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Codice servizio: 1741

Rilascio attestati del conducente per cittadini e cittadine extracomunitari

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Descrizione

Richiesta di rilascio dell'attestato per il conducente extracomunitario non soggiornante di lungo periodo per trasporti internazionali.

Per effettuare trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria. Se il conducente proviene da un paese terzo (non UE), deve avere anche un attestato di conducente.

L’attestato è rilasciato su richiesta del titolare della licenza comunitaria. Viene dato a ogni conducente che non sia cittadino di uno Stato UE e non soggiornante di lungo periodo.

Il conducente deve essere legalmente assunto e messo a disposizione del trasportatore in modo legittimo, come previsto dall’art. 5 della direttiva 2003/109/CE.

 


A chi è rivolto il servizio

Il datore di lavoro che assume un conducente extracomunitario privo di un permesso di lungo soggiorno per l’Italia che effettua trasporto internazionale.

Oltre che in caso di rapporto di lavoro subordinato o somministrazione di lavoro temporaneo deve essere richiesto anche:

  • quando il conducente extracomunitario sia il titolare, legale rappresentante, amministratore o socio dell’impresa di trasporto;
  • quando il conducente extracomunitario sia un collaboratore familiare o associato in partecipazione del trasportatore;
  • quando il conducente sia socio lavoratore della cooperativa trasportatrice.


Requisiti

L’attestato può essere rilasciato solo se:

  • il conducente è di nazionalità extra-UE e non possiede un permesso di lungo soggiorno emesso dallo stato italiano;
  • è impiegato in un'impresa che effettua trasporti su strada internazionali con licenza comunitaria;
  • il rapporto di lavoro è conforme alle norme italiane sul lavoro.


Cosa serve

In veste di titolare/legale rappresentante dovrai richiedere il rilascio dell’attestato del conducente tramite:

  1. modulo di domanda: attestato di conducente per cittadini extracomunitari - domanda;
  2. allegati alla domanda:
  • fotocopia di un documento d’identità del/della dichiarante;
  • licenza comunitaria al trasporto internazionale di merci su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009;
  • copia permesso di soggiorno del conducente;
  • copia contratto di lavoro;
  • comunicazione di assunzione all’Ufficio Osservazione mercato del Lavoro (solo quando l’assunzione non risulti già all'Ispettorato del lavoro on-line);
  • busta paga attestante l’ultima retribuzione (solo se il lavoratore era già in forza);
  • ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti (F24);
  • nelle ipotesi in cui il conducente non abbia un rapporto di lavoro subordinato, il richiedente dovrà fornire ogni documentazione utile a supporto della richiesta. La documentazione dovrà attestare che il conducente sia titolare di impresa individuale, amministratore di società, socio di società di persone, collaboratore familiare, associato o socio lavoratore della cooperativa del trasportatore;
  • nelle ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo la ditta utilizzatrice dovrà presentare anche il relativo contratto di fornitura;
  • copia CQC del conducente;
  • copia passaporto del conducente;
  • copia patente di guida del conducente;
  • DURC corrente;
  • dichiarazione sostitutiva per marca da bollo (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) per n. 1 marca da 16 euro (domanda inviata via email o PEC.

Devi acquistare due marche da bollo del valore di 16 euro ciascuna.


Come fare domanda

Invia i moduli presenti nella sezione “cosa serve per la richiesta” attraverso una delle seguenti modalità:

  1. in base alla sede legale del datore di lavoro;
  2. oppure alla sede operativa dove il conducente è assegnato;
  3. in caso di fornitura di lavoro temporaneo l’ufficio competente al rilascio dell’attestato è individuato in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice;


Cosa segue

Ti verrà rilasciato l’originale ed una copia dell’attestato di conducente:
  • l’originale deve essere consegnato da parte del datore di lavoro al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
  • la copia deve rimanere presso la sede legale dell’impresa, ovvero presso la sede operativa dell’impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta.
Dopo il rilascio, il conducente deve portare con sé l’attestato durante il lavoro ed esibirlo su richiesta degli agenti preposti al controllo.

In caso di verificata sopravvenuta carenza delle condizioni di validità dell’attestato di conducente, gli organi ispettivi provvedono al ritiro dello stesso.

Il datore di lavoro deve restituire l’originale e la copia in suo possesso:

  • in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro);
  • alla scadenza del periodo di validità.

Tempi e scadenze

Termine del procedimento: 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa.

  • La domanda per l'attestato del conducente dev'essere presentata subito a partire dall'assunzione del cittadino extracomunitario se si intende adibirlo a trasporto internazionale.
  • L’attestato del conducente è valido fino a che sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio.

Domande frequenti

Quando va presentata la domanda per l’attestato?

La domanda deve essere presentata subito dopo l’assunzione del conducente extracomunitario privo di permesso di lungo soggiorno per l’Italia, prima che inizi a fare trasporti internazionali. Non bisogna aspettare: è un requisito obbligatorio.


Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della Provincia autonoma di Bolzano. Per maggiori informazioni, consulta il portale Lexbrowser.

La norma di riferimento è il regolamento (CE) n. 1072/2009.

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