Quali sono i limiti internazionali posti dalla convenzione internazionale sulla protezione delle piante riguardo gli organismi nocivi?
Da più di 50 anni, la Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC) stabilisce limiti internazionali contro la diffusione di organismi vegetali nocivi. Questi includono insetti, nematodi, fitoplasmi, batteri, funghi, virus e viroidi, oltre a certe piante che compromettono lo spazio vitale di specie protette. Organismi non ancora manifesti o poco diffusi, ma potenzialmente dannosi e soggetti a sorveglianza ufficiale, sono chiamati organismi nocivi di quarantena. Molti di questi organismi contaminano non solo le piante, ma anche l’intera biodiversità della zona da proteggere. L’IPPC prevede regolamenti e misure per combattere tali organismi, comprendendo sia interventi diretti sia sistemi di allarme e di controllo.
Cosa sono le dichiarazioni supplementari?
Di massima, le dichiarazioni supplementari possono essere rilasciate solo se la normativa del paese destinatario lo richiede esplicitamente. In tal caso, l'esportatore deve esibire copia di tale normativa al Servizio Fitosanitario.
Per "dichiarazione supplementare" (inglese: Additional declaration) si intende un testo supplementare esattamente definito dal paese importatore, che deve essere inserito con la stessa dicitura nello spazio previsto sul CFS.
Quale differenza c’è tra un Certificato Fitosanitario per l’export e il Certificato Pre-Export?
Il certificato fitosanitario è obbligatorio per esportare vegetali e prodotti vegetali verso paesi terzi, al di fuori dell’Unione Europea. Attesta che le merci sono state ispezionate e sono libere da organismi nocivi, conformemente alle normative fitosanitarie del paese di destinazione. Il certificato è rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) competente nel luogo di produzione, trasformazione, stoccaggio o commercializzazione dei vegetali da esportare. Il certificato fitosanitario di pre-esportazione, invece, viene rilasciato su richiesta dell’operatore professionale quando è necessario uno scambio di informazioni fitosanitarie tra Stati membri. Esso certifica la conformità delle merci ai requisiti fitosanitari del paese terzo importatore e accompagna le merci durante lo spostamento nel territorio dell’Unione Europea.