Invalidità civile - Prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi
A chi è rivolto il servizio
Requisiti
I requisiti riguardano il tuo grado di invalidità, la residenza e la cittadinanza:
- devi essere in possesso di esito di accertamento di invalidità, cecità o sordità non derivante da cause di guerra, lavoro o di servizio;
- devi essere residente in Alto Adige;
- devi avere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione europea o di uno stato extracomunitario o apolide. In caso fossi cittadino o cittadina di un paese extracomunitario o tu sia apolide, devi essere in possesso del permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno.
Nel caso di minorenni, questi requisiti devono averli i genitori.
Servizi Incompatibili
I seguenti servizi sono incompatibili tra di loro:
- l'indennità di accompagnamento non può essere liquidata con l’assegno di cura;
- l'assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni non può essere percepito insieme all'assegno di cura;
- la pensione per invalidi civili parziali non può essere liquidata contestualmente alle pensioni dirette di invalidità erogate da INPS o da altre casse previdenziali (es: Cassa edile, …);
- l'ammissione definitiva in residenze per anziani e l'indennità di accompagnamento.
Ammissione definitiva in residenze per anziani e indennità di accompagnamento
Quando una persona che riceve l’indennità viene ammessa definitivamente in una residenza per anziani o in una casa di riposo:
- perde l’erogazione dell’indennità, che viene sospesa;
- riceve una tariffa diaria integrativa.
Altre informazioni
Le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi non dipendono dalla rilevazione della condizione economica.
Cosa serve
Il servizio di erogazione delle prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi si attiva in automatico dopo che hai presentato la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile e sordità presso l’Ufficio invalidi del Distretto sanitario di competenza (Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano) tramite i Patronati.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Come fare domanda
Per completare la richiesta di contributo economico, bisogna presentare i seguenti documenti.
- Per la persona invalida civile assoluta, persona cieca civile, persona sorda: Dichiarazione di responsabilità invalidi assoluti, ciechi, sordi.
- Per la persona invalida civile parziale: Dichiarazione di responsabilità invalidi parziali.
- Per la persona invalida civile con età superiore 67 anni o una persona invalida civile minorenne: Variazione modalità di pagamento.
Cosa segue
- quello di due anni prima se la prestazione viene erogata tra il 1° gennaio e il 30 settembre dell’anno in corso;
- quello dell’anno precedente se la prestazione viene erogata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre dell’anno in corso;
- per la prima liquidazione, viene considerato il reddito presunto dell’anno in cui decorre la prestazione, che deve essere confermato entro settembre dell’anno successivo.
In base a quanto da te autodichiarato, ASSE provvede a concedere o rigettare la liquidazione delle prestazioni economiche.
Le prestazioni economiche sono di natura assistenziale e non soggette a tassazione (IRPEF).
Le prestazioni si distinguono in due categorie: pensione e indennità.
Pensione
L’erogazione delle pensioni per invalidi civili assoluti, invalidi civili parziali, ciechi civili assoluti, ciechi civili con residuo visivo e sordi è vincolata da limiti di reddito personale annuo soggetti a tassazione. Questi sono determinati annualmente dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Erogazione della pensione:
- per invalidi civili: la pensione per invalidi civili è erogata da ASSE ed è riconosciuta dal compimento del 18° anno di età fino al compimento del 67° anno. Al compimento del 67° anno la competenza passa all'INPS, ente competente dell’erogazione dell’assegno sociale;
- per ciechi civili: la pensione per ciechi civili è erogata da ASSE ed è riconosciuta senza limiti di età;
- per sordi: la pensione per sordi è erogata da ASSE ed è riconosciuta dal compimento del 18° anno di età.
Indennità
Indennità di accompagnamento, comunicazione per sordi, speciale per ciechi civili con residuo visivo, assegno integrativo per ciechi e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni. Queste indennità sono riconosciute senza alcun limite di reddito e di età, a eccezione dell’assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni, erogabile fino al compimento del 18° anno di età.Di seguito, riportiamo gli importi delle prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi relativi all’anno solare 2026:
- 495,11 €: pensione per invalidi civili, ciechi civili, sordi e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;
- 552,57 €: indennità di accompagnamento per invalidi civili;
- 1.064,98 €: Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti;
- 238,14 €: indennità speciale per ciechi con residuo visivo;
- 267,83 €: indennità di comunicazione per sordi;
- 139,58 €: integrazione supplementare per ciechi assoluti;
- 99,71 €: integrazione supplementare per ciechi con residuo visivo.
Controlli a campione. L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico effettua controlli a campione per verificare la veridicità dei dati autodichiarati, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 3, legge provinciale 17/1993).
Dichiarazioni mendaci. Sei responsabile della veridicità dei dati forniti, dell’omissione di informazioni dovute e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. In caso di dichiarazioni false, non veritiere, omesse, perdi il beneficio ottenuto (art. 2bis legge provinciale 17/1993).
Tempi e scadenze
L’elaborazione della dichiarazione di responsabilità e della comunicazione delle modalità di pagamento (solo se successiva a prima istanza) avviene con i tempi di procedimento sopracitati.
L’invio della dichiarazione di responsabilità o comunicazione della modalità di pagamento deve avvenire entro i 60 giorni dalla ricezione della modulistica, pena la negazione della prestazione economica.
Entro il 31 agosto di ogni anno, è fondamentale comunicare – nel caso di variazione determinante il superamento dei limiti di reddito di cui al punto 3 delle FAQ – i redditi dell’anno precedente. Si ricorda che tale comunicazione è dovuto, pena sospensione e successiva decadenza dal beneficio economico, per le persone percettrici di:- pensione incrementata per invalidi civili, ciechi civili e sordi;
- pensione base per invalidi civili, ciechi civili e sordi, concessa sulla base del reddito dichiarato in via presuntiva.
Domande frequenti
Posso predisporre una delega all'incasso?
Sì, compilando il seguente modulo: Delega per l'incasso. La delega all'incasso per le prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordi può avvenire solo tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale. Per questo tipo di delega è ancora necessario autentificare la firma. L’autentica della firma può avvenire:
- allo sportello del cittadino dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- oppure, all'Ufficio servizi demografici o nei centri civici di un comune della Repubblica Italiana.
Posso modificare il conto corrente sul quale ricevo la prestazione?
Quali sono i limiti di reddito per richiedere le prestazioni economiche per invalidi civili ciechi civili e sordi?
I limiti di reddito considerati nell'anno 2026 dall’01/01/2026 al 30/09/2026 si riferiscono all’anno 2024 ed i limiti di reddito ammontano a:
- 5.771,35 €: pensione per invalidi civili parziali;
- 19.772,50 €: pensione per invalidi civili assoluti, ciechi civili e sordi.
I limiti di reddito considerati nell'anno 2026 dall’01/10/2026 al 31/12/2026 o se la prima domanda è stata effettuata nel 2025 con primo pagamento nel 2026, si riferiscono all’anno 2026:
- 5.852,21 €: pensione per invalidi civili parziali;
- 20.029,55 €: pensione per invalidi civili assoluti, ciechi civili e sordi.
Se prima liquidazione viene effettuata nell'anno 2026, i limiti di reddito si riferiscono all’anno 2026 e ammontano a:
- 5.852,21 €: pensione per invalidi civili parziali;
- 20.029,55 €: pensione per invalidi civili assoluti, ciechi civili e sordi.
In quali casi è erogabile l’incremento alla pensione per invalidi civili assoluti, ciechi civili e sordi?
L’incremento al milione è erogabile per: invalidi civili assoluti, ciechi civili assoluti e sordi a partire dal compimento della maggiore età / ciechi civili con residuo visivo a partire dal compimento dei 70 anni. Se il reddito non supera il limite di legge di seguito riportati, si considerano:
- dall’01/01/2026 al 30/09/2026, i limiti di reddito per l’anno 2024 che ammontano ad 9.721,92 €;
- dall’01/10/2026 al 31/12/2026 o prima domanda nel 2025 con primo pagamento nel 2025, i limiti di reddito per l’anno 2024 che ammontano ad 9.727,77 €;
- se prima liquidazione avviene nell’anno 2026, i limiti di reddito per l’anno 2025 che ammontano ad 9.727,77 €.
Per il calcolo dell’incremento al milione, tra i redditi considerati rientra l’importo annuale della pensione base d’invalidità civile o cecità civile o sordità.
L’importo dell’incremento varia in base al reddito: non è un importo fisso.
Quali sono le percentuali di invalidità civile, cecità civile e sordità?
- invalidi civili parziali: 74%-99%;
- invalidi civili assoluti: 100%;
- indennità di accompagnamento: solo se invalidi civili assoluti CON diritto all'assegno di accompagnamento;
- ciechi civili con residuo visivo inferiore a 1/20;
- ciechi civili assoluti;
- sordi.
Cosa succede in caso di decesso dell'assistito e importo maturato e non riscosso?
In caso di decesso dell’assistito/a, gli eredi possono informarsi sugli importi maturati e non riscossi, al fine di poter richiedere il pagamento degli eventuali ratei ancora spettanti. È fondamentale, tuttavia, informarsi preventivamente con l'Agenzia sull'esistenza di ratei maturati e non riscossi.
Nel caso di Autocertificazione - Domanda di liquidazione di rate maturate e non riscosse agli eredi dell’assistito, la documentazione richiesta da inviare all'Ufficio ASSE tramite mail (aswe.asse@provincia.bz.it) oppure via PEC (aswe.asse@pec.prov.bz.it) oppure tramite Patronato è la seguente:
- Autocertificazione - Domanda liquidazione agli eredi
- Allegato alla domanda di liquidazione agli eredi - delega coeredi - una persona
- Allegato alla domanda di liquidazione agli eredi - delega coeredi - più persone
Per la presentazione della autocertificazione di liquidazione agli eredi è previsto il costo di 16,00€ corrispondente al costo della marca da bollo. Se la domanda viene presentata di persona allo sportello, viene richiesta una marca da bollo di euro 16,00 aggiuntiva.
Per la delega di uno o più coeredi è ancora necessario autentificare la firma. L’autentica della firma può avvenire:
- allo sportello del cittadino dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- all'Ufficio servizi demografici o nei centri civici di un comune della Repubblica Italiana;
- in un Consolato o Ambasciata d’Italia all'estero.
Riferimenti normativi
La norma di riferimento è: Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi".
Puoi consultare le informazioni su: durata del procedimento, responsabile del procedimento, potere sostitutivo in caso di inerzia e strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale al seguente link: attività e procedimenti.
Può interessarti anche:
- Assegno di cura;
- Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai familiari non autosufficienti.
Struttura competente
ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
Telefono: +39 0471 41 83 00
Fax: +39 0471 41 83 29
Email: aswe.asse@provincia.bz.it
PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it
Sito web: asse.provincia.bz.it/de
Orario per il pubblico:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.00.
- giovedì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
