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Codice servizio: 1529

Finanziamenti provinciali nell'ambito del fondo investimenti per i Comuni

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Descrizione

Finanziamento di investimenti dei comuni.
Con l’articolo 5-ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il Fondo investimenti è riformato a partire dall’anno 2026. La disciplina di dettaglio è prevista nell’accordo sulla finanza locale 2026.
Il Fondo investimenti è concepito per il periodo decennale 2026-2035.

  • Ai Comuni vengono concessi finanziamenti per investimenti sulla base di criteri di fabbisogno.
    • Il 40 per cento del finanziamento viene erogato d’ufficio (trasferimento fondi). L’utilizzo di tali fondi è soggetto ad un monitoring.
    • il 60 per cento del finanziamento viene messo a disposizione su domanda dei comuni. L’importo massimo che un comune può richiedere nell’anno 2026 è stabilito nell’accordo per la finanza locale.
  • Inoltre, vengono concessi finanziamenti per determinate categorie di opere pubbliche mediante bando per la presentazione di progetti.
    • Tali finanziamenti sono destinati alle opere nel settore educativo e alle opere definite come prioritarie (municipi, strutture di protezione civile, edifici della cultura e case delle associazioni, impianti sportivi, cimiteri e cantieri comunali).
    • dopo il finanziamento di tali opere prioritarie, i fondi potranno essere destinati anche ad altri progetti.
    • il finanziamento tiene conto della situazione finanziaria del Comune ed ammonta a fino a 30, 50 o 80 per cento dei costi riconosciuti (eccezione: settore educativo).
    • con deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2025, n. 1090 sono stati fissati i criteri per la determinazione della situazione finanziaria del Comune.

A chi è rivolto il servizio

Ai Comuni.




Come fare domanda

Per presentare domanda compilare il relativo modulo e inoltrarlo all’Ufficio Finanza locale a mezzo PEC.


Cosa segue

Nel caso di sussistenza di tutti i requisiti previsti la direttrice della Ripartizione provinciale Enti locali rilascia il decreto di concessione del finanziamento.

 


Tempi e scadenze

Le domande di finanziamento ai sensi dell’articolo 5-ter comma 3 lettera b) della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Nell’anno 2026 le domande ai sensi dell’articolo 5-ter comma 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 possono essere presentate:

  • Dal 12 gennaio al 30 gennaio per le opere nel settore educativo;
  • dal 1° giugno al 31 luglio per le domande di finanziamento per le opere nel settore educativo, per le opere prioritarie e per gli altri progetti.

Riferimenti normativi

Il servizio è regolato dalle norme della provincia di Bolzano e dalle norme europee, che puoi approfondire nella pagina https://lexbrowser.provinz.bz.it/.

Norme di riferimento


La disciplina di dettaglio relativa ai criteri stabiliti nelle leggi si trova nell'accordo sulla finanza locale che annualmente viene rinegoziato e sottoscritto dal Comitato per gli accordi di finanza locale. Accordi per la finanza locale