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Codice servizio: 1230

Pensione per persone casalinghe

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Descrizione

Pensione non vincolata alle condizioni economiche del beneficiario ma subordinata al pagamento annuale di un contributo assicurativo versato dai soggetti richiedenti.

Non è più possibile inoltrare domanda di adesione al fondo.


A chi è rivolto il servizio

Coloro che non hanno maturato il diritto a una pensione attraverso la contribuzione obbligatoria.


Requisiti

I requisiti riguardano la residenza, l’età e la situazione previdenziale.

Residenza

Al momento della domanda, devi essere residente in provincia di Bolzano da almeno 5 anni. Inoltre, l’assicurato/a o il/la coniuge devono essere residenti in Regione da almeno 3 anni.

Età

Devi aver compiuto il 65° anno di età.

Situazione previdenziale

  • Non devi essere iscritto a forme di previdenza obbligatoria e non devi essere titolare di pensione diretta;
  • devi aver maturato almeno 15 anni e non più di 18 anni di contribuzione. Qualora i primi 5 anni di contribuzione siano stati maturati presso l’INPS sono sufficienti 10 anni di contribuzione.

Se al momento dell’età pensionabile e alla domanda di pensione possiedi tutti i requisiti di legge non puoi più perdere il diritto alla pensione.

Nel caso in cui risulti titolare di pensione derivante da contribuzione obbligatoria, la pensione regionale diminuisce dell’importo pari all’ammontare dell’altra pensione.


Cosa serve

Diverse richieste possibili durante il periodo contributivo:

  • Richiesta di riduzione del contributo annuale: autodichiarazione Riduzione contributo annuale 2025 per ridurre la contribuzione annuale (deve essere inoltrata prima del contributo annuale, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno);

  • Richiesta di sospensione: modulo Richiesta di sospensione 2025 rivolto a casalinghe/i non ancora pensionate/i che per motivi privati o di lavoro vogliono sospendere la contribuzione annuale per un certo periodo di tempo;

  • Prolungamento anni contributivi: modulo Prolungamento anni contributivi rivolto a casalinghe/i che hanno già pagato tutti gli anni di contribuzione ma che vogliono prolungarli da 1 a 3 anni per avere una pensione più alta;

  • Riscatto anni pensionistici: modulo Riconoscimento anni educazione e cura, riscatto anni pensionistici rivolto a casalinghe/i che richiedono il riscatto degli anni pensionistici attraverso il riconoscimento degli anni di educazione e cura per massimo 3 figli;

  • Rinuncia alla pensione: modulo Rinuncia alla pensione per casalinghe/i che vogliono rinunciare alla contribuzione residua con l’obiettivo di riscuotere l’80% dei contributi già pagati.

Il servizio è gratuito.


Come fare domanda

Puoi fare richiesta:

  • Rivolgendoti ai Patronati portando con te la documentazione;
  • sportello ASSE.

Per il calcolo della pensione è previsto che annualmente la casalinga o il casalingo versi alla Provincia il contributo assicurativo. Nel 2025, il contributo associativo annuale ammonta a € 1.686,00.

Sconto

È previsto uno sconto del contributo associativo, facoltativamente. Lo sconto è determinato in base al reddito familiare e si può richiedere ogni anno entro il mese di luglio.

Per il calcolo dello sconto nel 2023 in base alle fasce di reddito:

  • Per redditi fino a 14.627,00 è previsto uno sconto del 50%. Il contributo nel 2023 era quindi pari a: 843,00;
  • per redditi nella fascia 14.627,01 - 15.627,00 è previsto uno sconto del 45%. Il contributo nel 2023 era quindi pari a: 927,30;
  • per redditi nella fascia 14.627,01 - 17.127,00 è previsto uno sconto del 40%.  Il contributo nel 2023 era quindi 1.011,60;
  • per redditi nella fascia 17.127,01 - 18.127,00 è previsto uno sconto del 35%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.095,90;
  • per redditi nella fascia 18.127,01 - 19.627,00 è previsto uno sconto del 30% Il contributo nel 2023 era quindi 1.180,20;
  • per redditi nella fascia 19.627,01 - 20.627,00 è previsto uno sconto del 25%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.264,50;
  • per redditi nella fascia 20.627,01 - 22.127,00 è previsto uno sconto del 20%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.348,80;
  • per redditi nella fascia 22.127,01 - 23.127,00 è previsto uno sconto del 15%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.433,10;
  • per redditi nella fascia 23.127,01 - 24.127,00 è previsto uno sconto del 10%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.517,40;
  • per redditi nella fascia 24.127,01 - 25.127,00 è previsto uno sconto del 5%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.601,70;
  • per redditi oltre 25.127,00 è previsto uno sconto del 0%. Il contributo nel 2023 era quindi 1.686,00.

Contributi figurativi per l'educazione dei figli e la cura di familiari non autosufficienti

Sono riconosciuti al massimo 3 anni di contributi figurativi, e precisamente:

  • 1 anno per la cura di ogni figlio - senza contemporaneo svolgimento di attività lavorativa retribuita - ininterrottamente dalla nascita e fino all'età di 15 anni;

  • 1 anno per ogni 2 anni di cura di familiari non autosufficienti alle seguenti condizioni: che il componente familiare (coniuge, parenti fino al 4° grado, affini fino al 2° grado) sia stato curato nella propria abitazione o in quella dell'assistito in modo abituale e quale attività prevalente; le persone assistite possono essere il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado; per non autosufficienti si considerano le persone in possesso dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge; per i periodi antecedenti l'istituzione della suddetta indennità deve essere dimostrata un'invalidità pari al 100%; dal 1° luglio 2008 essere inquadrati almeno al secondo livello assistenziale.

Su richiesta, questi benefici possono prolungare il periodo assicurativo fino a tre anni oltre la durata minima di 15 anni per incrementare l'importo della pensione.

Riconoscimento periodi assicurativi presso altre casse pensionistiche

Per un massimo di 5 anni. I contributi pagati precedentemente all’iscrizione al fondo riducono il periodo assicurativo di 1 anno per ogni anno assicurativo - fino a 5 anni. Al raggiungimento dell'età pensionabile deve essere riscattato il relativo periodo e versato il corrispondente importo. Sul prezzo del riscatto può essere concesso, in base a determinati limiti di reddito, una riduzione percentuale nella misura massima del 50%.

Il prezzo del riscatto è versato in un'unica soluzione. Possono essere riscattati periodi assicurativi obbligatori, anche esteri. 

Rinuncia

Puoi recedere in ogni momento dal rapporto assicurativo prima del pensionamento. In tal caso ti viene restituito l'80% dell'importo versato.

Caso di morte

In caso di morte prima di raggiungere l'età pensionabile, vengono restituiti al coniuge o, in mancanza di esso, ai parenti in linea retta, gli importi di contributo effettivamente versati, rivalutati al tasso dell'inflazione. La pensione non è reversibile.


Cosa segue

  • L'ufficio verifica e controlla se hai tutti i requisiti;
  • se è tutto in regola, riceverai raccomandata (via posta ordinaria) con allegato il modulo per la domanda di liquidazione della pensione;
  • calcolo della pensione spettante;
  • calcolo dell’importo che devi pagare per aver diritto alla pensione attraverso il riconoscimento dei periodi assicurativi;
  • calcolo ed applicazione di eventuali scontistiche;
  • provvedi al pagamento tramite PagoPA;
  • l’ufficio provvede alla verifica del pagamento;
  • liquidazione della pensione.

La pensione ammonta nell’anno 2025 a € 520,50 al mese e € 6.766,50 all’anno, nel caso di contribuzione per 15 anni, anche con il riconoscimento dei benefici per l’educazione dei figli e la cura di familiari non autosufficienti e col riscatto degli anni assicurativi. Qualora la contribuzione superi i 15 anni, l’importo della pensione aumenta in proporzione.

La liquidazione avviene bimestralmente solamente tramite c/c, libretto risparmio o libretto postale.


Tempi e scadenze

  • Il termine per il versamento dei contributi assicurativi è entro il 30 settembre di ogni anno;

  • l'inosservanza del termine di pagamento oltre i 3 mesi è considerata come rinuncia;

  • qualora superi il termine di scadenza, ma per meno di 3 mesi, sei tenuto a pagare una penale dello 0,55% del contributo per ogni giorno di ritardo;

  • devi richiedere lo sconto per il contributo assicurativo entro il 31 luglio di ogni anno.


Domande frequenti

Posso modificare il conto corrente sul quale ricevo il contributo?

Sì, puoi modificarlo compilando il modulo variazione modalità di pagamento e inviandolo all’indirizzo mail dell’Agenzia: aswe.asse@provincia.bz.it oppure via PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it.

Chi è la persona casalinga?

La persona casalinga è una persona che sceglie di svolgere in modo diretto, abituale e prevalente, all’interno del proprio nucleo familiare, l’attività inerente all’organizzazione ed all’andamento della vita familiare, la cura e l’educazione dei figli o comunque dei minori presenti nel nucleo e la cura ed il sostegno dei membri della famiglia.

L’attività di casalinga, quindi, deve essere svolta in modo professionale ma senza vincoli di subordinazione, senza retribuzione e senza copertura assicurativa – previdenziale.
Sono considerate persone casalinghe anche gli uomini, purché la loro attività rispecchi le caratteristiche della definizione qui esposta.

Che cos’è l’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe?

La pensione regionale di vecchiaia è un’assicurazione personale del/della richiedente e prevede il pagamento di una contribuzione annuale per un periodo minimo di 15 anni.

L’importo della contribuzione è annualmente determinato dalla Regione Trentino – Alto Adige.

Lo scopo dell’assicurazione regionale è quello di garantire all’età pensionabile della persona casalinga, che corrisponde al 65° anno, una rendita di importo discreto per sostenere i bisogni più elementari.

Tale pensione non è reversibile ed è totalmente incompatibile con altre pensioni dirette, ovvero rendite comunque denominate erogate in dipendenza di contribuzione, anche figurativa.

Nell’eventualità che la persona iscritta o già pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, anche figurativa, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione, rinunciando anche ai benefici del riscatto previsti dall’articolo 7-bis. Non rientrano inoltre fra le pensioni dirette, quelle derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico.

Come possono essere composti i 15 anni contributivi da versare?

L’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe prevede la possibilità di personalizzare la pensione che si percepirà all’età pensionabile, e pertanto i quindici anni di contribuzioni da versare possono essere composti in modo diverso, in funzione della situazione familiare, reddituale e previdenziale della persona che si iscrive. 

Il caso più semplice è quello della persona che versa la contribuzione annuale fissata dalla Giunta regionale per quindici anni. 

Esistono tre diversi tipi di contribuzioni:

  • I versamenti contributivi annuali fissati dalla Giunta regionale;
  • le contribuzioni figurative, riconosciute per un massimo di tre annualità;
  • il riscatto di contribuzioni versate presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato per un massimo di cinque annualità.

A seconda del tipo di contribuzione che la persona casalinga può scegliere, il piano contributivo dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe può essere notevolmente diverso sia come durata che come costo dell’intera assicurazione. 

È possibile versare un tetto massimo di 18 anni contributivi, composti come sopra descritto, a seconda della situazione personale. 

Cosa sono le contribuzioni figurative?

Le contribuzioni figurative sono riconosciute per un numero massimo di tre annualità. 

Possono essere concesse solamente se la persona casalinga ha provveduto all’educazione dei propri figli dalla nascita di ciascuno fino ai 15 anni di età, senza mai aver svolto nel medesimo periodo attività lavorativa retribuita.

Le medesime contribuzioni figurative sono accreditate presentando apposita domanda anche se la persona casalinga si è dedicata all’assistenza di familiari non autosufficienti al 100% con accompagnamento, nella propria abitazione oppure nell’abitazione della persona invalida. In tal caso però un anno di contribuzione figurativa è riconosciuto dopo due anni di assistenza (pertanto per aver diritto a tre anni di contribuzioni figurative si deve assistere la persona invalida per 6 anni). Lo stato di invalidità deve essere documentato da un verbale dell’apposita commissione medica provinciale. 

Sono considerati familiari non autosufficienti il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado. 

L’aspetto veramente interessante è che le contribuzioni figurative possono essere dedotte oppure aggiunte al numero minimo di 15 anni contributivi previsti per aver diritto alla pensione regionale di vecchiaia. 

La persona casalinga che intende iscriversi all’assicurazione regionale volontaria, può manifestare all’atto della presentazione della domanda di adesione, l’intenzione di avvalersi di tale opportunità, scegliendo di versare meno anni contributivi rispetto ai 15 minimi dovuti (la pensione sarà calcolata su 15 anni), oppure se intende versare interamente i 15 anni contributivi minimi dovuti, aggiungendo le contribuzioni figurative, all’età pensionabile percepirà una pensione calcolata su 16, 17 o 18 anni. 

Qualora la persona che aderisce non manifesti esplicitamente al momento dell’iscrizione, la volontà di portare in deduzione gli anni figurativi richiesti, tali annualità verranno automaticamente aggiunte al periodo minimo di contribuzione dovuta.

Cos’è il riscatto di contribuzioni versate presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria? 

Nel caso in cui la persona casalinga abbia lavorato prima dell’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, ha una posizione contributiva presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, anche all’estero. 

Tali contributi possono anche essere sufficienti per dare diritto ad una pensione di anzianità. 

La persona casalinga può richiedere di riscattare un periodo massimo di cinque anni contributivi versati prima della data di adesione all’assicurazione regionale corrispondenti a 260 settimane contributive utili al diritto a pensione.

La contribuzione regionale ridotta per effetto del riscatto dovrà essere versata dalla persona casalinga in unica soluzione al momento del pensionamento. 

Cosa succede se non si provvede al versamento contributivo entro la scadenza?

Per le persone che non hanno provveduto al versamento della prima contribuzione entro trenta giorni, a completamento della domanda di adesione (termine conteggiato partendo dalla data di presentazione della domanda di adesione all’assicurazione regionale volontaria), il mancato versamento viene interpretato come una rinuncia all’assicurazione. Per le persone che non provvedono al versamento contributivo annuale relativo agli anni successivi al primo, esiste la possibilità di regolarizzare i mancati versamenti con versamenti effettuati in ritardo (rispetto alla scadenza del 30 settembre di ciascun anno), aggiungendo una sanzione prevista dal regolamento regionale, nella misura dello 0,55 % per ogni giorno di valuta di ritardo; tale regolarizzazione deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza originaria (ovvero entro il 31 dicembre dell’anno in corso). Sempre entro tre mesi dalla scadenza annuale è possibile avvalersi della richiesta di sospensione della maturazione dell’anzianità assicurativa e contributiva dell’anno di riferimento, purché sia presentata dall’assicurata la relativa richiesta motivata. Naturalmente il periodo assicurativo e contributivo slittano in avanti esattamente di un anno. In tal caso la persona non deve provvedere al versamento della contribuzione. In tutti gli altri casi, il mancato versamento entro il termine massimo di tre mesi dalla scadenza annuale di cui sopra è considerato rinuncia, e l’Agenzia dovrà provvedere d’ufficio al rimborso dell’80% delle contribuzioni versate fino a quel momento, senza interessi né rivalutazioni.