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Codice servizio: 1261

Voltura dell'agevolazione edilizia in caso di separazione legale e divorzio

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Descrizione

Autorizzazione al trasferimento della proprietà di un'abitazione agevolata e voltura dell’agevolazione edilizia in seguito a separazione o divorzio.
Se sei in fase di separazione legale o divorzio, puoi chiedere l’autorizzazione al trasferimento totale o parziale della proprietà di un'abitazione vincolata, come deciso dal giudice.
La voltura dell’agevolazione edilizia viene concessa solo dopo che la proprietà è stata effettivamente trasferita con decreto tavolare.
Se perdi la disponibilità dell’abitazione, puoi presentare nuova domanda di agevolazione per una diversa abitazione. In caso di perdita temporanea, puoi fare domanda all’IPES per richiedere un'abitazione in affitto.
 

A chi è rivolto il servizio

Chi ha ricevuto un’agevolazione edilizia e in seguito a separazione legale o divorzio intende cedere l’intera proprietà o una parte dell’abitazione agevolata all’altro coniuge.
 

Requisiti

I requisiti riguardano il tuo stato di separazione o divorzio e la proprietà dell’abitazione.
  1. Separazione o divorzio legalmente riconosciuti
    Devi avere una decisione del giudice (sentenza o decreto di omologa) che stabilisce la separazione o il divorzio. Non è sufficiente una separazione effettuata davanti al Comune.
  2. Titolarità dell’abitazione agevolata
    Devi ricevere o cedere totalmente o parzialmente la proprietà dell’abitazione vincolata, dopo la separazione o il divorzio.
  3. Trasferimento della proprietà già definito
    La decisione sul trasferimento della proprietà dell’abitazione o di una quota deve risultare dalla decisione del giudice (sentenza o decreto di omologa).



Cosa segue

  1. L'ufficio verifica la tua domanda e controlla se hai tutti i requisiti.
  2. Se tutto è in regola, l’Ufficio emette un decreto che autorizza il trasferimento della proprietà. Devi presentare il decreto allo studio legale, al notaio oppure all’Ufficio Tavolare per l’effettivo trasferimento.
  3. Dopo il trasferimento, l’ufficio emette un secondo decreto che autorizza la voltura dell’agevolazione al nuovo proprietario.

Tempi e scadenze

  • Puoi presentare la domanda in qualsiasi momento;
  • il termine per concludere la pratica è di 30 giorni;
  • non ci sono altre scadenze previste.

Domande frequenti

Ci siamo separati in Comune, possiamo fare domanda?

No, serve una sentenza del giudice. Gli accordi fatti in Comune non sono validi per il trasferimento della proprietà di una abitazione agevolata.

Cosa fare se ci si separa prima dell’annotazione del vincolo sociale nel Libro Fondiario?

Contatta l’Ufficio Promozione dell’edilizia agevolata per ricevere indicazioni specifiche.

Un coniuge ha lasciato l'abitazione, ma la sentenza non è ancora emessa: devo comunicarlo?

Sì. Se non c’è ancora la sentenza, ma uno dei due ha lasciato l’abitazione agevolata, devi avvisare subito l’ufficio via e-mail o PEC.

Posso richiedere una nuova agevolazione se ho lasciato temporaneamente l'abitazione agevolata?

No, finché resti proprietario o comproprietario dell’abitazione, non hai diritto a nuove agevolazioni. Puoi però chiedere un'abitazione in affitto all’IPES.