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Codice servizio: 1526

Informazioni sui distributori di carburante stadali

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Descrizione

Autorizzazione per l'installazione, la concentrazione, il trasferimento e la modifica di un impianto di distribuzione di carburante.

L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione Sviluppo economico.

L'autorizzazione è subordinata alla conformità:

  • alle direttive emanate dalla Giunta provinciale;
  • alle disposizioni del piano regolatore;
  • alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
  • alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

Per le modifiche non soggette ad autorizzazione quali: la sospensione dell’attività, il subingresso e la rinuncia all’autorizzazione è necessario presentare una comunicazione.


A chi è rivolto il servizio

Imprese.


Requisiti

Requisiti di onorabilità:

  • non sei stato o stata dichiarato o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che hai ottenuto la riabilitazione;
  • non hai riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • non hai riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale (ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione);
  • non hai riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
  • non hai riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • non sei sottoposto o sottoposta a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza;
  • non sei incorso o incorsa in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.

Come fare domanda

A seconda della richiesta, puoi presentare i documenti richiesti all’Ufficio Commercio e Servizi tramite PEC (posta elettronica certificata): handel.commercio@pec.prov.bz.it.

 


Domande frequenti

Quali modifiche sono soggette ad autorizzazione per un distributore stradale?

Le seguenti modifiche sono soggette ad autorizzazione:

  • installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante, con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  • sostituzione di un prodotto già esistente con uno nuovo;
  • aggiunta di un nuovo carburante e installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e di nuove colonnine su impianti esistenti; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a condizione che l’impianto sia dotato di un’area di rifornimento per le nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.

Quali modifiche non sono soggette ad autorizzazione per un distributore stradale?

Le seguenti modifiche non sono soggette ad autorizzazione:

  • installazione di nuovi serbatoi e sostituzione di serbatoi con altri;
  • sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
  • cambio di destinazione d’uso degli erogatori e dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l’impianto esistente, a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;
  • realizzazione e aumento di capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  • sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  • installazione di apparecchiature self-service a pagamento posticipato;
  • installazione di dispositivi e impianti per il recupero dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza;
  • installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato ed estensione dell’utilizzo di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti.

Quando posso mettere in esercizio un distributore stradale?

Un distributore stradale può essere messo in esercizio dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico e dopo aver ricevuto la licenza da parte dell’Ufficio delle Dogane.