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Codice servizio: 1281

Contributi per il recupero della prima casa

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Descrizione

Si tratta di un contributo a fondo perduto, da non restituire, che viene erogato in un’unica soluzione, per il recupero di un’abitazione per il fabbisogno abitativo primario.

Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi i seguenti interventi, di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 (“Territorio e paesaggio”), e successive modifiche:
  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi che prevedono la completa demolizione e ricostruzione: la ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze. Se l’edificio da demolire insista su un’area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere ammessa anche la ricostruzione dell’edificio in un’altra posizione.
Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni.

Ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento della cubatura esistente sono considerati come recupero. È comunque recupero quando la volumetria esistente viene ampliata fino a 495 metri cubi complessivi. La volumetria deve essere trasformata in abitazione con le caratteristiche delle abitazioni agevolabili, anche attraverso un cambio di destinazione d’uso.

Come si calcola il contributo e a quanto ammonta?

Il contributo per il recupero della prima casa è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, che definisce l’importo base, alla quale viene applicata la percentuale corrispondente, a seconda della fascia di reddito.

L’importo base per la determinazione del contributo è pari a 35.000,00 euro per una persona richiedente singola, 52.000,00 euro per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. I componenti, ai fini della determinazione del numero di componenti del nucleo familiare per la quantificazione del contributo spettante, vengono considerati fino ad un massimo complessivo di cinque. L’importo base massimo è, quindi, pari a 76.000,00 euro.

Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, gli importi base di cui sopra sono incrementati del 25 per cento.

Anche per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui sopra sono incrementati del 25 per cento.
Attenzione: la delibera con la classificazione di tali comuni non è ancora stata emanata.

In caso di cumulo degli incrementi previsti di cui sopra, il limite massimo di incremento complessivo è del 35 per cento.

Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito e con un VSEM pari ad almeno 1,50, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo base di cui sopra, determinato in base al numero dei componenti familiari, ed aumentato dell’eventuale incremento, qualora previsto, del 25 per cento. Il contributo è pari all’80 per cento per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito e al 50 per cento per le persone richiedenti della quarta fascia di reddito.

L'importo effettivo del contributo dipende anche dalla spesa per il recupero dell'alloggio e non può superare il 40 per cento della spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per il recupero dell’abitazione. Qualora il contributo teoricamente spettante risulti maggiore, viene rideterminato in tale misura. Le spese tecniche vengono riconosciute fino ad un massimo del 10 per cento di tale spesa.

La seguente tabella riporta gli importi massimi spettanti, calcolati solo in base alla composizione della famiglia e alla fascia di reddito.
Tabella: Entità massima dei contributi a fondo perduto recupero dal 1.02.2026.

Sul sito web della Ripartizione è possibile effettuare la “simulazione online”, completa del calcolo tecnico.

Se l'edificio da recuperare è sotto la tutela dei Beni Culturali il contributo può essere aumentato sino ad un valore massimo del 25%.

Acquisto e recupero:
In caso di acquisto di un'abitazione da recuperare, si può, dopo aver presentato la domanda per l’acquisto, presentare anche la domanda aggiuntiva per la ristrutturazione. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni.
Anche per il recupero è previsto un contributo a fondo perduto.
Il contributo a fondo perduto aggiuntivo per il recupero ammonta al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare i 40.000,00 euro.
Le agevolazioni sono concesse solamente se la spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per i lavori di recupero non sono inferiori a 30.000,00 euro.
Attenzione: i lavori per il recupero dell'abitazione possono iniziare soltanto dopo 30 giorni dall'inoltro della domanda e dopo un eventuale sopralluogo da parte della ripartizione edilizia abitativa.

A chi è rivolto il servizio

Famiglie e persone singole che vogliono recuperare un'abitazione per il fabbisogno abitativo primario.

Servizio propedeutico: Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio - DURP.
 

Requisiti

Per usufruire dell’agevolazione per la ristrutturazione della prima casa devi essere in possesso di alcuni requisiti. I requisiti riguardano i tuoi requisiti personali e le caratteristiche tecniche dell’alloggio.
  1. Requisiti personali del richiedente:
  • Il richiedente deve avere la propria residenza o il posto di lavoro in provincia di Bolzano da almeno cinque anni.
    È considerata anche la residenza storica. Questo requisito non si applica ai richiedenti emigrati all’estero (iscritti A.I.R.E. ovvero Anagrafe Italiani residenti all’estero) già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia.
    Il coniuge o la persona convivente “more uxorio” (definito nell'art. 7 del D.P.G.P 1999/42) può diventare comproprietario/a dell’alloggio, anche se solamente il richiedente principale ha la residenza o il posto di lavoro in provincia da almeno cinque anni;
  • Al momento della presentazione della domanda i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono aver soggiornato continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e devono aver svolto un’attività lavorativa (sempre nel territorio provinciale) per almeno tre anni;
    Il requisito dell’attività lavorativa non è richiesto nel caso di persone con un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, di persone cieche civili o sorde o con un’invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, nonché in caso di persone con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • I richiedenti che sono tenuti a dichiarare il gruppo linguistico devono essere, al momento della presentazione della domanda, in possesso di tale dichiarazione, in corso di validità;
  1. Proprietà:
  • Oltre all'abitazione da recuperare, il richiedente non deve essere proprietario di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile. Un alloggio si considera facilmente raggiungibile se situato entro 40 km dal luogo di lavoro o di residenza, oppure entro 30 km se l'alloggio in questione, la residenza o il posto di lavoro si trovano a più di 1000 metri di altitudine s.l.m. Egli non può essere titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio o aver ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto o di abitazione di un tale alloggio. Lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente “more uxorio”. Vengono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente, il coniuge o la persona convivente more-uxorio.
    In caso di recupero per l’abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la causa di esclusione, neppure nel caso che il proprietario abbia ceduto nello stesso edificio in cui si trova l’abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.
    Tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato (superficie abitabile).
  1. Agevolazioni già ottenute:
  • Il richiedente non può essere membro di una famiglia che sia già stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione. Ciò non vale nel caso venga costituita una famiglia nuova oppure se il richiedente rinuncia a tale agevolazione già ottenuta con effetto dalla data dell’ammissione all'agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 
    Non vale nemmeno qualora dalla concessione della precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato interamente rimborsato oppure in caso di domanda aggiuntiva all'acquisto per il recupero, qualora la domanda di agevolazione per il recupero venga presentata successivamente a quella di agevolazione per l’acquisto;
  1. Reddito:
La situazione economica della famiglia viene calcolata in base alla "dichiarazione unificata del reddito e del patrimonio" (DURP).
La DURP è una dichiarazione annuale della situazione economica, necessaria per l’accesso a diverse prestazioni provinciali e agevolazioni tariffarie.
Per individuare il "valore della situazione economica medio" (VSEM) si tiene conto delle DURP dei due anni antecedenti alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata dopo il 30 giugno. Se la domanda è presentata entro il 30 giugno, si considerano invece le DURP del penultimo e terzultimo anno antecedenti alla presentazione della domanda.
Si può richiedere l’agevolazione solo dopo aver reso la DURP per ogni componente della famiglia relativa ai due anni di reddito richiesti.
  • Per l’ammissione ad un’agevolazione edilizia, la famiglia deve disporre di un VSEM minimo di 1,50.
    Se il richiedente, il coniuge o il convivente, i figli o i minori in affidamento a tempo pieno hanno un’invalidità non inferiore al 74%, ciechi civili o sordi, un’invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o siano in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore minimo del VSEM non è richiesto. L’eventuale invalidità di genitori o fratelli che fanno parte del nucleo familiare non è invece considerata a questo fine.
    Tabella: reddito netto minimo.
  • Il richiedente non deve avere un reddito complessivamente superiore al limite massimo di 7,50 (VSEM) corrispondente alla quarta fascia di reddito;
    Tabella: fasce di reddito.
  1. Stipulazione del contratto di mutuo
  • Il vincolo sociale comporta che l’abitazione possa essere gravata solo da mutui ipotecari destinati alla costruzione, l’acquisto o il recupero dell’abitazione agevolata. Ciò deve essere espressamente indicato nel contratto di mutuo.
  1. Requisiti tecnici:
  • Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni. Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di intervento;
     
  • Ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento della cubatura esistente sono considerati come recupero. In ogni caso, si considera recupero quando la volumetria esistente viene ampliata, fino a 495 metri cubi complessivi, e trasformata in abitazione con le caratteristiche delle abitazioni suscettibili di agevolazione, anche attraverso un cambio di destinazione d’uso;
     
  • Possono essere oggetto di agevolazioni provinciali solo le abitazioni che ricadano nelle seguenti categorie catastali:

    A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 oppure A/7;
     
  • Non sono agevolabili interventi con una spesa preventivata o effettivamente sostenuta inferiore ai 30.000,00 euro;
     
  • Le abitazioni che in relazione al numero di persone che occuperanno l’alloggio risultino sovraffollate non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie
    Tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato (superficie abitabile) Tabella: alloggio inadeguato o sovraffollato (superficie abitabile)
     
  • qualora il progetto preveda la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione, la ricostruzione può essere oggetto dell'agevolazione edilizia solamente se lo stato di manutenzione dell'abitazione da demolirsi è scadente;
     
  • Il richiedente può realizzare, nello stesso edificio, un'ulteriore abitazione autonoma, che però non può essere superiore al 100% della superficie utile dell'abitazione primaria. Essa deve essere vincolata ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

Cosa serve

Per presentare la domanda di agevolazione edilizia, devi preparare:
  1. le DURP degli anni 2023 e 2024, di ogni componente familiare che andrà ad occupare l'alloggio agevolato. Non serve allegare le DURP alla domanda di contributo, poiché vengono scaricate direttamente d’ufficio;
  2. devi comprare una marca da bollo da 16,00 euro;
  3. tutti i cittadini dell’UE devono essere, al momento della presentazione della domanda, in possesso del certificato di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici in originale e di data non anteriore a 6 mesi dalla data di rilascio; questo certificato, in originale, deve essere consegnato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, alla segreteria della Ripartizione. Per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea non è necessario produrre questo certificato;
La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma, cliccando su “vai al servizio online”. Domande non presentate attraverso la piattaforma o non complete non vengono considerate e valgono come non presentate.

Servizio propedeutico: myCIVIS: Come accedere ai servizi online

Le informazioni per l’invio della domanda di contributo tramite la piattaforma si possono trovare al seguente link: Come posso presentare la domanda di agevolazione edilizia? | Comunicazioni di servizio

Devono essere allegati i seguenti documenti tecnici:
  • l’autorizzazione del Comune: il permesso di costruire, la S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività) o la C.I.L.A. (Certificazione di inizio lavori asseverata);
  • il progetto di recupero approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni, i prospetti ed il calcolo della cubatura;
  • copia della relazione tecnica con la descrizione dettagliata degli interventi di recupero;
  • copia del preventivo di spesa dettagliato;
  • la descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione per cui si rende necessaria l’esecuzione degli interventi di recupero;
    Dichiarazione dello stato di conservazione e di manutenzione
     
  • l’attestazione ricevuta dall'Ufficio agricoltura, richiesta esclusivamente se al momento della presentazione della domanda il richiedente è in possesso di un’attività agricola;
     
  • la tabella millesimale, richiesta esclusivamente in caso di suddivisione della proprietà in millesimi);
     
  • il decreto tavolare o la delibera di assegnazione del terreno come titolo di proprietà se la proprietà non è ancora iscritta nel libro fondiario;
     
  • per il recupero in cooperativa edilizia:
    - l’atto di costituzione della cooperativa;
    - il verbale di ammissione come socio (solo nel caso in cui il/la richiedente non risulta già nell’atto di costituzione della cooperativa come socio ed è stato ammesso successivamente tramite verbale di assemblea);
Attenzione: Al momento della presentazione della domanda deve essere iscritta nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno diritto di usufrutto dell’abitazione da risanare. Se la proprietà non risulta iscritta nel libro fondiario è necessario allegare anche il decreto tavolare o la delibera di assegnazione del terreno.

Inoltre, vanno allegati anche i seguenti documenti:
  • in caso di richiedenti coniugati o conviventi more uxorio:
    - Delega del coniuge o convivente alla presentazione della domanda e
    - copia di un documento d’identità in corso di validità del coniuge o convivente;
     
  • in caso di richiedenti separati o divorziati:
    - in caso di separazione giudiziale: copia dell’ordinanza dei provvedimenti temporanei e urgenti disposta dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi;
    - in caso di separazione consensuale: copia del decreto di omologa della separazione emesso dal tribunale oppure copia dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile oppure raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
    - in caso di domanda di nullità del matrimonio: copia dell’ordinanza emessa dal tribunale per la separazione temporanea;
     
  • il certificato di invalidità da parte della commissione sanitaria competente attestante l’invalidità non inferiore al 74% o la gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
    - qualora il nucleo familiare non disponga del VSEM minimo pari a 1,50 e il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio, un figlio componente del nucleo familiare o il minore in affidamento giudiziale a tempo pieno sia una persona con invalidità;
    - qualora il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio siano cittadini non UE e non soddisfino il requisito dell’attività lavorativa svolta nel territorio provinciale (almeno 3 anni negli ultimi 5 anni) a causa dell’invalidità;
     
  • il certificato di invalidità o legge 104/1992 fratello/sorella:
    - qualora il/la richiedente, il coniuge o il/la convivente more uxorio si impegnino ad accogliere fratelli o sorelle con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi da almeno due anni con i richiedenti.

Come fare domanda

Puoi fare richiesta inviando la domanda di contributo esclusivamente tramite l’apposita piattaforma, cliccando su “vai al servizio online”. Domande non presentate attraverso la piattaforma o non complete non vengono considerate e valgono come non presentate.

Servizio propedeutico: myCIVIS: Come accedere ai servizi online

Le informazioni per l’invio della domanda di contributo tramite la piattaforma si possono trovare al seguente link: Come posso presentare la domanda di agevolazione edilizia? | Comunicazioni di servizio
 

Cosa segue

  • dopo aver completato l’invio della richiesta di contributo tramite il portale online, è possibile scaricare nella propria area personale di myCivis una copia della richiesta inoltrata in formato PDF, sulla quale risulta anche il numero della domanda che è stato assegnato. Questo documento vale come ricevuta di consegna e può essere presentata, qualora necessario, alla propria banca per la richiesta del nuovo mutuo agevolato.
  • codice CUP: circa un mese dopo la presentazione della domanda, viene emesso il codice CUP (codice unico di progetto) collegato alla tua domanda. Ti verrà inviato tramite e-mail o posta e dovrai indicarlo su tutti i documenti contabili legati all'acquisto.
  • la tua domanda di contributo viene elaborata:
    - il responsabile del procedimento amministrativo verifica la documentazione e chiede eventuali integrazioni. Controlla la veridicità delle autocertificazioni, calcola la situazione economica media e verifica se hai i requisiti per ricevere il contributo ed esamina eventuali motivi di esclusione.
    - il responsabile della parte tecnica del procedimento verifica la documentazione tecnica e chiede eventuali integrazioni, valuta i requisiti tecnici ed esamina eventuali motivi di esclusione tecnici.
  • verrai informato per iscritto dall'ufficio nel caso in cui non ci siano i requisiti richiesti dalla legge e la domanda di contributo non possa essere accolta (comunicazione dei motivi ostativi);
  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, puoi presentare eventuali controdeduzioni scritte all'ufficio e puoi chiedere di essere ascoltato per chiarire la tua posizione;
    l'ufficio esamina i nuovi elementi e procede a una nuova valutazione che può concludersi con l’accoglimento o il rigetto della domanda. A conclusione del procedimento, verrà emesso un decreto di ammissione o di rigetto da parte del direttore della ripartizione edilizia abitativa e ti verrà inviata la relativa comunicazione.
  • se la tua domanda è in regola con i requisiti e non ci sono motivi ostativi, l’ufficio emette il decreto di concessione del contributo.  
La notifica positiva ti verrà inviata tramite lettera raccomandata, nella quale verranno specificati l'importo del contributo e i documenti necessari per ottenere la liquidazione del contributo.

Nella lettera di approvazione troverai i seguenti dati e informazioni:
  • dati catastali dell’oggetto dell’agevolazione;
  • numero della pratica con la data di consegna della stessa;
  • ammontare del contributo, numero e data del decreto di concessione;
  • eventuali condizioni a cui adempiere per ottenere la liquidazione del contributo;
  • scadenza termine per richiedere la liquidazione;
  • scadenza termine per ultimare i lavori e occupare l’alloggio;
  • scadenza termine per la consegna dei documenti richiesti e per l’adempimento di eventuali condizioni;
  • durata del vincolo sociale.
Alla lettera vengono allegati dei moduli che dovrai compilare e riconsegnare all'ufficio:

In caso di pagamento anticipato:In caso di pagamento ordinario: Al seguente link, nel servizio dedicato trovi ulteriori informazioni sulla procedura di pagamento del contributo approvato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Recupero prima casa - pagamento del contributo e conclusione del procedimento
  • liquidazione: Solo dopo l’approvazione della domanda di contributo potrai richiedere il pagamento del contributo approvato.
I documenti per richiedere il pagamento devono essere consegnati entro 3 anni dalla data di approvazione della domanda.

Prima di effettuare il pagamento, l’ufficio verifica i presupposti per la liquidazione del contributo approvato. L’avvenuta annotazione tavolare del vincolo sociale nonché del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale n. 9/2018 verrà controllata in fase di verifica della documentazione per il pagamento ordinario o, in caso di pagamento anticipato, della documentazione per la liberatoria della fideiussione bancaria.
Trovi tutte le informazioni sull’iscrizione del vincolo sociale nel servizio dedicato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Recupero prima casa - Annotazione tavolare del vincolo sociale;
  • proroga dei termini: È possibile presentare richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione dei documenti.
    L’ufficio valuta la richiesta:
    - se la richiesta è motivata assegna con decreto un nuovo termine;
    - se la richiesta di proroga non è motivata comunica l’avvio procedimento per la revoca dell’agevolazione concessa.
Trovi il modulo per chiedere la proroga nella pagina web del servizio dedicato:
Servizio | CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Recupero prima casa - pagamento del contributo e conclusione del procedimento

Prima dell'approvazione della richiesta di contributo o della liquidazione del contributo approvato, è possibile ritirare la domanda in qualsiasi momento. In questo caso, la domanda non verrà ulteriormente elaborata e il richiedente riceverà una semplice comunicazione di archiviazione. Dopo aver rinunciato alla richiesta di contributo, è possibile presentare una nuova domanda, purché entro i termini previsti. I requisiti verranno verificati con data presentazione della nuova domanda e i tempi di elaborazione riprenderanno a decorrere da zero: 112 Domanda rinuncia agevolazione edilizia prima approvazione e/o pagamento del contributo.

Il vincolo sociale:
Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.
Qualora il vincolo sociale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l’annotazione tavolare del vincolo avviene solamente tramite un notaio in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d’obbligo autenticato.
Il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata ha una durata di 20 anni.
Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. Nel caso dei beneficiari che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 22.12.2022 (modifiche all'Ordinamento dell‘edilizia abitativa agevolata, L.P. 13/1998) abbiano consegnato la dichiarazione di occupazione stabile ed effettiva dell’alloggio agevolato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, il vincolo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Oltre al vincolo sociale deve essere annotato tavolarmente il vincolo ai sensi dell’art. 39 della legge provinciale n. 9/2018, qualora a carico dell’abitazione agevolata esso non sia già iscritto.
L’avvenuta annotazione tavolare del vincolo sociale nonché del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale n. 9/2018 verrà controllata in fase di verifica della documentazione per il pagamento ordinario o, in caso di pagamento anticipato, della documentazione per la liberatoria della fideiussione bancaria.

Dopo l’iscrizione del vincolo sociale e dopo pagamento ordinario del contributo approvato o la liberatoria della fideiussione bancaria, per ogni ulteriore richiesta è possibile rivolgersi all'ufficio programmazione dell’edilizia agevolata, competente della gestione del vincolo sociale e di tutte le richieste, come autorizzazioni varie e nulla osta, durante tutta la durata dello stesso.
Per informazioni più dettagliate in merito alla gestione del vincolo sociale e gli obblighi ad esso connessi puoi consultare il seguente link:
Quali sono gli obblighi derivanti dal vincolo sociale?

Tempi e scadenze

I lavori per il recupero dell'abitazione possono iniziare soltanto dopo 30 giorni dalla consegna della domanda e dopo un eventuale sopralluogo da parte della ripartizione edilizia abitativa.
 

Domande frequenti

È possibile calcolare l’ammontare dell’agevolazione spettante?

Sì, al seguente link, è possibile calcolarsi autonomamente l'ammontare dell'agevolazione spettante:
Calcolo online dell’agevolazione:

Dove è possibile consultare il foglio informativo riguardante la rilevazione dei dati personali?

Il Foglio informativo - regolamento UE 2016/679 è consultabile al seguente link: Foglio informativo - regolamento UE 2016/679

Cos’è il codice di progetto CUP e quando lo ottengo?

Il CUP (codice unico di progetto) è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri e generato mediante richiesta al sistema informativo CUP, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico.
In definitiva, il CUP è una sorta di “codice fiscale” del progetto pubblico d’investimento, che “censisce” e identifica in maniera inequivocabile la destinazione delle risorse pubbliche, consentendo il tracciamento del relativo flusso finanziario.
Nell’atto amministrativo concedente il finanziamento pubblico, il CUP deve essere associato al programma di spesa (risultante dall’impegno contabile della spesa).
Il CUP relativo al tuo progetto, ti verrà inviato circa un mese dopo la presentazione della domanda.
Questo codice dovrà essere riportato su tutta la documentazione contabile, cartacei e informatici (fatture, note onorarie, bonifici, contratti di compravendita, fideiussioni bancarie in caso di liquidazione anticipata del contributo), relativa alle spese per le quali viene chiesto il contributo.
Se i documenti contabili di cui sopra sono stati emessi prima che tu abbia ricevuto la comunicazione del codice di progetto CUP, potrai aggiungere tu il codice, anche a mano, sui documenti. 
 


Struttura competente

Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 41 87 40
Email: wohnbaufoerderung@provinz.bz.it
PEC: wohnbaufoerderung.promozioneedilizia@pec.prov.bz.it
Sito web: edilizia-abitativa.provincia.bz.it/it

Orario sportello per il pubblico, solo ed esclusivamente su appuntamento, da prenotare online al seguente link:
Prenota un appuntamento
  • lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.00;
  • giovedì: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.