A) Domanda d'autorizzazione all'installazione, al trasferimento o alla modifica
La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale Commercio e servizi, non appena il comune competente del territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
L’impresa presenta all’Ufficio Commercio e servizi la domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo
Comunicazione fine lavori.
L’Ufficio Commercio e servizi conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto a seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio Commercio e servizi. Se non vi è la sussistenza dei requisiti, la direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico dispone il rigetto della domanda tramite decreto.
Per l'installazione, il trasferimento o la modifica l’esercizio dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di sussistenza dei requisiti (fermi restando i termini prescritti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi).
Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto ##5##, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio Commercio e servizi, la direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.
B) Modifiche non soggette ad autorizzazione
Esecuzione dei lavori: a lavori ultimati devi presentare all'Ufficio Commercio e servizi la ##5## unitamente alla dichiarazione di conformità, tramite PEC.
C) Comunicazione subingresso
Prima avviene la verifica della documentazione inoltrata ed eventualmente viene richiesto il completamento della stessa.
Dopo ci sarà la concessione dell'autorizzazione, con la quale viene confermato il subingresso.
D) Rinuncia autorizzazione
La direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico rilascia il decreto di rinuncia all’autorizzazione.
Hai 6 mesi di tempo per procedere a smantellare e rimuovere l’impianto, dopo aver richiesto il titolo edilizio prescritto per la demolizione delle strutture esistenti. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
- La cessazione delle attività dell’impianto per le quali è stato autorizzato;
- l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP), del piano di attuazione (PdA) e del piano strategico provinciale (PSP);
- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa;
- la bonifica del suolo e delle acque.
L’Ufficio Commercio e servizi verifica la documentazione e chiude la pratica.
E) Sospensione dell’attività
Se hai comunicato una sospensione dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni riceverai l’autorizzazione da parte della direttrice o del direttore della Ripartizione Sviluppo economico.
Devi comunicare tramite PEC la riapertura dell’attività oppure richiedere una proroga della sospensione dell’attività.
F) Verifica periodica di conformità dell’impianto
Dopo la verifica dei documenti da parte dell’Ufficio Commercio e servizi riceverai:
- Una comunicazione da parte della direttrice o del direttore della Ripartizione Sviluppo economico;
- Se non presenti la perizia giurata entro massimo sei mesi dalla scadenza della verifica precedente, ricevi una sospensione dell’attività dell’impianto fino a quando la conformità non verrà confermata;
- Se l’impianto non supera con esito positivo la verifica di conformità, ricevi la revoca dell’autorizzazione.