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Codice servizio: 1220

Rilascio di certificato fitosanitario per l’esportazione di prodotti vegetali verso paesi terzi

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Descrizione

Il certificato fitosanitario (CFS) è necessario per ogni esportazione in Paesi terzi (paesi extracomunitari) di vegetali e prodotti vegetali regolamentati.
Il Certificato Fitosanitario è rilasciato, di norma, dal NPPO (National Plant Protection Organisation) del Paese di origine della merce. Il certificato descrive la merce e ne conferma lo stato fitosanitario tramite accertamenti ufficiali. La conferma avviene anche attraverso dichiarazioni fitosanitarie supplementari e protocolli di trattamento. Il documento certifica che lo stato fitosanitario della merce esportata rispetta le disposizioni di importazione del Paese terzo di destinazione.

A chi è rivolto il servizio

Tutti coloro che vogliono esportare vegetali, parti di vegetali e prodotti vegetali verso paesi extra UE.  
 

Requisiti

  1. Il prodotto deve trovarsi nella Provincia autonoma di Bolzano al momento dell’esportazione, per permettere i controlli necessari;
  2. devi essere iscritto nel registro RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali) di qualsiasi regione italiana (dove si trova la sede legale dell’operatore professionale).

Cosa serve

Per richiedere il CFS, devi preparare i seguenti dati: 
  • modulo di richiesta: Certificato Fitosanitario-Richiesta di Rilascio;
  • il tuo nome ed il tuo indirizzo;
  • codice RUOP;
  • nome e indirizzo del destinatario della tua esportazione;
  • mezzo di trasporto che utilizzi (eventuale targa e/o numero del contenitore);
  • punto di entrata previsto nel Paese di esportazione finale (porto, aeroporto, etc.);
  • nome del prodotto con denominazione scientifica;
  • quantità e peso (lordo netto) della merce e la descrizione del confezionamento;
  • eventuali dichiarazioni supplementari richieste da parte del paese destinatario.
Il costo del servizio ammonta a 31,50 €, con conseguente rilascio del Certificato Fitosanitario per partite di un'unità di trasporto (Camion, container) o fino a 25.000 kg.
Il costo del Certificato Fitosanitario può variare e viene calcolato per ogni singolo carico secondo le tariffe indicate nel DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19 – allegato III – sezione II.
 

Come fare domanda

Per fare richiesta: 
  • rivolgiti agli ispettori del Servizio Fitosanitario (Telefono 0471/415140, mail exportfito@provincia.bz.it) a disposizione per eventuali domande inerenti l'esportazione di determinati vegetali e prodotti vegetali;
  • compila il modulo di domanda, allegando tutta la documentazione richiesta (li trovi nella sezione “cosa serve per la richiesta”);
  • invia la domanda tramite mail, all’indirizzo exportfito@provincia.bz.it almeno 48 ore prima del carico.

Cosa segue

  • Il Servizio Fitosanitario riceve la tua domanda e controlla i tuoi requisiti;
  • viene effettuato un controllo visivo in loco e, se necessario, ulteriori controlli (es. analisi di campioni della merce);
  • in caso di esito positivo, ti viene consegnato il CFS, dal Servizio Fitosanitario in originale cartaceo, alla fine del controllo;
  • il certificato viene rilasciato in conformità agli art. 100 e 101 del regolamento (UE) 2016/2031 e successive modifiche ed integrazioni che in base alla succitata convenzione internazionale;
  • infine, il CFS deve essere rilasciato nel Paese di provenienza secondo le norme internazionali. Attesta che la spedizione è stata controllata con metodi adeguati. Conferma che è esente da organismi nocivi di quarantena e da altri organismi nocivi. Certifica infine che la spedizione è conforme alle misure fitosanitarie del Paese destinatario.

Tempi e scadenze

  • Richiesta di controllo: almeno 48 ore prima del carico;
  • il certificato ha una validità pari a 14 giorni (varia in base alle disposizioni dei paesi di destinazione finale).

Domande frequenti

Quali sono i limiti internazionali posti dalla convenzione internazionale sulla protezione delle piante riguardo gli organismi nocivi?

Da più di 50 anni, la Convenzione Internazionale sulla Protezione delle Piante (IPPC) stabilisce limiti internazionali contro la diffusione di organismi vegetali nocivi. Questi includono insetti, nematodi, fitoplasmi, batteri, funghi, virus e viroidi, oltre a certe piante che compromettono lo spazio vitale di specie protette. Organismi non ancora manifesti o poco diffusi, ma potenzialmente dannosi e soggetti a sorveglianza ufficiale, sono chiamati organismi nocivi di quarantena. Molti di questi organismi contaminano non solo le piante, ma anche l’intera biodiversità della zona da proteggere. L’IPPC prevede regolamenti e misure per combattere tali organismi, comprendendo sia interventi diretti sia sistemi di allarme e di controllo.

Cosa sono le dichiarazioni supplementari?

Di massima, le dichiarazioni supplementari possono essere rilasciate solo se la normativa del paese destinatario lo richiede esplicitamente. In tal caso, l'esportatore deve esibire copia di tale normativa al Servizio Fitosanitario.
Per "dichiarazione supplementare" (inglese: Additional declaration) si intende un testo supplementare esattamente definito dal paese importatore, che deve essere inserito con la stessa dicitura nello spazio previsto sul CFS.

Quale differenza c’è tra un Certificato Fitosanitario per l’export e il Certificato Pre-Export?

Il certificato fitosanitario è obbligatorio per esportare vegetali e prodotti vegetali verso paesi terzi, al di fuori dell’Unione Europea. Attesta che le merci sono state ispezionate e sono libere da organismi nocivi, conformemente alle normative fitosanitarie del paese di destinazione. Il certificato è rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) competente nel luogo di produzione, trasformazione, stoccaggio o commercializzazione dei vegetali da esportare. Il certificato fitosanitario di pre-esportazione, invece, viene rilasciato su richiesta dell’operatore professionale quando è necessario uno scambio di informazioni fitosanitarie tra Stati membri. Esso certifica la conformità delle merci ai requisiti fitosanitari del paese terzo importatore e accompagna le merci durante lo spostamento nel territorio dell’Unione Europea.