Descrizione
Finanziamento di investimenti dei comuni.
Con l’articolo 5-ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il Fondo investimenti è riformato a partire dall’anno 2026. La disciplina di dettaglio è prevista nell’accordo sulla finanza locale 2026.
Il Fondo investimenti è concepito per il periodo decennale 2026-2035.
- Ai Comuni vengono concessi finanziamenti per investimenti sulla base di criteri di fabbisogno.
- Il 40 per cento del finanziamento viene erogato d’ufficio (trasferimento fondi). L’utilizzo di tali fondi è soggetto ad un monitoring.
- il 60 per cento del finanziamento viene messo a disposizione su domanda dei comuni. L’importo massimo che un comune può richiedere nell’anno 2026 è stabilito nell’accordo per la finanza locale.
- Inoltre, vengono concessi finanziamenti per determinate categorie di opere pubbliche mediante bando per la presentazione di progetti.
- Tali finanziamenti sono destinati alle opere nel settore educativo e alle opere definite come prioritarie (municipi, strutture di protezione civile, edifici della cultura e case delle associazioni, impianti sportivi, cimiteri e cantieri comunali).
- dopo il finanziamento di tali opere prioritarie, i fondi potranno essere destinati anche ad altri progetti.
- il finanziamento tiene conto della situazione finanziaria del Comune ed ammonta a fino a 30, 50 o 80 per cento dei costi riconosciuti (eccezione: settore educativo).
- con deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2025, n. 1090 sono stati fissati i criteri per la determinazione della situazione finanziaria del Comune.
