Descrizione
La lavoratrice madre e il lavoratore padre che si dimettono durante i primi tre anni di vita dei figli devono convalidare le proprie dimissioni. Possono farlo presso l'Ispettorato del Lavoro.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina. Il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore. In particolare, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso. Il divieto si estende fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
