Descrizione
Il servizio regola l’uso e la gestione degli immobili nelle zone produttive. Garantisce finalità compatibili con la pianificazione urbanistica. Rispetta i vincoli della normativa provinciale. Si applica all’alienazione, alla locazione e all’utilizzo degli immobili vincolati per venti o dieci anni.
La zona produttiva è destinata all’insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso. Sono ammesse con limitazioni le attività di servizio e somministrazione pasti, il commercio al dettaglio e i locali per l’alloggio temporaneo di personale. Questo vincolo si estingue solo in caso di modifica del piano urbanistico e del piano di attuazione.
In caso di assegnazioni di terreno antecedenti all’entrata in vigore della LP 9/2018 è previsto un vincolo ventennale. Il servizio disciplina l’uso e la gestione degli immobili nelle zone produttive. Garantisce finalità compatibili con la pianificazione urbanistica. Rispetta i vincoli previsti dalla normativa provinciale. Si applica all’alienazione, alla locazione e all’utilizzo degli immobili con vincolo ventennale o decennale.Un vincolo decennale invece è previsto se per l’acquisizione / realizzazione del terreno è stato concesso un contributo. In questo caso l’immobile aziendale non può essere alienato, affittato o locato e sullo stesso non possono essere costituiti diritti reali o altri diritti di godimento.
In caso di vincolo ventennale
1. autorizzazione alla vendita/alla locazione (atto unilaterale d’obbligo):
l’impresa può vendere o locare l’immobile, previa autorizzazione dell’ente competente per la zona produttiva.
In tal caso:
- l’acquirente oppure il conduttore o la conduttrice deve impegnarsi ad assumere e rispettare i vincoli sussistenti;
- è necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo.
2. Vendita/locazione senza autorizzazione (restituzione del vantaggio economico goduto)
In alternativa all’autorizzazione:
- l’impresa restituisce all’amministrazione provinciale il vantaggio economico goduto;
- il vantaggio economico consiste nella differenza tra il valore di mercato e il prezzo di assegnazione agevolato;
- una volta effettuato il pagamento, l’impresa può presentare istanza per la cancellazione dei vincoli ventennali;
- dopo la cancellazione dei vincoli, l’impresa è autorizzata alla vendita/locazione ecc. del terreno.
Sanzione in caso di violazione dei vincoli
In caso di violazione di uno dei vincoli:
- l’amministrazione infligge una sanzione pari alla differenza tra il valore di mercato e il prezzo di assegnazione.
