. quando tu hai inviato il facsimile sull’imposta di bollo e il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) l’esito favorevole all’ultimo controllo, il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) emette il decreto conclusivo con il quale trasforma il riconoscimento (o aggiornamento) condizionato in definitivo. Anche la trasmissione di questo decreto avviene tramite PEC.

 


Tempi e scadenze

In caso di registrazione: la data di notifica corrisponde alla data di ricevimento da parte del Servizio veterinario provinciale.

In caso di riconoscimento: 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.

 


Domande frequenti

Perché devo avere due marche da bollo?

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 prevede che una procedura aperta su istanza (quindi non aperta d’ufficio) ci vuole una marca per l’istanza stessa e una seconda per l’atto conclusivo, cioè per il decreto.

Dove vedo se devo registrarmi oppure richiedere un riconoscimento?

La distinzione tra registrazione e riconoscimento è definita dalla normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1069/2009, sezione 2, articoli 23 e 24). Inoltre, la si evince dalla modulistica presente nella sezione “cosa serve per la richiesta”. Nel dubbio puoi contattare il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL).

Devo registrarmi per il trasporto anche se lo svolgo nel contesto di un’altra attività?

No. La notifica ai fini della registrazione per l’attività di trasporto riguarda esclusivamente le imprese la cui attività consiste unicamente nel trasporto di sottoprodotti e di prodotti derivati. La registrazione non è prevista per l’attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti, già riconosciute/registrate in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare (decreto del direttore del Servizio veterinario provinciale n. 8613 del 22.05.2019).

 


Riferimenti normativi

Norme di riferimento

  • regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • decreto del direttore del Servizio veterinario provinciale n. 8613 del 22.05.2019 “Regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale - Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento comunitario degli operatori, stabilimenti o impianti”.