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Codice servizio: 1742

Autorizzazione aggiuntiva per l'impiego di minori

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Descrizione

Con questo servizio le imprese possono richiedere il rilascio di un’autorizzazione aggiuntiva per l’impiego di minori. L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro previo parere favorevole dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

L’autorizzazione consente alle aziende di impiegare minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni nell’ambito di attività formative che comportano l’esposizione a rischi normalmente vietati dalla legge.

 


A chi è rivolto il servizio

Aziende che intendono ospitare minori per attività formative in contesto lavorativo, solo se tali attività comportano rischi elencati nell’Allegato I della Legge 977/1967.


Requisiti

Prima dell’inizio dell’attività formativa, l’azienda deve:

  • redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con una sezione specifica per i minori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
  • effettuare la visita medica preventiva per accertare l’idoneità del minore alle mansioni previste;
  • garantire la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, adeguata al profilo professionale;
  • comunicare il progetto formativo all’ufficio competente (es. Ufficio Apprendistato), secondo le disposizioni regionali o provinciali;
  • nominare le figure obbligatorie per la sicurezza, tra cui: il medico competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il tutor oppure formatore aziendale.
  • valutare i rischi specifici legati all’attività (es. esposizione a rumori, vibrazioni, agenti chimici o biologici);
  • fornire e far utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e collettivi, ove previsti;
  • assicurare la coerenza tra attività formativa e percorso scolastico/professionale del minore;
  • limitare l’esposizione ai soli rischi strettamente necessari per la formazione;
  • minimizzare l’impiego in attività pericolose, come saldatura o uso di macchinari complessi;
  • ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Cosa serve

In veste di titolare o legale rappresentante dovrai richiedere il rilascio dell’attestato del conducente tramite:

Devi acquistare due marche da bollo del valore di 16 euro ciascuna.



Cosa segue

L’Ispettorato del Lavoro e l’Ispettorato Medico del Lavoro esaminano la richiesta di autorizzazione.
Se la documentazione è completa e conforme, l’autorizzazione ti verrà rilasciata con le stesse modalità utilizzate per l’invio della domanda.

Riceverai un’autorizzazione che:
  • ha validità quinquennale (5 anni);
  • è concessa per un numero preciso di minori: quelli che escono dall’azienda o diventano maggiorenni possono essere sostituiti.

 

 


Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla domanda hai diritto di ricevere l’autorizzazione.


Domande frequenti

Posso far lavorare un minore in azienda senza autorizzazione se è solo per un breve periodo?

No. Anche se il periodo è breve, serve sempre l’autorizzazione se il minore è esposto a rischi. Solo nel caso di tirocini formativi brevi e senza rischi, l’autorizzazione aggiuntiva non è necessaria.


Riferimenti normativi

In base alla Legge n. 977/1967, i minori non possono essere adibiti a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, elencate nell’Allegato I della stessa legge. Tuttavia, in deroga a tale divieto, è possibile autorizzare l’impiego in attività a rischio esclusivamente per finalità formative, a condizione che siano rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Nota: L’autorizzazione si applica solo ai minori assunti con contratti di tipo formativo (es. apprendistato). Nei tirocini brevi o di orientamento, non è ammessa alcuna esposizione a rischi.

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser. La norma di riferimento è la legge 17 ottobre 1967, n. 977.