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Codice servizio: 1760

Riconoscimento per stabilimenti destinati alla preparazione e manipolazione di alimenti di origine animale

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Descrizione

Richiesta di riconoscimento per stabilimenti destinati alla preparazione e manipolazione di alimenti di origine animale. L'attività degli stabilimenti deve essere registrata o riconosciuta ai fini della commercializzazione.

 


A chi è rivolto il servizio

Operatori del Settore Alimentare (OSA).


Requisiti

  • Sede operativa collocata in provincia di Bolzano;
  • iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio (ovvero essere una ditta).


Cosa serve

  1. Modulistica per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA):
  1. Modulistica usata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige:

Per la procedura di riconoscimento, il costo del servizio potrebbe ammontare fino a 32 euro pari al valore di due marche da bollo. Il pagamento avviene quasi sempre con due versamenti distinti da euro 16,00 cadauno.

Inoltre, il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige emetterà una propria fattura per le prestazioni erogate (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 13 novembre 2018 e successive modifiche).

 


Come fare domanda

Per fare richiesta:

  1. scarica e compila la modulistica relativa alla tua domanda, allegando la documentazione necessaria;
  2. invia tutto al Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, tramite PEC all’indirizzo: vet@pec.prov.bz.it.
Per chiarimenti, puoi rivolgerti al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (veterinario o veterinaria ufficiale e tecnico o tecnica della prevenzione). Questo servizio si occupa dello svolgimento dell’attività istruttoria in materia di registrazioni, riconoscimenti e autorizzazioni (secondo il decreto n. 10312/2016 il Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano).

Cosa segue

  1. Il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) verifica la documentazione. Qualora risulti incompleta, richiede l’integrazione;
  2. se tutto è in regola, avvia il procedimento e trasmette la documentazione al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  3. il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL) effettua i controlli del caso;
  4. se l’esito dei controlli dell’ASL è favorevole, il Servizio veterinario provinciale (amministrazione provinciale) emette il decreto di riconoscimento condizionato (o aggiornamento condizionato del riconoscimento già attribuito).
    Successivamente trasmette il decreto e, se necessario, anche il facsimile per l’imposta di bollo al tuo indirizzo PEC.
    Invia inoltre la comunicazione al Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (che, essendo l’organo di controllo, deve essere informato).
    Infine, il Servizio veterinario provinciale inserisce le informazioni relative nel portale nazionale;
  5. il Servizio Veterinario dell’ASL effettua nuovamente i controlli del caso ed emette una propria fattura a carico tuo per le prestazioni erogate (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1165 del 13 novembre 2018 e successive modifiche);
  6. quando tu hai inviato il facsimile sull’imposta di bollo e l’ASL l’esito favorevole all’ultimo controllo, il Servizio veterinario provinciale emette il decreto conclusivo. Questo decreto trasforma il riconoscimento (o aggiornamento) condizionato in definitivo. Anche la trasmissione di questo decreto avviene tramite PEC.


Tempi e scadenze

60 giorni prima dell’inizio dell’attività.


Domande frequenti

Devono essere riconosciuti tutti gli stabilimenti che gestiscono alimenti di origine animale?

No, per certe tipologie di attività è prevista la registrazione tramite la piattaforma impresa in un giorno (link esterno), per altre attività il riconoscimento presentando domanda al Servizio veterinario provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Per entrambe le casistiche valgono le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, art. 6, comma 2:
“2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.”
La registrazione è prevista per gli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

  • produzione primaria;
  • operazioni di trasporto;
  • magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;
  • operazioni di vendita al dettaglio (salvo eccezioni indicate nel regolamento (CE) n. 853/2004).

Dunque, l’azienda registrata può cedere alimenti di origine animale al consumatore finale o a dettaglianti locali all’interno della provincia di Bolzano e nelle province confinanti.
Per gli altri stabilimenti il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede all’art. 4, comma 2:
“2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del presente regolamento possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

  • produzione primaria,
  • operazioni di trasporto,
  • magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate, o
  • operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b).”

Il riconoscimento è quindi necessario se:

  • gli alimenti di origine animale vengono distribuiti oltre la provincia di Bolzano e le province confinanti o in altri paesi unionali o al di fuori dell’Unione europea,
  • gli alimenti di origine animale vengono conferiti a centri di distribuzione.

Se hai dubbi se il tuo stabilimento deve essere registrato oppure riconosciuto, rivolgiti al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASL).

Cos’è il numero UE (in passato CE)?

Questo numero è l'identificazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Questa identificazione serve alla tracciabilità dei prodotti e indica che lo stabilimento soddisfa i requisiti del regolamento per la sicurezza alimentare.

Perché ci vogliono due marche da bollo? Ho già incollato una marca sulla mia istanza.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 prevede che una procedura aperta su istanza (quindi non aperta d’ufficio) ci vuole una marca per l’istanza stessa. Inoltre, prevede una seconda marca per l’atto conclusivo, cioè per il decreto.

Ci sono costi in seguito al riconoscimento?

Si, il decreto legislativo 32/2021 prevede una tariffa forfettaria annua per lo stabilimento in base al livello di rischio.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale lexbrowser.

Norme di riferimento