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Codice servizio: 1745

Convalida delle dimissioni per matrimonio, durante la gravidanza o per maternità/paternità

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Descrizione

La lavoratrice madre e il lavoratore padre che si dimettono durante i primi tre anni di vita dei figli devono convalidare le proprie dimissioni. Possono farlo presso l'Ispettorato del Lavoro.

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina. Il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore. In particolare, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso. Il divieto si estende fino al compimento di un anno di età del bambino o della bambina.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.


A chi è rivolto il servizio

  • Lavoratrici nel periodo compreso tra richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione.
  • Lavoratrici madri.
  • Lavoratori padri.

 


Requisiti

Devi essere:
  • una lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • un lavoratore o una lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino o della bambina;
  • un lavoratore o una lavoratrice nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. In alternativa, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dal decreto di adozione (entrata in famiglia);
  • una lavoratrice durante il periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed entro un anno dalla celebrazione (ex art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 198/2006).

Non devi convalidare le dimissioni se:

  • sei un lavoratore domestico o una lavoratrice domestica e presenti le dimissioni oltre il periodo di congedo obbligatorio;
  • la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in forma consensuale tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale.

 


Cosa serve

Per richiedere la convalida delle dimissioni volontarie, devi preparare prima della cessazione del rapporto di lavoro:

Il servizio è gratuito.



Cosa segue

  1. Dopo la presentazione della domanda, l’Ufficio procede alla sua valutazione.
  2. Se la domanda risulta incompleta, entro breve l’Ufficio richiederà alla lavoratrice o al lavoratore oppure al datore di lavoro la documentazione integrativa.
  3. La convalida, se disposta, viene inviata contemporaneamente all’indirizzo email della lavoratrice o del lavoratore indicato nel modulo di domanda e alla casella PEC del datore di lavoro.

Tempi e scadenze

La convalida verrà rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.


Domande frequenti

Sono una mamma o un papà: posso dimettermi dal lavoro nei primi tre anni di vita di mio figlio?

Sì, puoi dimetterti, ma devi convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro. Questo vale per:

  • mamme durante la gravidanza,
  • mamme e papà nei primi 3 anni di vita del bambino,
  • genitori adottivi o affidatari nei primi 3 anni dall’accoglienza.

Cosa succede se non faccio la convalida delle dimissioni?

Se non convalidi le dimissioni, non sono valide.
Il rapporto di lavoro non si chiude ufficialmente e potresti avere problemi legali o amministrativi.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

Le norme di riferimento sono gli articoli 54 e 55 del D.lgs. 151/2001.

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