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Codice servizio: 1526

Informazioni sui distributori di carburante stradali

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Descrizione

A) Autorizzazione per l'installazione, la concentrazione, il trasferimento e la modifica di un impianto di distribuzione di carburante.

L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione Sviluppo economico.

L'autorizzazione è subordinata alla conformità:

  • alle direttive emanate dalla Giunta provinciale;
  • alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici;
  • alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
  • alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

B) Modifiche non soggette ad autorizzazione, sospensione dell’attività, subingresso oppure rinuncia all’autorizzazione

Per le modifiche non soggette ad autorizzazione, la sospensione dell’attività, il subingresso oppure la rinuncia all’autorizzazione è necessario presentare una comunicazione.


A chi è rivolto il servizio

Imprese.


Requisiti

Requisiti di onorabilità:

  • non sei stato o stata dichiarato o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che hai ottenuto la riabilitazione;
  • non hai riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • non hai riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale (ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione);
  • non hai riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
  • non hai riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • non sei sottoposto o sottoposta a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza;
  • non sei incorso o incorsa in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.

Cosa serve

A) Autorizzazione all’installazione, al trasferimento o alla modifica di un impianto stradale di distribuzione di carburanti

Per richiedere l’autorizzazione all’installazione, al trasferimento o alla modifica di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, nella domanda di autorizzazione Distributori di carburante - Domanda di autorizzazione dichiara:

  • le generalità, la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità (autocertificazione);
  • l’ubicazione e la sede/l’indirizzo dell’impianto;
  • i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizzazione;
  • la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati le signole colonnine e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
  • che quanto richiesto con la domanda è conforme alle prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, alle disposizioni di carattere fiscale e tributario e alle norme in materia di prevenzione degli incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché di tutela dei beni storici e artistici;
  • di aver assolto gli obblighi in riferimento all’utilizzo dell’imposta di bollo.

B) Comunicazione di modifiche non soggette ad autorizzazione

Per effettuare modifiche non soggette ad autorizzazione devi usare il modulo Comunicazione subingresso. A seconda del tipo di modifica comunicata, verranno richiesti in seguito eventuali ulteriori documenti.

C) Comunicazione di subingresso

Per la comunicazione di subingresso devi presentare la Distributori di carburante - Comunicazione sospensione attività assieme a copia autentica dell‘atto notarile relativo al trasferimento di proprietá o della gestione dell'azienda o di un ramo d'azienda.

Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro 30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata una nuova autorizzazione.

D) Comunicazione della rinuncia dell’autorizzazione

Per la comunicazione della rinuncia dell'autorizzazione devi presentare la Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.

E) Comunicazione della sospensione dell’attività

Per la comunicazione della sospensione dell'attivitá devi presentare la ##9##:

  • per un periodo pari o inferiore a trenta giorni è sufficiente la comunicazione;
  • per periodi superiori riceverai l’autorizzazione da parte del direttore o della direttrice della Ripartizione Sviluppo economico; la sospensione è autorizzata di norma per un periodo massimo di tre anni in un quinquennio.

F) Verifica periodica di conformità dell’impianto

Per la verifica periodica di conformità dell'impianto devi presentare una perizia giurata (qui trovi il ##11##).

G)

Le domande sono soggette a imposta di bollo: ##13##;

Le comunicazioni non sono soggette a imposta di bollo.


Come fare domanda

A seconda della richiesta, puoi presentare i documenti richiesti all’Ufficio Commercio e servizi tramite PEC (posta elettronica certificata): handel.commercio@pec.prov.bz.it.


Cosa segue

A) Domanda d'autorizzazione all'installazione, al trasferimento o alla modifica 

La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale Commercio e servizi, non appena il comune competente del territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
L’impresa presenta all’Ufficio Commercio e servizi la domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo Comunicazione fine lavori.
L’Ufficio Commercio e servizi conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto a seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio Commercio e servizi. Se non vi è la sussistenza dei requisiti, la direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico dispone il rigetto della domanda tramite decreto.
Per l'installazione, il trasferimento o la modifica l’esercizio dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di sussistenza dei requisiti (fermi restando i termini prescritti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi).
Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto ##5##, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio Commercio e servizi, la direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.

B) Modifiche non soggette ad autorizzazione

Esecuzione dei lavori: a lavori ultimati devi presentare all'Ufficio Commercio e servizi la ##5## unitamente alla dichiarazione di conformità, tramite PEC.

C) Comunicazione subingresso

Prima avviene la verifica della documentazione inoltrata ed eventualmente viene richiesto il completamento della stessa.
Dopo ci sarà la concessione dell'autorizzazione, con la quale viene confermato il subingresso.

D) Rinuncia autorizzazione

La direttrice o il direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico rilascia il decreto di rinuncia all’autorizzazione.
Hai 6 mesi di tempo per procedere a smantellare e rimuovere l’impianto, dopo aver richiesto il titolo edilizio prescritto per la demolizione delle strutture esistenti. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
  • La cessazione delle attività dell’impianto per le quali è stato autorizzato;
  • l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP), del piano di attuazione (PdA) e del piano strategico provinciale (PSP);
  • la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa;
  • la bonifica del suolo e delle acque.
L’Ufficio Commercio e servizi verifica la documentazione e chiude la pratica.

E) Sospensione dell’attività

Se hai comunicato una sospensione dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni riceverai l’autorizzazione da parte della direttrice o del direttore della Ripartizione Sviluppo economico.
Devi comunicare tramite PEC la riapertura dell’attività oppure richiedere una proroga della sospensione dell’attività.

F) Verifica periodica di conformità dell’impianto 

Dopo la verifica dei documenti da parte dell’Ufficio Commercio e servizi riceverai:

  • Una comunicazione da parte della direttrice o del direttore della Ripartizione Sviluppo economico;
  • Se non presenti la perizia giurata entro massimo sei mesi dalla scadenza della verifica precedente, ricevi una sospensione dell’attività dell’impianto fino a quando la conformità non verrà confermata;
  • Se l’impianto non supera con esito positivo la verifica di conformità, ricevi la revoca dell’autorizzazione.

Tempi e scadenze

  • Devi completare i lavori di realizzazione dell’impianto entro tre anni dalla data in cui ricevi la conferma della sussistenza dei requisiti;
  • Devi comunicare il subingresso entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto;
  • Devi inoltrare la perizia giurata per la verifica di conformità dell’impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente.

Domande frequenti

Quali modifiche sono soggette ad autorizzazione per un distributore stradale?

Le seguenti modifiche sono soggette ad autorizzazione:

  • installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante, con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  • sostituzione di un prodotto già esistente con uno nuovo;
  • aggiunta di un nuovo carburante e installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e di nuove colonnine su impianti esistenti; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a condizione che l’impianto sia dotato di un’area di rifornimento per le nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.

Quali modifiche non sono soggette ad autorizzazione per un distributore stradale?

Le seguenti modifiche non sono soggette ad autorizzazione:

  • installazione di nuovi serbatoi e sostituzione di serbatoi con altri;
  • sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
  • cambio di destinazione d’uso degli erogatori e dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l’impianto esistente, a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;
  • realizzazione e aumento di capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  • sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  • installazione di apparecchiature self-service a pagamento posticipato;
  • installazione di dispositivi e impianti per il recupero dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza;
  • installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato ed estensione dell’utilizzo di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti.

Quando posso mettere in esercizio un distributore stradale?

Un distributore stradale può essere messo in esercizio dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Sviluppo economico e dopo aver ricevuto la licenza da parte dell’Ufficio delle Dogane.